F. Decreti legge
F. Decreti legge
Così come stabilisce l’art. 77 della Costituzione il Governo può in alcuni casi, adottare provvedimenti che hanno forza di legge, cioè lo stesso valore di una legge del Parlamento:
I decreti legge, possono essere adottati solo in casi straordinari di necessità ed urgenza, cioè quando non si possono attendere i lunghi tempi dell’iter legislativo.
I decreti legge sono provvisori, poiché hanno una durata massima di 60 giorni, trascorsi i quali decadono (cioè perdono efficacia) se il Parlamento non li converte in legge. In quanto urgenti, i decreti legge entrano in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, senza alcuna vacatio.
In caso di calamità naturali, come un terremoto, il Governo può emanare un decreto legge così come in occasione della Pandemia Covid-19, il Governo ha adottato diversi decreti, «Cura Italia», «Liquidità», «Rilancio» I e II, «Ristoro» I, II, III, IV, contenenti misure urgenti per le attività che hanno subito restrizioni a causa della pandemia stessa.
