3. Contratto di lavoro

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3. Contratto di lavoro

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Il contratto di lavoro è un accordo nel quale le due parti, il datore di lavoro ed il lavoratore mettono a disposizione l’uno la retribuzione, l’altro la sua attività di lavoro. Lo scambio tra attività e retribuzione connota il contratto quale sinallagmatico, cioè a prestazioni corrispettive. Altra caratteristica è l’onerosità, cioè l’obbligo del datore di lavoro al pagamento della retribuzione (art. 36 della Cost.). Proprio per l’aspetto sia privatistico che pubblicistico il contratto di lavoro ha nel nostro ordinamento ulteriori particolarità. Infatti ai fini di garantire maggiori tutele, sia riguardo ad un trattamento minimo, uguale per tutti i lavoratori appartenenti ad una stessa categoria professionale, sia per ottenere maggiori garanzie riguardo le condizioni di lavoro, entra nel sistema la contrattazione collettiva riconosciuta dalla Costituzione che, all’art. 39, riconosce le organizzazioni sindacali dando loro la rappresentanza di categorie di lavoratori nella stipula di contratti che hanno efficacia erga omnes, cioè verso tutti, con valore di Legge.

Lavoratori
Lavoratore all’opera all’interno di un magazzino

Quindi il meccanismo è questo: le organizzazioni sindacali ed i rappresentanti datoriali stipulano un contratto collettivo che ha validità per tutti gli operatori di un determinato settore, ad esempio metalmeccanici, nel quale vengono stabiliti il trattamento minimo salariale, le condizioni di lavoro e le prestazioni dei lavoratori. In tal modo si individuano condizioni minime e valide per tutti, uniformi ed obbligatorie, che fissano il minimo salariale dal quale partire a garanzia del lavoratore ed evitano di innescare nel mercato del lavoro ribassi del costo del lavoro, con conseguenze di squilibrio nel sistema del regime della libera concorrenza, a danno delle imprese e quindi del datore di lavoro o dei prestatori di lavoro (i lavoratori medesimi) per scongiurare una offerta di lavoro da parte degli stessi inferiore al patto contrattuale collettivo.

Lavoratore e datore di lavoro vedono limitata la propria autonomia negoziale in quanto sono tenuti nella stipula contrattuale a non derogare a quanto stabilito dai contratti collettivi e dalle leggi in materia di lavoro se non nel caso del favor prestatoris, derivante dall’art. 35 della Cost. e finalizzato a proteggere la parte più debole tra i due contraenti.


Testo di Elena Rendina
tratto dal libro per studenti “Educazione civica a scuola” pubblicato daWinScuola

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