Periodo di prova personale ATA, dalla durata alla conferma in servizio: le disposizioni del CCNL

Il personale ATA assunto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, è soggetto a un periodo di prova che varia in base all’area. Le disposizioni sono contenute nel CCNL 2019-21 sottoscritto il 18 gennaio 2024. La principale novità riguarda il profilo del funzionario ed elevata qualificazione, ex DSGA, per il quale il periodo di prova passa da 4 a 6 mesi.
Quanto dura il periodo di prova
La durata del periodo di prova:
a) due mesi per i dipendenti inquadrati nelle Aree di Collaboratore e di Operatore;
b) quattro mesi per i dipendenti inquadrati nell’Area di Assistente;
c) sei mesi per i dipendenti inquadrati nell’Area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni.
Per il periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
Malattia durante il periodo di prova
Cosa accade in caso di un lungo periodo di malattia? Orientamento ARAN del 17 febbraio 2025
Esonero
Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.
Sospensione
Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto.
In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l’art. 20 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL del 29/11/2007, pertanto non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica.
Le assenze riconosciute come causa di sospensione sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.
Recessione
Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del
preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.
In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati.
Conferma in servizio
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità
dal giorno dell’assunzione.
Proroga
Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza per una sola volta.