D. Attribuzioni
D. Attribuzioni
Il Presidente della Repubblica è una figura super partes, cioè al di sopra delle parti politiche ma anche al di fuori dei tra classici poteri dello Stato, legislativo, esecutivo, giudiziario. In questa posizione di arbitro imparziale svolge il suo ruolo di garante della Costituzione e come tale entra in rapporto con tutti e tre i poteri dello Stato nei confronti dei quali esercita un ruolo di stimolo, di moderazione e di garanzia.
a. Nei confronti del Parlamento
- Promulga (vedi sotto) le leggi approvate dal Parlamento o, eventualmente, le rinvia alle Camere chiedendo con messaggio motivato una nuova deliberazione (potere di veto sospensivo)
- Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione
- Scioglie le Camere (vedi sotto) alla loro scadenza naturale o anticipatamente
- Invia messaggi (vedi sotto) alle Camere per esprimere la sua posizione su questioni di particolare importanza
- Indice i referendum abrogativi e costituzionali
- Nomina fino a 5 senatori a vita (Carlo Rubbia, Giorgio Napolitano, Mario Monti, Elena Cattaneo, Liliana Segre, Renzo Piano, attuali senatori a vita).
Promulgazione
Il Presidente della Repubblica ha il compito di promulgare le leggi (artt.73, 87 Cost.) cioè di dichiarare in modo solenne che una legge è stata approvata dal Parlamento. L’esame compiuto a tal fine dal Presidente della Repubblica riguarda la regolarità formale del procedimento legislativo e la non manifesta illegittimità costituzionale della legge, cioè che la procedura per l’approvazione della legge sia stata corretta e che la legge non sia in modo del tutto evidente in contrasto con la Costituzione. In questo caso, esercita il potere di rinvio della legge alle Camere, chiedendo con messaggio motivato, una nuova deliberazione.
Scioglimento anticipato delle Camere
Il Presidente della Repubblica può sciogliere una Camera o entrambe le Camere anticipatamente, cioè prima della fine della legislatura. La Costituzione non indica i motivi per i quali il Presidente della Repubblica può sciogliere anticipatamente le Camere con il conseguente ricorso anticipato al corpo elettorale, ma in un sistema parlamentare dovrebbe essere un rimedio estremo per risolvere una crisi istituzionale cioè un grave contrasto politico tra il Parlamento e il Governo. Questo potere non può essere esercitato negli ultimi sei mesi della carica (semestre bianco).
Invio di messaggi
I messaggi del Capo dello Stato al Parlamento comprendono: il messaggio d’insediamento che viene pronunciato dopo il giuramento, davanti alle Camere in seduta comune che esprime la linea di condotta che il Presidente intende eseguire nel suo mandato; il messaggio di rinvio, con il quale il Capo dello Stato esercita il potere di veto sospensivo, e chiede alle Camere, indicandone i motivi, una nuova deliberazione su una legge presentata per la promulgazione. Al Presidente della Repubblica inoltre viene riconosciuto il potere di esternazione, consistente nell’inviare messaggi non formali ai cittadini (tramite interviste, messaggi televisivi ecc.).
b. Nei confronti del Governo
- Nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su sua proposta, i Ministri
- Emana i decreti legge, i decreti legislativi e i regolamenti
- Autorizza il Governo alla presentazione dei disegni di legge al Parlamento
- Nomina i funzionari dello Stato di più alto grado
- Ratifica (vedi sotto) i trattati internazionali
- Ha il comando delle forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa (l’organo che si occupa della difesa militare nazionale)
- Dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento
Ratifica
La ratifica è l’atto solenne con cui uno Stato manifesta la propria volontà di aderire ad un trattato, accettando diritti e doveri che esso comporta.
c. Nei confronti della Magistratura
- Presiede il Consiglio superiore della Magistratura (CSM)
- Può concedere la grazia (vedi sotto) e commutare le pene, cioè sostituirle con altre più lievi
- Nomina cinque giudici della Corte Costituzionale
Grazia
La grazia, antica prerogativa del re, è un atto di clemenza individuale, cioè a favore di un determinato condannato e consiste nella cancellazione totale o parziale della pena inflitta con una sentenza irrevocabile, o nella sua sostituzione con una di diversa specie (per esempio dall’ergastolo alla reclusione temporanea).
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