8. Contratti speciali
8. Contratti speciali
Il mercato del lavoro, nel nostro paese, per riuscire a mantenere livelli di competitività con gli altri operatori, soprattutto a livello internazionale, ha necessariamente richiesto l’introduzione di altre nuove forme contrattuali oltre a quella tipica del contratto a tempo indeterminato che hanno tipologie contrattuali proprie. Ecco alcuni contratti speciali:
A tempo determinato
Per esigenze dell’azienda, ma per ragioni che l’ordinamento ritiene eccezionalmente plausibili ed accettabili dal sistema, è ammesso porre un termine temporale alla scadenza del contratto. Il contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro subordinato che non può avere durata superiore a 24 mesi, salvo particolari deroghe. Le ragioni di ammissibilità debbono ricondursi ad esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. La disciplina che regolamenta questa tipologia contrattuale è stata recentemente modificata con il cosiddetto “decreto dignità” che ha introdotto limiti più stringenti al suo utilizzo, riconducendone l’uso ad ipotesi tassative, per evitarne il ricorso nei casi in cui il datore, pur avendo la possibilità della fattispecie indeterminata, preferisca non vincolarsi.
Apprendistato
Il contratto di apprendistato, la cui disciplina ha subìto significative modifiche nel corso degli anni, è un contratto pensato per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, consentendo loro di continuare il percorso formativo, di istruzione e nel contempo iniziare una attività lavorativa. Il contratto può essere confermato o risolto alla fine del percorso. Il datore di lavoro, oltre alla retribuzione, è tenuto ad assicurare all’apprendista le adeguate attività di formazione che gli permettano di acquisire quelle abilità e conoscenze professionali per le quali è stato assunto. Sono state previste tre tipologie di apprendistato:
- l’apprendistato per conseguire la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (è rivolto ai giovani dai 15 ai 25 anni, senza una qualifica o un diploma professionale)
- l’apprendistato professionalizzante (è diretto ai giovani dai 18 ai 29 anni)
- l’apprendistato di alta formazione e ricerca (per giovani dai 18 ai 29 anni).
Part time
Per esigenze riconducibili al datore di lavoro o al lavoratore, è possibile la stipula di contratti, sia a tempo indeterminato che determinato, che prevedono una riduzione dell’orario di lavoro rispetto a quello previsto dalla legge o dai contratti collettivi: il part time, di cui sono previste tre tipologie:
- orizzontale: la prestazione viene svolta per tutta la durata della settimana lavorativa, ma con orario giornaliero ridotto;
- verticale: la prestazione viene svolta a tempo pieno, ma solo per alcuni giorni della settimana o in alcune settimane del mese o in alcune settimane dell’anno;
- misto: si lavora tutti i giorni della settimana, in alcuni full time ed in altri part-time.
Il vantaggio per il datore di lavoro può ricondursi ad esigenze di organizzazione del lavoro in azienda e quindi in una maggiore flessibilità, per il lavoratore principalmente per rispondere ad esigenze di natura familiare o personale, in relazione ad un migliore rapporto tra i tempi di vita e di lavoro.
Job sharing (o lavoro ripartito)
Sempre in relazione all’orario è consentita la stipula di un contratto, denominato Job sharing, la cui prestazione di lavoro venga svolta da due individui che sono obbligati solidalmente all’adempimento della prestazione: ciascuno cioè è obbligato a garantire la prestazione anche dell’altro, qualora quest’ultimo fosse impossibilitato a svolgerla. Il vantaggio per il datore di lavoro è la riduzione dell’assenteismo, mentre per il lavoratore una maggiore flessibilità nell’adempimento della prestazione consente una migliore conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro. Il contratto può essere sia a tempo determinato che indeterminato.
Lavoro intermittente (o a chiamata)
È una forma contrattuale che prevede la disponibilità del lavoratore a svolgere la prestazione, qualora il datore di lavoro ne abbia effettiva necessità e in questo caso lo contatti. Il lavoratore percepirà la remunerazione solo per il lavoro effettivamente svolto ed una indennità per il tempo non lavorato ma nel quale era comunque a disposizione del datore.

Lavoro autonomo
Abbiamo trattato del rapporto di lavoro con il vincolo della subordinazione, ma è importante sapere che tra due soggetti si può stipulare un accordo in cui una parte, il committente, si obbliga a corrispondere un compenso in cambio di un’opera o un servizio, che l’altro si impegna a fare o a fornire. Il contratto di questo tipo è regolato dal Codice Civile e rientra, in teoria solo incidentalmente, nel diritto del lavoro. Non è tanto ciò che si fa o il servizio, la prestazione professionale che si offre, quanto quali sono le modalità di realizzazione delle stesse, che connotano quell’accordo come svolto in piena autonomia o con il vincolo di subordinazione.
A progetto
È un contratto che non prevede il vincolo di subordinazione ma la realizzazione di un progetto specifico predisposto dal committente, nel quale siano espressi gli obiettivi da raggiungere e gestito in autonomia dal lavoratore, che per questo riceverà un compenso. È una tipologia contrattuale che si è prestata alla elusione della disciplina del lavoro subordinato, in quanto spesso utilizzata formalmente, ma sostanzialmente agita con le caratteristiche della subordinazione. Per questo motivo è stato abolito con il Jobs Act ed è rimasto soltanto per alcune situazioni molto particolari, riguardanti a titolo esemplificativo l’esercizio di una attività professionale come l’avvocato.
Somministrazione lavoro
Ricostruendo la storia del contratto di somministrazione è importante sottolineare che nell’ordinamento, l’interposizione di un altro soggetto che si faceva carico di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, era vietata e perseguita penalmente. Solo alla fine degli anni ‘90 fu legalizzata la possibilità di intermediazione nei casi in cui le agenzie (dette agenzie di lavoro interinale) fossero riconosciute ed autorizzate dallo Stato a tale esercizio. L’evoluzione normativa ha poi visto nascere il contratto di somministrazione, che consiste, da parte di una agenzia autorizzata, a fornire alla azienda la manodopera di cui ha bisogno. In questa fattispecie sono pertanto attori tre soggetti: l’agenzia di somministrazione, l’impresa e il lavoratore. La caratteristica più importante di questo contratto è che il lavoratore dipende dall’agenzia di somministrazione e non dall’impresa che materialmente utilizza la prestazione. Il contratto può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato. E la legge detta precise disposizioni, circa il divieto di utilizzo di lavoratori somministrati, circa i casi in cui è possibile ricorrere al contratto a tempo determinato ed i settori per cui è ammesso quello a tempo indeterminato.
Riders
Una forma di lavoro attuale è quello svolto dai riders, fattorini che, attraverso le piattaforme on line, si candidano e accettano di effettuare consegne a domicilio con compensi bassissimi a singola prestazione (mediamente di circa tre/quattro Euro); in taluni casi ricevono anche una maggiorazione in base ai chilometri effettuati; sono lavoratori autonomi che si mettono a disposizione in specifiche zone della città o per singoli attività commerciali con un mezzo proprio, di solito bici o motorino. L’anomalia del sistema è che i riders sono organizzati in turni, non coperti da tutele, sottoposti a ritmi sfiancanti e ad alto rischio di infortuni. Anche l’assicurazione per sé stessi e per danni contro terzi non è la stessa per tutte le diverse piattaforme operanti. È questo un settore che merita attenzione da parte del legislatore affinché vengano normati diritti e garantite tutele omogenee. Al riguardo sono allo studio proposte normative predisposte sulla forte richiesta dei lavoratori della categoria. Infatti in termini di dispositivi di protezione individuale (DPI) andrebbero forniti dalle imprese ai propri lavoratori, oltre alla giacca catarifrangente ed impermeabile, le luci, le gomitiere, le ginocchiere e il casco anche, dal 2020 per la tutela del Covid-19, la mascherina certificata, i guanti e il gel disinfettante.

Telelavoro
Il telelavoro è una particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa che avviene in luoghi diversi dall’azienda ed attraverso l’utilizzo di apparecchiature informatiche o telematiche. Pertanto il lavoratore può svolgere tale attività dal suo domicilio o in altro luogo, per alcuni giorni la settimana ed in determinate ore della giornata. Gli strumenti di lavoro, computer, connessione internet ecc., sono forniti dall’impresa, che deve anche garantire il rispetto delle prescrizioni minime in materia di sicurezza. La caratteristica circa l’accessibilità a questa modalità è che è su base volontaria e previo accordo tra le parti. Tra i vantaggi per il datore di lavoro possiamo comprendere una riduzione delle spese generali, l’abbattimento dell’assenteismo, la diminuzione di quelle problematiche di natura relazionale che sono presenti in ogni comunità. D’altro canto però non può sottacersi che la minore frequentazione dell’ambiente di lavoro può comportare la diminuzione del senso di appartenenza all’azienda, una minore possibilità di lavorare in team, nonché la perdita della visione della propria attività come parte dell’insieme. Per il lavoratore il vantaggio si concretizza nella migliore gestione dell’accudimento familiare, nella eliminazione dei tempi di percorrenza tra l’abitazione e il luogo di lavoro, nella eliminazione delle spese di trasporto. Vantaggi poi possono considerarsi anche il minore inquinamento, la riduzione del traffico, il minore affollamento nelle città.

Smart working
Lo smart working o in italiano “lavoro agile” può essere considerato una evoluzione del telelavoro ed una rivoluzione nell’organizzazione del lavoro. Consiste secondo la normativa del 2017, nell’introduzione della massima flessibilità di tempo e luogo per il lavoro subordinato sia privato sia pubblico. Attraverso la stipula di appositi accordi tra le parti, l’attività lavorativa potrà svolgersi, stabilendo obiettivi predeterminati che il lavoratore è obbligato a raggiungere, senza che sia vincolato a tempi e luoghi di esecuzione della prestazione. È evidente la necessità dell’utilizzo di strumenti informatici. Si vedrà nel tempo il risultato – in termini di benefici per l’azienda e per il lavoratore – di questa modalità di svolgimento dell’attività, che, in teoria, dovrebbe garantire maggiore produttività e riduzione dei costi per il datore di lavoro. Tutto ciò si concretizza di certo in una migliore qualità della vita per il dipendente in termini di conciliazione di tempi tra lavoro e altri impegni, anche se non può sottacersi che permangono alcuni vulnus sia sotto il profilo della regolamentazione sia rispetto agli effettivi vantaggi per ambo le parti.

Testo di Elena Rendina
tratto dal libro per studenti “Educazione civica a scuola” pubblicato da