Periodo di prova personale ATA, cosa succede in caso di lunga assenza per malattia? Orientamento ARAN

Il personale ATA assunto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, è soggetto a un periodo di prova che varia in base all’area. A regolamentare il periodo di prova del personale ATA è l’articolo 62 del CCNL 2019/21 sottoscritto il 18 gennaio 2024.
Cosa succede se il lavoratore si assenta per un lungo periodo per malattia? Due orientamenti ARAN chiariscono i dubbi.
Nel caso in cui un dipendente in prova si assenti per malattia per un periodo superiore ai 6 mesi previsti dalla norma contrattuale come periodo massimo di conservazione del posto, la scuola può o deve procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro?
Con riferimento al caso in esame – scrive l’ARAN – l’articolo 62 del CCNL comparto Istruzione e ricerca del 18.01.2024 dispone che : “In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto”. La formulazione adottata non impone in capo al dirigente un obbligo a risolvere il rapporto di lavoro, fermo restando che il dirigente scolastico, che opera con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, dovrà valutare attentamente la situazione determinatasi atteso che lo stesso si assume tutte le responsabilità, anche di ordine erariale, conseguenti alle scelte effettuate.
Il dipendente in prova che si assenta per un lungo periodo di malattia, al suo rientro dovrà ripetere il periodo di prova per intero?
L’art. 62 del CCNL comparto Istruzione e ricerca del 18.01.2024 dispone che – ricorda l’ARAN – il periodo di prova ha durata pari a 2, 4 o 6 mesi, a seconda del profilo di inquadramento, e che ai fini del compimento dello stesso si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. In linea con tale previsione il contratto prevede che il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. Lo stesso riprende al rientro del lavoratore. Diversa è l’ipotesi in cui il periodo di prova non sia stato superato. In tale caso è possibile concedere la possibilità di rinnovarlo o prorogarlo, alla scadenza, per una sola volta. Sotto tale profilo, appare importante non confondere il periodo di prova non superato da quello sospeso. Quest’ultimo, infatti, non è stato proprio svolto.
Come funziona il periodo di prova del personale ATA
Durata
La durata del periodo di prova:
a) due mesi per i dipendenti inquadrati nelle Aree di Collaboratore e di Operatore;
b) quattro mesi per i dipendenti inquadrati nell’Area di Assistente;
c) sei mesi per i dipendenti inquadrati nell’Area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni.
Per il periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
Esonero
Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.
Conferma in servizio
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità
dal giorno dell’assunzione.
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