Perderò 21 punti nelle nuove graduatorie di istituto. Lettera

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inviata da Giuseppa Occhino – Egregia Ministra, scrivo in merito alla bozza della tabella di valutazione per le nuove graduatorie provinciali.

Sono una docente precaria di Scienze Naturali al terzo anno di servizio, dopo 15 anni di ricerca in Università (Università degli Studi di Milano; Università del Piemonte Orientale).
Il mio parere può valere poco, ma ritengo ci siano molte criticità sulla tabella di cui sopra. Per semplicità farò un elenco dei punti più dolenti.
Trovo ingiusto cambiare la valutazione di Master e certificazioni informatiche con così poco preavviso, dal momento che molti di noi, me compresa, hanno investito tempo e denaro nell’acquisizione di questi titoli, la cui valutazione non cambiava da tredici anni.
Ottima scelta l’inserimento della valutazione degli assegni di ricerca, ma perché per ogni titolo? Chi ha lavorato quattro anni con un assegno rinnovato annualmente avrà 12 punti, mentre chi ha lavorato quattro anni ma con assegni diversi avrà 48 punti. Forse l’avere avuto assegni diversi vale più dell’aver lavorato lo stesso numero di anni con le stesse mansioni? Come dire che se si ottiene una supplenza annuale per quattro anni nella stessa scuola si debba avere un quarto del punteggio di chi ha scelto quattro scuole diverse negli anni. Assurdo!
Non è più contemplato il servizio aspecifico svolto nelle Università; vuol dire che se un ricercatore tiene lezioni universitarie non vale niente? Non è meritevole di vedersi riconosciuto almeno un punteggio parziale? Considerando, peraltro, che fino a pochi mesi fa il MIUR era lo stesso Ministero sia per l’Istruzione che per l’Universitá e la Ricerca?
Servivano i famosi 24 CFU per i non abilitati; adesso non servono più per chi ha le tre annualità e deve rinnovare e/o partecipare al concorso straordinario e non vengono valutati. Per carità, sono serviti, ma avremmo potuto studiare le discipline in oggetto senza spendere un capitale  e dover affrontare, per chi come me ha scelto l’Università Statale, esami con
domande aperte difficilissime per chi non studia Scienze Psicologiche.
Trovo assurdo che una certificazione linguistica di livello B2 (e io ne posseggo una) valga molto più di una master o di una diploma di specializzazione post-lauream pluriennale.
A proposito dei diplomi di specializzazione post-lauream pluriennale si apre un capitolo cospicuo di incongruenze e contraddizioni.
• Secondo il QTI, Quadro dei Titoli Italiani, il Dottorato di Ricerca e il Diploma di Specializzazione medica sono entrambi Titoli di terzo ciclo, ai quali si accede tramite Laurea magistrale/specialistica o altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, congiuntamente ad un’ammissione secondo pubblico concorso.
• Entrambi i percorsi sono pluriennali (nel caso delle specializzazioni mediche addirittura quinquennali) e prevedono la stesura e la discussione di una Tesi originale a fine percorso. Inoltre, per i corsi di specializzazione sono previsti esami annuali su 7-9 discipline per l’ammissione all’annualità successiva; cosa non prevista per il dottorato. Per di più il Diploma di specializzazione ha anche una votazione finale in settantesimi.
• Secondo il punto 3 dell’art. 4 del Decreto 3 Novembre 1999, n.509 “i titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale”.
• Entrambi i Titoli sono requisiti minimi per la procedura di selezione di assegni di ricerca o borse post-dottorato, a convalida dell’equipollenza.
• Sul sito del MIUR, alla sezione “Reclutamento nelle Università”, si legge:
– Procedure concorsuali per Ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), Legge 240 del 2010: Contratti triennali, riservati ai candidati che hanno usufruito dei contratti di Ricercatore di tipo a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o seconda fascia di cui all’articolo 16 della presente legge, ovvero che sono in possesso di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’art 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 0 di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della presente legge, o di borse di studio post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
– Procedure concorsuali per Ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a), legge 240 del 2010: contratti triennali riservati a coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca (ovvero specializzazione medica) prorogabili per soli due anni, per una sola volta, (…)
• L’equipollenza tra Dottorato di Ricerca e Diploma di Specializzazione medica é stata sancita dal Tar Veneto riammettendo ad un concorso pubblico una ricorrente.
I fatti: la ricorrente aveva risposto al bando di concorso “per la copertura di n.1 posto di Dirigente Chimico disciplina Chimica Analitica da assegnare alla UOC SPISAL-Dipartimeno di Prevenzione” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.53 del 6 luglio 2018. La stessa era stata esclusa, in quanto il suo titolo di Dottore di Ricerca non corrisponde a quelli richiesti dalla selezione. Nella sezione “Requisiti specifici per l’ammissione” del bando, si legge espressamente che sono ammessi a partecipare alla procedura i candidati in possesso:
– del “Diploma di Laurea in chimica o chimica industriale di cui all’ordinamento previgente al D.M. n. 509/199; ovvero: Diploma di laurea specialistica o laurea magistrale in Scienze Chimiche ovvero Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale
– Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero in disciplina affine (…)
– Iscrizione all’Albo dei Chimici (…)
Nel bando era menzionato il titolo di specializzazione e non il Dottorato di Ricerca, ma il Tar Veneto ha accolto le tesi dello studio legale della ricorrente, che è stata riammessa al concorso, sancendo l’equipollenza dei due Titoli.
Stando ai succitati motivi, il Dottorato di Ricerca e il Diploma di Specializzazione medica sono, non solo Titoli dello stesso livello, ma permettono anche la partecipazione alle stesse procedure concorsuali sia nella carriera universitaria che in quella sanitaria. Per di più, la specializzazione medica dà accesso alle procedure di selezione per i ricercatori a tempo determinato tipo b), negata invece ai dottori di ricerca che non siano anche in possesso dell’ulteriore abilitazione scientifica internazionale.
Pertanto, non si capisce una valutazione così estremamente differente per i due titoli, contravvenendo a quanto previsto e predisposto per tutte le altre procedure concorsuali aperte tanto ai dottori di ricerca quanto a coloro che sono in possesso di un Diploma di Specializzazione medica, senza alcuna differenza.
Possibile che una certificazione linguistica per cui bastano pochi mesi di studio sia valutata il doppio o addirittura il quadruplo di anni di studio per un titolo di Specialista? Cosa penserebbe un ortopedico o un cardiologo o un neurochirurgo? So cosa penso io da Patologo Clinico! Non ci viene riconosciuto alcun punteggio per le pubblicazioni su riviste scientifiche indicizzate  internazionali e va bene; ma essere calpestati in tale maniera dopo anni di sacrifici, studio, tasse universitarie, lavoro alle dipendenze dello stesso Ministero NO! Sembra si voglia favorire i neolaureati piuttosto che chi si è rimboccato le maniche e, lavorando per il MIUR, ha continuato a studiare per 10 anni dopo la Laurea.
Spero Lei voglia prendere in considerazione la possibilità di rivedere la bozza.
Cordialmente,
Una Biologa Molecolare, Specialista in Patologia Clinica, autrice, in collaborazione con centri di ricerca europei d’eccellenza, di pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali, con certificazione Linguistica B2 ed ecdl IT security, più un master in attesa di esame finale…che perderà 21 punti con la nuova tabella.

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