1. Regioni

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1. Regioni

Autonomia

Autonomia, decentramento e sussidiarietà sono i principi cardini previsti dalla nostra Costituzione. L’autonomia è il potere riconosciuto alle comunità locali di autorganizzarsi in enti pubblici distinti dallo Stato (Regioni – Province – Comuni) per meglio rispondere alla soddisfazione dei bisogni della propria comunità. Il principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.) stabilisce che tali funzioni siano esercitate dagli enti più vicini ai cittadini (Comune).

Decentramento

Il “Decentramento” è l’opposto dell’accentramento e rappresenta la tendenza delle moderne forme di democrazia a conferire maggiori spazi di autogoverno per cui le regioni possono per esempio emanare leggi in risposta alle esigenze del proprio territorio. Le Regioni italiane sono disciplinate dalla Costituzione (Titolo V art. 114 – 133), ma solo a partire dal 1970 hanno esercitato le loro funzioni. Tale ritardo fu dovuto alla resistenza delle forze politiche e di apparati della burocrazia statale che temevano di perdere quei poteri che avrebbero dovuto essere trasferiti alle Regioni. In relazione all’ampiezza della loro autonomia esistono le Regioni a statuto ordinario che presentano un’autonomia più limitata rispetto alle regioni a statuto speciale a cui fu riconosciuta una maggiore autonomia per ragioni di composizione linguistico-culturale (Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia) e per ragioni di ritardo nello sviluppo economico (Sicilia -Sardegna). La legge costituzionale n. 3 del 2001 ha sostanzialmente modificato il Titolo V della Costituzione, tale riforma ha sancito la nascita di uno Stato regionale dove le Regioni sono considerate enti non solo amministrativi, ma politici in grado di decidere obiettivi e finalità da perseguire nel proprio territorio. Tale riforma ha ampliato notevolmente la potestà legislativa delle Regioni.

Ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni

Prima della riforma del Titolo V della Costituzione le Regioni potevano emanare leggi solo sulle materie elencate dall’art. 117 della Costituzione mentre lo Stato in tutte le altre materie. Ora questo rapporto è invertito: la potestà legislativa è riconosciuta allo Stato in via esclusiva nei settori indicati dall’art. 117 Cost. quali politica estera, ordine pubblico, sicurezza, ambiente, sanità, beni culturali mentre ora la competenza generale è passata alle Regioni che possono legiferare in tutte le materie che non sono di competenza dello Stato. Viene quindi riconosciuta allo Stato una competenza “esclusiva” solo nelle materie elencate nell’art. 117.
Alle Regioni spetta il compito di legiferare nelle materie che non sono di competenza dello Stato. Inoltre il comma 3 dell’art. 116 Cost. introduce il concetto del regionalismo differenziato per cui a ciascuna Regione viene data la possibilità di trattare con lo Stato forme e condizioni particolari di autonomia. Tale possibilità è stata ampiamente utilizzata nel periodo di emergenza sanitaria del 2020.

Finanziamento delle Regioni

La riforma costituzionale del 2001 ha modificato anche questo aspetto, infatti l’art. 119 Cost. prevede un federalismo fiscale per cui la regione può disporre di due fonti di finanziamenti autonomi.

La Regione quindi può disporre di tributi propri (gestiti e riscossi direttamente dalle Regioni come il bollo d’auto) o quote di tributi dello Stato (quota IRPEF); ma per evitare sperequazioni che potrebbero sorgere tra Regioni più ricche e regioni più povere esiste un’altra forma di finanziamento chiamata fondo perequativo attribuito alle Regioni con minore capacità fiscale pro capite.

Organizzazione

Le Regioni sia a statuto ordinario sia speciale operano attraverso tre organi:

  • Consiglio regionale: formato da consiglieri il cui numero varia in relazione alla popolazione (per esempio la Sicilia ne ha 90 e la Basilicata ne ha 20) che sono eletti dai cittadini ogni cinque anni (elezioni amministrative). Tale organo esercita la potestà legislativa che lo fa assomigliare al Parlamento;
  • Presidente della Regione: è eletto dai cittadini ed ha funzioni che lo avvicinano al Presidente del Consiglio dei Ministri nel governo centrale ed al Presidente della Repubblica. Egli rappresenta la Regione all’esterno, promulga le leggi regionali (come il Presidente della Repubblica) e dirige le funzioni amministrative a lui delegate dallo Stato svolgendo un ruolo di indirizzo politico della Giunta Regionale;
  • Giunta Regionale: è l’organo del potere esecutivo della Regione ed esercita funzioni che lo fanno assomigliare al Governo nell’organizzazione dello Stato centrale, infatti, esercita l’iniziativa legislativa presentando proposte di leggi regionali, formula l’indirizzo politico e dirige l’attività amministrativa attraverso la direzione degli uffici regionali. È composta dal Presidente della Regione e da un numero variabile di assessori, che corrispondono ai Ministri, a cui è affidata la direzione degli Assessorati (per esempio Assessorato alla Sanità, ai Trasporti, all’Urbanistica…).

Testo di Vittoria Esposito
tratto dal libro per studenti “Educazione civica a scuola” pubblicato daWinScuola

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