Percorso abilitanti da 60 CFU, sindacati chiedono di riconoscere per intero i 24 CFU conseguiti entro 31 ottobre 2022

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Percorsi abilitanti da 60 CFU del DPCM 4 agosto 2023: FLC CGIL, CISL FSUR, SNALS Confsal e GILDA Unams scrivono al MUR per richiedere un chiarimento sul riconoscimento dei 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 che, in base alle FAQ emanate, sarebbero riconosciuti integralmente solo a regime e non nella fase transitoria dei corsi.

LA FAQ del MUR

Lo studente già in possesso dei 24 CFU/CFA che s’iscrivesse, nell’a.a. 2023-24, ai percorsi di cui agli allegati 1 o 3 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023, ha diritto al riconoscimento “pieno” dei 24 CFU/CFA?

Secondo quanto disposto dal comma 1 secondo periodo, dell’art. 18-bis del d.lgs. 59/17 fino al 31 dicembre 2024, coloro i quali abbiano conseguito i 24 CFU/CFA entro il 31 ottobre 2022, possono partecipare al concorso secondo il previgente ordinamento e, se vincitori di concorso, ottenere l’abilitazione con il percorso da 36 CFU/CFA di cui al comma 4 del medesimo articolo (all. 5 del DPCM 4 agosto 2023)

Lo studente già in possesso dei 24 CFU/CFA che s’iscrivesse, nell’a.a. 2023-24, al percorso di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023 ha diritto al riconoscimento di massimo di 12 CFU/CFA.

Nel caso il medesimo studente si iscrivesse al percorso di cui all’allegato 3 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023 avrebbe diretto al riconoscimento di massimo 6 CFU/CFA.

Il riconoscimento dei 24 CFU dovrebbe essere inquadrato a regime quando sarà passato il transitorio.

Quindi, un laureato in possesso dei 24 CFU (non potendo più partecipare al concorso) potrà chiedere il riconoscimento dei 24 CFU ai fini del percorso da 60 CFU.

(qui tutte le FAQ diffuse dal MUR)

In conseguenza dell’emanazione della FAQ gli Atenei si sono adeguati, modificando in qualche caso anche il BANDO già pubblicato.

La FAQ non convince i sindacati

I sindacati non sono convinti della correttezza della FAQ e danno questa spiegazione

“Tuttavia, il DPCM del 4 agosto 2023, all’art. 8 primo periodo afferma che “ai fini del conseguimento dei CFU o CFA di cui all’art. 7, comma 2, sono riconosciuti ventiquattro CFU o CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022 sulla base del previgente ordinamento, fermi restando almeno dieci CFU o CFA di tirocinio diretto […].

L’art. 7 comma 2, che viene richiamato, fa riferimento ai percorsi da 60 CFU/CFA la cui composizione è individuata dall’allegato 1 al DPCM.

Pertanto, se nel testo del DPCM quando ci si riferisce al riconoscimento dei 24 CFU/CFA si richiamano sia l’Allegato 1 che l’Allegato 5, sembra effettivamente corretta la previsione di un pieno riconoscimento dei 24 CFU/CFA acquisiti entro ottobre 2022 anche in relazione ai corsi da 60 crediti che si possono conseguire prima del concorso.

Le scriventi OOSS chiedono un chiarimento nel merito di questa tematica.”

Si resta in attesa di chiarimenti.

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