C. Giurisdizione penale
C. Giurisdizione penale
La giurisdizione penale è relativa al giudizio di chi è stato accusato per aver commesso un reato.
Diversamente dal processo civile, che è basato sull’iniziativa di parte, il processo penale è basato sull’obbligatorietà dell’azione penale. Infatti, mentre nel processo civile l’attore è libero di iniziare o meno un processo, nel settore penale, l’azione può essere promossa dalla parte (querela) come accade ad esempio a seguito di un furto ma, per i reati più gravi, il pubblico ministero, quando ha notizia di un reato, è obbligato ad avviare l’azione penale formulando l’accusa nei confronti dei presunti colpevoli.
Lo svolgimento dell’azione penale si può sintetizzare in diversi passaggi. Il pubblico ministero viene a conoscenza della notizia di reato in seguito alla denuncia di un cittadino, alla querela della persona offesa o in seguito ad un rapporto degli organi di polizia.
Ricevuta la notizia di reato, il pubblico ministero, incarica la polizia giudiziaria di compiere ulteriori indagini.
Affinché i soggetti indagati possano chiarire la propria posizione, è prevista una particolare comunicazione nei loro confronti, l’informazione di garanzia, con cui gli stessi vengono a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale in fasi di indagine a loro carico.
Al termine delle indagini, il pubblico ministero avrà gli elementi per decidere se archiviare il procedimento o se attivare il processo penale.