Periodo di prova ai fini pensionistici, non basta la dichiarazione dei servizi per riconoscerlo. Sentenza

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Una docente si vedeva, purtroppo, negato il diritto alla pensione, perché l’INPS aveva preso in considerazione solo il servizio di ruolo in quanto non risultava essere stata presentata anche la domanda di riscatto e/o ricongiunzione del periodo preruolo- La Corte dei Conti per la Regione siciliana con sentenza 1238/2021 afferma dei principi di cui tener conto.

La norma

Occorre premettere che l’art. 2 del d.P.R. n. 1092 del 1973 afferma che il trattamento di quiescenza non spetta: “b) al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per periodi inferiori ad una anno e al personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria (….); detti dipendenti sono iscritti ai fini di quiescenza all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti”. Il successivo articolo 11 afferma, però, che “Sono computabili a domanda i servizi prestati nelle categorie del personale di cui all’art. 2, lettere b) e c), ed ogni altro servizio comunque reso allo Stato con iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a fondi sostitutivi od integrativi di essa, salvo quanto disposto dall’art. 41”. Il comma 3 del medesimo articolo prevede, poi, che i servizi prestati in qualità di supplente in scuole o istituti, sono computabili per il periodo retribuito.

Il dipendente è tenuto ad effettuare la dichiarazione dei servizi, la dichiarazione del computo è facoltativa

Tanto premesso, si deve rilevare, afferma la Corte, che l’art. 145 del T.U. n. 1092/1973, rubricato come “Dichiarazione dei servizi e documentazione”, prevede che il dipendente statale, all’atto dell’assunzione in servizio è tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza e che tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa. Il successivo art. 147 del medesimo T.U. rubricato “Servizi e periodi computabili a domanda”, prevede che il dipendente che voglia far valere servizi o periodi computabili a domanda, con o senza riscatto, può presentare la domanda contestualmente alla dichiarazione di cui all’art. 145, oppure successivamente ma almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio, pena la decadenza (comma 1). Inoltre, qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di cui al primo comma, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione (comma 2).

La differenza tra la dichiarazione dei servizi e la dichiarazione dei servizi computabili per fini pensionistici

Dall’esegesi di queste due norme appare evidente l’ontologica differenza tra la dichiarazione di cui all’art. 145 e la domanda di cui all’art 147. Mentre la prima, rilevano i giudici, risponde ad un obbligo giuridico, tant’è che deve essere resa obbligatoriamente anche se negativa ed è esclusivamente finalizzata alla ricostruzione della carriera nei suoi profili giuridici ed economici – così come previsto, pure dall’art 485 del D.L. n. 297/1994, Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado -, la seconda è relativa al libero esercizio di un diritto soggettivo teso a far si che i servizi precedentemente prestati vengano computati, per far sì che il lavoratore possa godere di una sola prestazione pensionistica calcolata sulla base di tutti i contributi versati. Nella specie, infatti, il soggetto titolare è libero di realizzare il proprio interesse (al computo) o meno. Una diversa interpretazione, nel senso di assimilare la dichiarazione dei servizi precedentemente resi alla domanda di computo sarebbe contraria alla voluntas legis che ha inteso separare l’adempimento di un obbligo, dall’esercizio di un diritto.

Non basta la dichiarazione dei servizi per riconoscere il periodo pre ruolo ai fini pensionistici

La domanda di computo, pertanto, non può essere sostituita dalla dichiarazione prevista ad altri fini, ai sensi dell’art. 145. Né, per quanto sopra affermato può essere valorizzata in senso favorevole all’istante la domanda, presentata ai sensi dell’art. 145, di “ricostruzione” della carriera, richiamata dal decreto di immissione in ruolo- Inoltre, da un lato, entrambe le amministrazioni resistenti hanno concordemente dichiarato come nessuna domanda di computo fosse stata mai presentata e, dall’altro, parte ricorrente – sulla quale ricade l’onere probatorio ai sensi dell’art. 2697 del c.c. – non ha offerto alcuna prova in ordine alla presentazione della domanda, ex art. 147, assolutamente necessaria al fine di poter valutare ai fini pensionistici i servizi preruolo. Appare, infine, utile richiamare quanto deciso dalla II Sezione d’Appello della Corte siciliana nella sentenza 1/2020 che in un caso sovrapponibile al presente, in riforma della sentenza di primo grado che aveva assimilato le due domande, ha affermato “Si deve rilevare sul punto che, in assenza del documento, non è in alcun modo evincibile il contenuto della richiesta e, in particolare, se la stessa fosse rivolta al computo ai fini della carriera o comprendesse anche la richiesta di valutazione ai fini previdenziali”.

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