Perdenti posto: come deve essere graduato il docente trasferito d’ufficio l’1/9/2019? [un errore molto comune]
Molti docenti dichiarati perdenti posto lo scorso anno e trasferiti d’ufficio lamentano errori commessi dalle segreteria. Vediamo di che si tratta.
Carla scrive
Sono una docente che è stata dichiarata perdente posto lo scorso anno. Ho condizionato la domanda ma ahimè non ho ottenuto le scuole che volevo e sono arrivata così nella attuale scuola. La scuola mi ha inserita come ultima arrivata in coda alla graduatoria. Non credo questo sia corretto e volevo conferma. Grazie
Individuazione perdente posto
la graduatoria interna di istituto viene composta sostanzialmente da due categorie di docenti:
- i docenti di ruolo arrivati a domanda volontaria con decorrenza dal precedente primo settembre ovvero l’1/9/2019;
- i docenti di ruolo già presenti nella scuola da almeno l’1/9/2018 e anni precedenti compresi quelli arrivati a domanda condizionata o trasferiti d’ufficio l’1/9/2019, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.
I trasferiti d’ufficio/domanda condizionata
Pertanto, i docenti arrivati nella scuola dal precedente primo settembre rispetto al momento in cui si determina la graduatoria, ovvero 1/9/2019, perché trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata sono considerati docenti facenti già parte dell’organico e quindi non ultimi arrivati a domanda volontaria. Non possono quindi essere considerati in coda alla graduatoria.
Conclusioni
L’errore molto comune che ha coinvolto la collega è dovuto ad una interpretazione errata della nota 2 dell’art. che riguarda l’individuazione dei soprannumerari che recita:
“ Il personale docente trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda o a domanda condizionata che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.”
Il secondo periodo (in grassetto) di tale nota viene quindi preso in considerazione per tutti i perdenti posto, anche quelli trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata l’1/9/2019, confondendo questi ultimi con il personale già perdente posto negli anni precedenti e che chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità nel corso dell’ottennio.
A tal fine facciamo 2 esempi per chiarire meglio la questione:
1 Il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata l’1//9/2019 è quel docente che è stato dichiarato perdente posto nel marzo/aprile 2019, ovvero nell’anno scolastico 2018/19.
Tale docente ha prodotto domanda cartacea condizionata e non essendosi poi liberato il posto in organico di diritto nella propria scuola, è stato trasferito d’ufficio oppure soddisfatto in una delle preferenze espresse nel modulo cartaceo (a domanda condizionata). Quindi arriva nella nuova scuola l’1/9/2019 acquisendo per la prima volta una nuova titolarità.
2 Il personale invece richiamato dalla nota 2 è ben altro.
È il docente che è già perdente posto dagli anni precedenti al 2018/19 e che è già in una “nuova” scuola rispetto a quella in cui ha perso il posto.
Tali docenti, come si sa, ogni anno e per 8 anni fanno domanda di rientro con modalità online indicando la scuola in cui hanno perso il posto, la tipologia di posto e poi tale scuola va inserita come prima preferenza affinché si continui a mantenere il diritto di rientro e la continuità acquisita.
Se però l’indicazione della prima preferenza è obbligatoria, e che riguarda l’ex scuola di titolarità (al fine di mantenere il diritto di rientro), di contro non è obbligatorio inserire altre preferenze (Infatti, in questo caso, se il docente non dovesse esprimere altre preferenze e non dovesse ottenere il rientro nella sua ex scuola rimarrebbe titolare nella scuola in cui ha già una nuova titolarità).
Ed è qui che “Interviene” la nota 2.
In tale nota, infatti, è specificato che tale docente nel momento in cui indica altre sedi oltre a quella di ex titolarità, sarà considerato su queste a domanda volontaria.
Per cui, non vi è ombra di dubbio che la collega in questione debba segnalare l’errore alla scuola la quale dovrà necessariamente, in autotutela, rettificare la graduatoria e inserirla a pettine.
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