9. Mobbing

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9. Mobbing

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Il mobbing, termine derivato dal verbo inglese to mob, con il significato di molestare, malmenare, assalire, indica la serie di atteggiamenti aggressivi perpetrati con modalità psicofisiche o verbali su una persona, da parte di un gruppo di persone. Nell’ambiente di lavoro il mobbing può essere esercitato dal datore di lavoro o e dagli stessi colleghi, che con azioni persecutorie ledono la dignità umana e professionale del lavoratore fino ad emarginarlo per ottenere le sue dimissioni ed espellerlo così dall’ambiente. Una delle situazioni più particolari e per alcuni versi interessante della violazione del diritto alla salute e alla tutela della personalità del lavoratore che in questi ultimi anni è stato oggetto di studi ed analisi, nonché di proposte legislative, è un fenomeno conosciuto con il termine di mobbing. In buona sostanza si tratta dell’adozione di atti e comportamenti da parte dei componenti dell’ambiente di lavoro che mirano ad allontanare la vittima dall’ambiente stesso escludendolo o costringendolo ad autoescludersi. Tali comportamenti hanno come effetto un danno alla salute psicofisica del lavoratore che ne è oggetto.

Mobbing
Le donne sono maggiormente esposte al “mobbing”

Pur essendo un fenomeno che si è avuto modo di osservare frequentemente nel contesto sociale, tanto da essere meritevole di attenzione da parte del legislatore con la adozione di norme specifiche e mirate, siamo ancora nella fase del “de iure condendo”, cioè della predisposizione di proposte di legge che non sono ancora state varate. Ma il fenomeno esiste, vi sono nel mondo del lavoro soggetti che hanno vissuto questa esperienza di emarginazione e vessazione da parte del solo datore di lavoro o dei superiori e, od anche dei colleghi di pari livello (è stato girato anche un bellissimo film sull’argomento: Mi piace lavorare con la regia di Francesca Comencini del 2003) ed in attesa che si realizzi compiutamente il principio dello ubi societas, ibi ius, viene in aiuto la giurisprudenza. Ecco il ruolo del giudice che in applicazione di norme già presenti nell’ordinamento, può riconoscere il danno subìto, in sede civile, con la conseguenza della condanna al risarcimento del danno (che è un ristoro economico del danno subìto) a carico del datore di lavoro per la violazione dell’art. 2087 del Codice Civile, derivante dall’obbligo di tutelare la persona fisica e la personalità morale del lavoratore, e in sede penale qualora gli atti posti in essere possano configurarsi come reati. Il mobbing è un fenomeno che è stato individuato negli anni ’70 da un etologo, Konrad Lorenz che descrisse comportamenti aggressivi da parte di un branco di animali nei confronti di un appartenente al branco stesso, esercitati con la finalità di escluderlo dal gruppo. Se questa descrizione la trasponiamo dal mondo del lavoro o da quello animale alla scuola o al gruppo di amici, possiamo facilmente individuale caratteristiche molto simili, per non dire identiche, al ben noto fenomeno del bullismo.


Testo di Elena Rendina
tratto dal libro per studenti “Educazione civica a scuola” pubblicato daWinScuola

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