B. Elezione del Presidente
B. Elezione del Presidente
Il Presidente della Repubblica non viene eletto dai cittadini come accade in alcuni Stati (ad esempio la Francia) ma è eletto dal Parlamento in seduta comune (Camera e Senato riuniti), integrato da tre delegati per ogni Regione (1 per la Valle d’Aosta) designati dai Consigli comunali in modo che il Presidente sia espressione di tutto il popolo.

L’elezione avviene a scrutinio segreto per favorire una scelta autonoma rispetto alle indicazioni dei partiti politici e senza candidature ufficiali.
Le elevate maggioranze richieste rendono necessario un ampio consenso tra le forze politiche. Questo per far sì che il Presidente della Repubblica sia il “Presidente di tutti” in grado di garantire gli equilibri tra i poteri dello Stato.
In sole due occasioni il Capo dello Stato è stato eletto al primo turno, nel 1985 quando fu eletto Francesco Cossiga e nel 1999 quando fu eletto Carlo Azeglio Ciampi. L’elezione più lunga è stata quella di Giovanni Leone. Durò quasi un mese e furono necessari 23 scrutini.
Il Presidente della Repubblica rimane in carica per 7 anni, detti settennato. I sette anni cominciano a decorrere dal giorno in cui il Presidente presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione, dinanzi al Parlamento in seduta comune. Scaduto il mandato, il Presidente diventa di diritto senatore a vita, sempre che non venga rieletto.
In una sola occasione si è verificata la rielezione consecutiva del Capo dello Stato, quando nel 2013 Napolitano fu rieletto per la seconda volta. Dopo due anni, tuttavia, egli ha dato le dimissioni lasciando spazio all’elezione di Sergio Mattarella, attuale Presidente della Repubblica, il cui settennato scadrà nel febbraio 2022.