A. Funzione giurisdizionale
A. Funzione giurisdizionale
La funzione giurisdizionale consiste nell’applicare la legge generale e astratta – (art. 624 c.p. “Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene,…”) – ai fatti della vita, che sono particolari e concreti (Tizio è entrato a casa di Caio e ha rubato un quadro di valore). E dunque, consiste nel lasciar “dire … al diritto” (iuris dictio) sui confini delle relazioni umane, su ciò che è lecito, illecito, permesso, vietato.
Questa funzione è attribuita alla Magistratura, organo costituzionale, formato dall’insieme dei magistrati. Essi si dividono in:
- magistrati giudicanti, i giudici, che decidono le controversie;
- magistrati requirenti, i pubblici ministeri (PM) che hanno il ruolo della pubblica accusa, esercitano l’azione penale e, attraverso la polizia conducono le indagini per individuare i responsabili dei reati.
Per consentire una gestione più efficiente della giustizia, l’attività giurisdizionale è divisa in tre grandi settori :
In tutti i casi, dopo una procedura che prende il nome di processo, si perviene ad una sentenza pronunciata dal giudice e vincolante per le parti.
