Permessi 104 per i dipendenti part time: nome e chiarimenti INPS-ARAN
Forniamo con il presente contributo un approfondimento sulla fruizione dei permessi previsti dall’art. 33 della L. n. 104 del 5 febbraio 1992 da parte del personale scolastico docente o ATA che si trovi in regime di part time, cioè svolga un orario di lavoro inferiore a quello previsto contrattualmente ed organizzato in modalità orizzontale, verticale o misto.
Riportiamo di seguito i chiarimenti forniti dall’INPS in materia e le precisazioni che l’ARAN ha emanato per meglio specificarne le modalità e i limiti di fruizione, al fine di dare un quadro completo della situazione in primis ai .
La norma di riferimento.
I permessi in esame sono riconosciuti dall’art. 33, comma 3, della L. n. 104 del 5 febbraio 1992: “A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto e’ riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”.
Cosa prevedono i CCNL del comparto Scuola.
In riferimento ai permessi di cui sopra, l’art. 15, comma 6, del CCNL Scuola 2006-2009 prevede per il personale docente che: “I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall’art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti”.
Per il personale ATA, l’art. 32 del CCNL Comparto Istruzione 2016-2018 prevede che: “I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’ art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili”.
Modalità di fruizione.
Al fine di non creare pregiudizi al servizio e alla funzionalità dell’istituzione scolastica, il dipendente deve fruire dei permessi secondo una programmazione mensile, da comunicare alla scuola all’inizio di ogni mese, secondo le modalità organizzative previste dall’ente.
Solo in casi di necessità ed urgenza, e da motivare debitamente, la comunicazione può essere presentata entro le 24 ore precedenti l’inizio della fruizione del permesso. Straordinariamente sarà possibile comunicarlo non oltre l’inizio dell’orario di lavoro.
Chiarimenti dell’INPS.
L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale si è occupato spesso di fornire chiarimenti al Comparto pubblico riguardo il riconoscimento dei permessi in questione ai dipendenti in regime di part time. Riportiamo di seguito i più importanti.
- La Circolare n. 133 del 17 luglio 2000: “In caso di contratto di lavoro part time verticale, con attività lavorativa (ad orario pieno o ad orario ridotto) limitata ad alcuni giorni del mese, il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente. Il risultato numerico va arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore”;
- Messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018: “Alla luce dell’attuale contesto normativo, si fornisce, di seguito, la formula di calcolo da applicare ai fini del riproporzionamento dei 3 giorni di permesso mensile ai casi di part-time verticale e part-time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese:
orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time : orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno x 3 (giorni di permesso teorici). Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore”;
- Circolare n. 45 del 19 marzo 2021: “In caso di part-time di tipo orizzontale rimangono valide le disposizioni fornite dal messaggio n. 3114/2018. Pertanto, i tre giorni di permesso non andranno riproporzionati. […]Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto fino al 50%, rimangono valide le disposizioni fornite dal messaggio n. 3114/2018. Si ribadisce che il riproporzionamento andrà effettuato solo in caso di part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese. Il riproporzionamento dei tre giorni, infatti, non andrà effettuato per i mesi in cui, nell’ambito del rapporto di lavoro part-time, sia previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno. Per quanto riguarda il rapporto di lavoro svolto in regime di part-time con percentuale a partire dal 51%, verranno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile”.
Orientamenti ARAN.
L’ARAN si è occupata della materia con due importanti orientamenti applicativi, di seguito riportati.
L’orientamento applicativo 34 del 25 novembre 2019 conferma la tesi espressa dalla Corte di Cassazione, per cui non va eseguito un riproporzionamento dei 3 giorni di permesso per i dipendenti in regime di part time verticale che abbiano un orario superiore al 50%.
L’orientamento applicativo CIRS84 del 15 giugno 2021 invece prevede che, in riferimento a un docente con un rapporto di lavoro part-time verticale che presta l’attività lavorativa per 9 ore su 18 (50% dell’orario), i tre giorni di permesso di cui alla L. 104/1992 siano soggetti a riproporzionamento.
In sintesi.
A conclusione della disamina normativa, contrattuale e regolamentare, i tre giorni di permesso vanno così riconosciuti:
- Per i dipendenti in part time orizzontale, vanno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensili;
- Per i dipendenti in part time verticale e/o misto con orario di lavoro fino al 50%, si esegue un riproporzionamento secondo la formula fornita dall’INPS, sopra richiamata;
- Per i dipendenti in part time verticale e/o misto con orario di lavoro superiore al 50%, vanno riconosciuti per intero i tre giorni di permesso mensili.