Periodi di formazione e prova del personale docente ed educativo, interni e finalità. Scarica modello di conferma in ruolo

L’anno scolastico 2021/22 ha segnato l’ingresso di un cospicuo numero di neo-docenti per i quali è previsto il superamento del periodo di formazione e di prova. Vista la rilevanza della materia, è necessario che detto periodo sia trattato con particolare attenzione, evitando di considerarlo come una mera formalità.
Vediamone, quindi, gli aspetti salienti, riportati dalla Nota ministeriale n. 30345 dell’ottobre 2021 e dal D.M. 850/2015. Alla fine, rendiamo disponibile un modello di decreto di conferma in ruolo utile per gli adempimenti degli uffici di segreteria.
Personale docente tenuto al periodo di prova e di formazione
Secondo quanto previsto dall’art. 2, c. 1, D.M. 850/2015, sono tenuti al periodo di formazione e prova tutti i docenti:
- neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio;
- assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo;
- personale che, in caso di valutazione negativa, debba ripetere il periodo di formazione e prova;
- personale che abbia ottenuto il passaggio di ruolo;
- personale neoassunto su posti di cui all’art. 59, c. 4, D.L. 73/2021, con prova disciplinare successiva secondo le disposizioni di cui al D.M. 242/2021. Laddove il personale abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque soggetto allo svolgimento della prova disciplinare di cui al citato comma 7 del D.L. 73/2021.
Il successivo art. 3 del D.M. 850/2015 statuisce, poi, che “il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cuialmeno centoventi per le attività didattiche”.
La formazione tra laboratori, attività didattica e tutor
La Nota ministeriale n. 30345 del 4 ottobre 2021 ha confermato, per l’a.s. 2021/22, il modello di formazione congeniato dal D.M. 850/2015.
Il percorso formativo, infatti, ha una durata di 50 ore e si articola, nello specifico, in:
- N. 6 ore di incontri propedeutici e di restituzione finale: i primi sono finalizzati a fornire indicazioni sulle diverse fasi del percorso di formazione e, altresì, ad illustrare materiali di supporto per la successiva gestione delle attività. Per gli incontri di restituzione finale, invece la Nota summenzionata suggerisce “di organizzare eventi di carattere professionale anche attraverso il coinvolgimento e le testimonianze dei diretti protagonisti degli eventi formativi, oltre che esperti di sviluppo professionale e comunità professionale”;
- N. 12 ore di laboratori formativi: le tematiche da affrontare sono previste dall’art. 8 del D.M. 850/2015, tra le quali si ricordano: metodologie e tecnologie della didattica digitale, competenze digitali dei docenti; inclusione sociale, educazione sostenibile e transizione ecologica, etc.
I laboratori formativi possono essere sostituiti, in parte o totalmente, da visite a scuole innovative. Le visite vengono svolte in scuole che “si caratterizzano per una consolidata vocazione all’innovazione organizzativa e didattica finalizzata a favorire il confronto, il dialogo e il reciproco arricchimento”;
- N. 12 ore attività di peer to peer: fondamentale nell’“osservazione tra pari” è la figura del tutor. Egli affianca il docente neoassunto nel percorso del primo anno con compiti di supervisione professionale, assicurando “il collegamento con il lavoro didattico sul campo” e divenendo, altresì, un “mentor per gli insegnanti neoassunti”.
- N. 20 ore formazione online su piattaforma INDIRE: attività di formazione strettamente correlata alle attività in presenza, per “consentire di documentare il percorso, riflettere sulle competenze acquisite, dare un “senso” coerente al percorso complessivo”.
Le finalità
Il periodo di formazione e prova assolve alcune finalità che sintetizziamo di seguito:
- verificare le competenze professionali del docente, osservate nell’azione didattica svolta e nelle attività ad essa preordinate e ad essa strumentali, nonché nell’ambito delle dinamiche organizzative dell’istituzione scolastica (art. 1, c. 2, D.M. 850/2015);
- consolidare le competenze previste dal profilo docente e gli standard professionali richiesti (art. 1, c. 3);
- verificare il possesso degli standard professionali da parte dei docenti neo-assunti con riferimento ai seguenti criteri (art. 4, c. 1):
- possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, informatiche, linguistiche didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;
- possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;
- possesso ed esercizio delle competenze di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione;
- osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti alla funzione docente;
- partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.
Valutazione e conferma in ruolo
Per procedere con la valutazione, il Dirigente scolastico convoca – nel periodo intercorrente tra la fine delle attività didattiche e la fine dell’a.s. – il Comitato per la valutazione dei docenti, il quale dovrà esprimere il parere sul superamento del periodo di formazione e di prova. A tale fine, il docente sosterrà un colloquio con il Comitato, vertente sulle attività di insegnamento e formazione alle quali ha partecipato. Il Comitato esaminerà, altresì, la documentazione contenuta nel portfolio professionale, inviata dal D.S. almeno 5 giorni prima.
Come previsto dall’art. 13, c. 3 e 4, del D.M. 850/2015, all’esito del colloquio, il Comitato si riunisce per l’espressione del parere. Il tutor “presenta le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto. Il dirigente scolastico presenta una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del parere”.
Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il DS, che può discostarsene con atto motivato.
Giunti a tal punto, il D.S., attraverso l’istruttoria compiuta, può procedere alla valutazione del periodo di formazione e prova, che, in caso di giudizio favorevole, porterà all’emissione di un provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente neo-assunto.
In caso di esito negativo, invece, il Dirigente scolastico emetterà un provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova, ove saranno indicati gli elementi di criticità emersi, nonché “le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo”. Durante il secondo periodo di formazione e di prova, un dirigente tecnico rilascerà una relazione che sarà, poi, esaminata dal Comitato al termine del secondo periodo di prova.
Il decreto di conferma in ruolo deve essere emesso dal D.S. entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento. La mancata conclusione della procedura entro il termine prescritto o il suo erroneo svolgimento possono determinare profili di responsabilità nei confronti del Dirigente scolastico.