Struttura della Protezione Civile

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Struttura della Protezione Civile

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Il Dipartimento della Protezione Civile è chiamato a gestire ed affrontare le allerte e le emergenze in soccorso della popolazione ovvero una condizione imprevista che, dal punto di vista gestionale, richiede decisioni e misure straordinarie, da adottare spesso con immediatezza. Uno “stato di emergenza” necessita di essere “dichiarato” o “disposto” da un’autorità, la stessa che ha facoltà di chiuderlo ove non ne ricorrano più i presupposti. Un soccorso efficace e tempestivo necessita di un forte coordinamento tra le risorse centrali con mezzi, uomini, organizzazione e le risorse locali, evidentemente più limitate, ma con maggiore conoscenza del territorio. È necessario inoltre stanziare immediatamente fondi economici per finanziare ad esempio gli alloggi e il vitto per gli operatori, la rimozione delle macerie, la messa in sicurezza e ricognizione degli edifici, alloggi e vitto per gli sfollati presso tendopoli e/o alberghi, la ricostruzione, e così via. Il fattore cruciale è ovviamente la tempestività. Non si possono utilizzare le procedure normali ad esempio per l’attribuzione di un incarico ad una ditta o agenzia di servizi. Non si avrebbe il tempo necessario per la pubblicazione di bandi, gare d’appalto e così via. La struttura deve essere pronta ad intervenire immediatamente ed efficacemente. In caso di calamità naturali, o per eventi connessi all’attività dell’uomo che, per intensità ed estensione sul territorio nazionale devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, viene dichiarato lo “stato di emergenza nazionale”, deliberato dal Consiglio dei Ministri sulla base delle valutazioni effettuate dal Dipartimento della Protezione Civile in raccordo con le Regioni coinvolte. Le emergenze vengono classificate in tre tipologie:

  • A“: Locale,
  • B“: Provinciale e/o Regionale,
  • C“: Nazionale e/o Internazionale

riferite alla capacità di gestione, seguendo il principio di sussidiarietà verticale: l’intervento più immediato e diretto di ausilio alle popolazioni deve essere garantito dalle istituzioni più vicine (decentramento ai Comuni); laddove le risorse disponibili e le capacità di risposta presenti sul territorio non siano sufficienti a fronteggiare la situazione a causa dell’intensità o dell’estensione dell’evento, possono intervenire le istituzioni superiori, fino ad arrivare a quelle nazionali. In “stato di emergenza” vengono derogate alcune regole e vincoli, ad esempio appunto quelli legati all’attribuzione di lavori pubblici. È possibile attingere direttamente ad un fondo di emergenza e finanziare con tempestività interventi. Lo “stato di emergenza”, però, può durare massimo 12 mesi, con possibile proroga di altri 12 mesi. L’utilizzo dei fondi e in generale la gestione dell’emergenza viene coordinata dal Commissario straordinario del Dipartimento della Protezione Civile, il quale coordina gli interventi sulla base della tipologia di emergenza limitandosi a quelle di tipo “C”, emergenza su scala nazionale, quella più grave, Per la gestione delle emergenze locali di tipo “A” e “B” viene nominato, con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, un Commissario delegato: il più delle volte, si tratta del responsabile del Servizio di Protezione Civile regionale o del rappresentante dell’Amministrazione Pubblica cui competono le azioni da mettere in campo in ordinario (non tempo di emergenza), come ad esempio il Presidente della Regione interessata o il Sindaco del Comune colpito; essi provvedono al coordinamento degli interventi e delle misure da attuare. La gestione dei fondi, da parte della Protezione Civile, pur in deroga alle leggi e ordinamenti europei e italiani sulle gare d’appalto, non può giustificare abusi e illeciti, oltre agli odiosi sciacallaggi di imprenditori senza scrupoli. Illeciti che, pur in stato di emergenza, vengono sempre perseguiti e puniti. Nel sistema di Protezione Civile operano:

Componenti

  • Ministeri competenti Regioni e Province autonome Enti Locali

e Strutture operative

  • Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
  • Polizia di Stato
  • Polizia Penitenziaria
  • Guardia di Finanza
  • Arma dei Carabinieri
  • Esercito Italiano
  • Marina Militare
  • Capitanerie di Porto – Guardia Costiera
  • Aeronautica Militare
  • Enti e Istituti di ricerca di rilievo nazionale
  • Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
  • Consiglio Nazionale delle Ricerche
  • Strutture del Servizio Sanitario Nazionale
  • Croce Rossa Italiana
  • Organizzazioni nazionali di volontariato (iscritte nell’elenco nazionale del volontariato della PC)
  • Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico
  • Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente
  • Strutture per la gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale
  • Ordini e collegi professionali
  • Soggetti pubblici o privati, organizzazioni, aziende che svolgono funzioni di pubblica utilità.

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