A. Funzione giurisdizionale

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A. Funzione giurisdizionale

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La funzione giurisdizionale consiste nell’applicare la legge generale e astratta (art. 624 c.p. “Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene,…”) – ai fatti della vita, che sono particolari e concreti (Tizio è entrato a casa di Caio e ha rubato un quadro di valore). E dunque, consiste nel lasciar “dire … al diritto” (iuris dictio) sui confini delle relazioni umane, su ciò che è lecito, illecito, permesso, vietato.

Questa funzione è attribuita alla Magistratura, organo costituzionale, formato dall’insieme dei magistrati. Essi si dividono in:

  • magistrati giudicanti, i giudici, che decidono le controversie;
  • magistrati requirenti, i pubblici ministeri (PM) che hanno il ruolo della pubblica accusa, esercitano l’azione penale e, attraverso la polizia conducono le indagini per individuare i responsabili dei reati.

Per consentire una gestione più efficiente della giustizia, l’attività giurisdizionale è divisa in tre grandi settori :

In tutti i casi, dopo una procedura che prende il nome di processo, si perviene ad una sentenza pronunciata dal giudice e vincolante per le parti.

Sentenza
Il giudice emette la sentenza che vincola le parti

Testo di Loredana Rosso
editing di
WinScuola

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