Permessi 104/92, docenti con handicap grave possono usufruirne in ore anche se non lo prevede il CCNL
Giungono in redazione richieste di chiarimento da parte di docenti e dirigenti sulla possibilità per il dipendente al quale è stato riconosciuto l’art. 3 comma 3 della L. 104/92 della fruizione di permesso orario giornaliero retribuito in alternativa ai 3 gg. al mese.
L’art. 33/6 della legge 104/92 dispone che la persona con disabilità maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3 e ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può’ essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
Il comma 2 si riferisce alle due ore di permesso giornaliero retribuito e il comma 3 alla fruizione dei 3 gg mensili.
Si aggiunge inoltre che la Legge 183/2010 e il successivo D.L.vo 119/2011, non hanno modificato la legge 104/92 nella parte relativa ai permessi di cui all’art. 33/6 di cui stiamo trattando.
In conclusione, il dipendente con disabilità grave ha un vero e proprio diritto potestativo nel chiedere di fruire dei permessi in ore anziché dei 3 gg. al mese.
La legge infatti dispone di poter fruire dei due benefici in modo alternativo.
ATTENZIONE: non ci stiamo riferendo ai permessi per l’assistenza al familiare disabile o alla possibilità di FRAZIONARE i 3 gg. di permesso in ore (tale ultima possibilità non prevista dalla legge è per esempio prevista dal CCNL del Comparto Ministeri ma non da quello della Scuola), ma alla possibilità che ha il dipendente in situazione di handicap grave (al quale quindi è stata riconosciuta la gravità di cui all’art. 3 comma 3 della legge 104/92) di fruire ALTERNATIVAMENTE dei tre giorni di permesso mensili retribuito OPPURE di due ore di permesso orario giornaliero retribuite. Pertanto, il Dirigente che non dovesse concedere tale opportunità commetterebbe un abuso.
Precisiamo altresì che l’eventuale tesi del Dirigente secondo cui la possibilità di fruire di due ore di permesso orario giornaliero retribuito in alternativa ai 3 gg. non è prevista dal CCNL/2007 e per questo deve essere negata, non ha ragione di esistere per almeno 4 ragioni:
- Un Contratto Nazionale non può porre dei limiti ad una legge (semmai la deroga in melius);
- Se pensassimo che “dato che non lo prevede il Contratto” il beneficio non può essere attribuito e pertanto la legge non è applicabile, dovremmo pensare che dal momento che il Contratto Scuola, all’art. 15/6, si riferisce SOLO ai permessi di cui all’art.33/3 ovvero a quelli per assistenza al familiare disabile, nessun beneficio deve essere previsto per il portatore di handicap grave?!
- Se pensassimo che “dato che non lo prevede il Contratto” il beneficio non può essere attribuito e pertanto la legge non è applicabile, dovremmo ragionare così per tutta un’altra serie di benefici previsti da specifiche disposizioni di legge ma non enunciati nel Contratto. Pensiamo per esempio ai permessi retribuiti per donare il sangue oppure ad alcune aspettative che non sono esplicitamente previste dall’art. 18 come quella per anno sabbatico, per ricongiungimento al coniuge all’estero e così via.
- L’art. 15/7del CCNL/2007 dispone in modo molto chiaro che il dipendente ha diritto ad altri permessi retribuiti previsti da SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.
Su quest’ultimo punto si ritiene utile richiamare un Orientamento Applicativo ARAN specifico per il Comparto Scuola nel quale alla domanda “Che cosa si deve intendere con “altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge”? l’Agenzia precisa: “la disposizione dell’art. 15, comma 7 ,del CCNL 2006/2009 conferma la vigenza di tutte le norme di leggi che prevedono casi di permesso retribuito – oltre a quelli indicati nel corpo dell’articolo stesso – come, ad esempio, permessi per donatori di sangue, per il diritto allo studio, per volontari nelle attività di protezione civile, per funzioni presso uffici elettorali, per l’ufficio di giudice popolare ED OGNI ALTRA NORMA DI LEGGE NON ESPRESSAMENTE CITATA.”
In ultimo, sempre l’ARAN in merito alla questione di cui stiamo trattando si esprime così:
“Questa Agenzia ritiene opportuno rilevare che ai sensi dell’art. 15, comma 6 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, i dipendenti hanno diritto ai tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92. Tali permessi sono retribuiti, non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi, non riducono le ferie e devono essere possibilmente fruiti in giornate non ricorrenti.
Il successivo comma 7 dell’art. 15 sopra citato dispone, inoltre, il diritto del dipendente ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
Ne consegue che il dipendente della scuola portatore di handicap in situazione di gravità potrà usufruire alternativamente dei tre giorni di permesso retribuito, oppure, come sancito dall’art. 33, comma 6 della legge n. 104 del 1992, di due ore di permesso orario giornaliero retribuite.
Tali ore, essendo equiparate a quelle per l’allattamento dalle circolari INPDAP n. 49 del 2000 e n. 33 del 2002 e dalla circolare INPS n. 139 del 2002, ne prevedono analoga distribuzione:due ore al giorno per un orario lavorativo giornaliero pari o superiore alle sei ore, una ora al giorno per un orario inferiore alle sei ore.
Infine si ritiene utile richiamare la circolare INPS n. 100 del 24 luglio 2012 intervenuta sulla materia .”