B. Giurisdizione civile
B. Giurisdizione civile
La giurisdizione civile riguarda le controversie che sorgono tra privati cittadini, per esempio in relazione a contratti, rapporti di lavoro, di vicinato, risarcimento dei danni conseguenti un incidente stradale, successione testamentaria, proprietà, rapporti familiari.
Il processo civile si attiva sempre su istanza (cioè su domanda) della parte interessata. Il vicino di casa di Tizio, ad esempio, provoca quotidianamente rumori molesti che superano la normale tollerabilità. Tizio, dopo aver invano sollecitato l’amministratore di condominio, può autonomamente rivolgersi ai carabinieri per denunciare il fatto così come potrebbe scegliere di abbandonare la litigiosità e sopportare pazientemente il fastidio.
L’atto che dà l’avvio al processo civile è l’atto di citazione: la parte interessata, chiamata attore, cita (cioè chiama) in giudizio un’altra parte detta convenuto, che si presenterà davanti al giudice che dovrà stabilire chi delle due parti ha ragione.
Il giudice nel corso del processo, sente le ragioni delle parti e con una sentenza definisce la controversia.