4. Statuto dei lavoratori
4. Statuto dei lavoratori
Nel 2020 lo “Statuto dei lavoratori“ ha compiuto cinquant’anni. Era infatti il maggio del 1970 quando entrò in vigore la Legge n. 300 diventata una delle principali della nostra Repubblica, riguardante “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”. Si tratta di una Legge storica perché frutto di molte “battaglie” e “scioperi” nonostante il diritto al lavoro sia l’unico diritto esplicitamente enunciato dalla Costituzione fra i princìpi fondamentali, ma restato, fino ad allora, insufficientemente rispettato (per questo fu anche detto “lo Statuto che ha portato la Costituzione nelle fabbriche”) nonché depotenziato con la riforma dell’art. 18 sui licenziamenti illegittimi.
Con lo Statuto si ridussero le ore lavorative e si introdussero normative antinfortunistiche e assicurative oltre al diritto di sciopero e associazione sindacale. L’art. 10 recita “I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali”.

Testo di Elena Rendina
tratto dal libro per studenti “Educazione civica a scuola” pubblicato da