G. DPCM

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G. DPCM

Esiste uno strumento – uno solo – cui la Costituzione consente interventi in casi eccezionali di necessità ed urgenza: si tratta del decreto-legge, l’atto che, può e deve essere utilizzato per disporre limiti ai diritti fondamentali ulteriori rispetto a quelli consentiti dalla Costituzione nelle situazioni normali.

Il Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) è l’atto amministrativo che, ad esempio nella situazione di emergenza sanitaria pandemica legata al Covid-19 nel 2020 e 2021,  ha individuato le misure attuative di contrasto al coronavirus. Questo strumento, a differenza del decreto legge – che pure rappresenta una deroga al normale esercizio delle competenze degli organi costituzionali, dato che comporta l’assunzione da parte del Governo di poteri normativi primari che spettano normalmente al Parlamento – lascia la decisione al Presidente del Consiglio, facendo venir meno il controllo del Presidente della Repubblica in sede di emanazione, quelli del Parlamento in sede di conversione e contraendo anche i poteri del Consiglio dei ministri come organo collegiale.

Quindi, si presenta come un atto che, pur necessario per gestire un’emergenza come quella attuale, non passa dalle garanzie costituzionali. Un Dpcm può dunque limitare le libertà per un periodo di emergenza limitato. Poi, serve una legge o un atto ad essa equiparato: non può che essere la porta d’ingresso per introdurre delle limitazioni alle libertà personali.

Vedi qui il testo del DPCM del 2 marzo 2021.


Testo di Loredana Rosso
editing di
WinScuola

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