Periodo di Prova personale ATA, chi accetta supplenza annuale su art. 59 può sospenderlo

Personale ATA assunto in ruolo dal 1° settembre 2021 può sospendere il periodo di prova per accettare supplenza ai sensi dell’art. 59 del CCNL.
Un nostro lettore chiede
vorrei un chiarimento per quanto riguarda il periodo di prova nel profilo di collaboratore scolastico. Quest’anno ho ottenuto il ruolo come collaboratrice scolastica il primo settembre, dal 2 ho chiesto aspettativa art. 59 per passaggio al profilo superiore di assistente amministrativo fino al 31 agosto 2022. Se il prossimo anno scolastico mi convocano nuovamente nel profilo di assistente amministrativo per lo stesso periodo posso accettare? O è vincolante il periodo dei due mesi di prova che già non ho svolto nel corrente anno scolastico ? Spero di essere stata chiara nella spiegazione, in attesa di una risposta vi ringrazio in anticipo e porgo cordiali saluti.
di Giovanni Calandrino – il periodo di prova del personale ATA è normato dal nuovo contratto (CCNL/2018) all’art. 30:
- Il personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un
periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
- a) due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree A e A super;
- b) quattro mesi per i restanti profili.
- In base ai criteri predeterminati dall’Amministrazione, sono esonerati dal periodo
di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nel
medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra
amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.
- Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo
servizio effettivamente prestato.
- Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di
assenza previsti dalla legge o dal CCNL [omissis]
Il comma 3 sopra richiamato chiarisce che: Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Il comma successivo dice che è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL, dunque in caso di fruizione di aspettativa ai sensi dell’art. 59, il periodo di prova viene sospeso per poi riprendere al rientro in servizio nel ruolo di precedente titolarità.
Dunque la risposta alla sua domanda: Se il prossimo anno scolastico mi convocano nuovamente nel profilo di assistente amministrativo per lo stesso periodo posso accettare? SI
Fin quando non completa effettivamente i 2 mesi di servizio nel profilo di CS il periodo di prova non può essere concluso e considerando che l’assenza ai sensi dell’art. 59 rientra nei legittimi casi di sospensione previsti dal nostro CCNL può continuare a usufruire del suddetto istituto contrattuale.
In ogni caso potrebbe anche accettare una supplenza fino al 30.06 nel profilo di AA in modo da concludere il periodo di prova e perfezionare l’immissione in ruolo di CS.
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