Permessi 104/92, beneficiari e certificazione soggetti affetti da sindrome di down

I permessi retribuiti per handicap sono attribuiti al lavoratore che assiste un familiare a condizione che l’handicap di quest’ultimo abbia la connotazione di gravità, come precisato al comma 3 dell’art. 3 della L.104/92.
I permessi
I permessi si intendono per anno scolastico. La fruizione parziale dei giorni di permesso non dà diritto al godimento del residuo nel mese successivo.
I 3 giorni di permesso mensili sono retribuiti, coperti da contribuzione previdenziale, sono utili a tutti gli effetti e non riducono la 13a mensilità.
Per tali giorni non andranno effettuate le trattenute e decurtazioni di cui all’art. 71 della legge 133/08.
Certificazione soggetti affetti da sindrome di down
Tra i soggetti, per i quali è possibile fruire dei succitati permessi vi sono quelli affetti da sindrome di down.
Ai sensi dell’art. 93/3 della legge 289/2002:
“In considerazione del carattere specifico della disabilità intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessità della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli”
Certificazione medico di base
Come sopra riportato, i soggetti affetti da sindrome di down sono dichiarati in situazione di gravità anche dal medico di base.
Al riguardo la circolare INPS 128/2003 precisa: “La legge n. 289/2002, all’art. 94, comma 3, ha disposto che i soggetti, affetti da sindrome di Down, ai fini della fruizione dei benefici di cui alla legge 104/92, possano essere dichiarati in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 della legge 5.2.1992, n. 104, oltre che dall’apposita Commissione ASL (come in precedenza previsto), anche dal proprio medico di base, previa richiesta corredata da presentazione del “cariotipo”. Inoltre i soggetti portatori dell’handicap suindicato (sindrome di Down) sono esenti, secondo quanto previsto dalla legge stessa, da ulteriori successive visite e controlli.
Premesso quanto sopra, si invitano codeste Sedi a voler prendere in
considerazione, nelle fattispecie considerate, anche la certificazione prodotta dai medici di base, (e cioè quelli “di medicina generale” scelti nell’ambito degli appositi elenchi dei medici generici o pediatri predisposti dalle strutture del S.S.N.) degli interessati, in cui sia attestata la situazione di gravità, connessa alla sindrome da cui è affetto il soggetto assistito, salvo future più precise indicazioni relative alla compilazione della certificazione stessa, fornite dai competenti Ministeri, che saranno comunicate a codeste Sedi. Nel caso in cui la certificazione riportante l’indicazione della sindrome di Down (sindrome accertata mediante esibizione del suddetto “cariotipo”) sia stata rilasciata dalla competente Commissione della ASL, non dovrà essere richiesta copia del “cariotipo”.
Chi può fruire dei permessi
Secondo la norma, in linea generale, la legittimazione alla fruizione dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave spetta al coniuge e ai parenti ed affini entro il secondo grado.
Sono legittimati alla fruizione dei permessi anche i parenti e agli affini entro il terzo grado solo in questo caso:
- se i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti.
Quanto sopra riportato è ripreso dalla guida del prof. Paolo Pizzo