Periodo di prova personale ATA: 2 mesi per collaboratori e operatori, 4 per assistenti, 6 per DSGA. Riepilogo normativa e sentenze

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L’Ufficio scolastico per il Piemonte ha riassunto in una nota del 16 luglio le principali disposizioni sul periodo di prova del personale alla luce delle novità introdotte dal CCNL 2019-21. In particolare, il periodo di prova dei DSGA (nuova area funzionari ed EQ) passa da 4 a 6 mesi. Di seguito l’analisi dell’USR.

La disciplina del periodo di prova del personale ATA è contenuta nell’articolo 62 dell’ipotesi di CCNL del comparto istruzione e ricerca triennio 2019-2021 che ha abrogato di fatto l’articolo 30 del precedente contratto triennio 2016-2018.

Ne avevamo parlato anche in Periodo di prova personale ATA: 2 mesi per i collaboratori scolastici, sale a 6 mesi per i DSGA. Le novità del nuovo CCNL

La nuova formulazione fissa la durata del periodo di prova in:

a) due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree di Collaboratore e di Operatore;

b) quattro mesi per i dipendenti inquadrati nell’area di Assistente;

c) sei mesi per i dipendenti inquadrati nell’area dei Funzionari ed elevate qualificazioni (pensiamo ai DSGA).

La principale novità sul punto è rinvenibile nella previsione, per la figura del DSGA, di un periodo di prova che passa da 4 a 6 mesi.

Per il resto la disciplina contenuta nell’art. 30 è confluita interamente in quella contenuta nell’articolo.

Esonero periodo di prova

Il comma 2 – ricorda l’USR – prevede che i dipendenti che abbiano già superato il periodo di prova nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto sono esonerati dal compimento del periodo di prova, con il consenso dell’interessato, inoltre ai sensi del comma 10: “ il dipendente a tempo indeterminato, che abbia già superato il periodo di prova nell’amministrazione scolastica, vincitore di un nuovo concorso
presso la stessa o altra amministrazione, ha diritto a conservare il posto presso l’istituzione scolastica di provenienza, senza retribuzione e per un arco temporale pari alla durata formale del periodo di prova”.

Superamento periodo di prova

I commi 6, 7, 8 e 9 sono dedicati al superamento del periodo di prova.

“Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno
dell’assunzione” (comma 7).

“Questa disposizione – evidenzia l’USR – è ancora più rilevante della precedente in quanto in assenza della comunicazione di recesso nel termine appena detto il periodo di prova si intende automaticamente superato. A differenza di quanto avviene per i docenti, per il personale ATA non è infatti prevista alcuna comunicazione/provvedimento formale del datore di lavoro al lavoratore che attesti il superamento del periodo di prova”.

Sentenze

L’USR tratta infine alcuni principi giurisprudenziali su impugnazioni a mancati superamenti del periodo di prova dei docenti che, per analogia, possono applicarsi anche al personale ATA.

Tra le varie sentenze la nota ricorda quella del 22 ottobre 2018, n. 26679 della Cass. Sez. Lavoro: in caso di impugnazione giudiziale grava sul ricorrente l’onere di provare la non congruità del giudizio di mancato superamento del periodo di prova.

E ancora la Sentenza del 08 marzo 2022 n.7587, Cass., sez. Lavoro: il giudizio espresso dal datore di lavoro ex art. 2096 cod. civ., ha natura discrezionale e non può essere sindacato nel merito ove non risulti allegato e provato un motivo illecito o, almeno, estraneo alla funzione dell’esperimento.

Nota USR Piemonte

CCNL 2019-21

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