1. Coordinate legislative

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1. Coordinate legislative

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La promozione della conoscenza e la tutela, la gestione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono tra le missioni più alte della Repubblica italiana. La Costituzione, infatti, dedica ai beni culturali uno dei suoi principi fondamentali, l’articolo 9, con cui si stabilisce che «1. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnologica. 2. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». Se noi analizziamo l’enunciato della disposizione, riconosciamo la tutela come dovere dello Stato e la valorizzazione come finalità da perseguire. Con l’introduzione della Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 è stato chiarito il quadro delle competenze in materia spettanti allo Stato e alle autonomie territoriali, specie regionali: mentre il primo ha «legislazione esclusiva sulla tutela … dei beni culturali» (comma 2, lett. s), cioè fissa i principi fondamentali, «la valorizzazione dei beni culturali», invece, è materia di legislazione concorrente, cioè «spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato» (comma 3).

Su queste basi istituzionali si fonda il Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004 che stabilisce all’art. 4 comma 1 che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MIBACT) eserciti la tutela sui beni culturali statali, direttamente o conferendone l’esercizio alle Regioni, e agli art. 102 e 112 che l’attività di valorizzazione delle Regioni riguardi i beni presenti in istituti e luoghi di cultura «non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità» e che lo Stato abbia la competenza sulla fruizione e sulla valorizzazione dei beni di sua titolarità.

Lo stesso Codice definisce i beni culturali come “le cose immobili e mobili che, […], presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree […], costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge. […] I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela”.

La legislazione italiana dei beni culturali da quasi due secoli disciplina, valorizza conserva tutela e favorisce la fruizione dei beni culturali attribuendo a Regioni ed enti locali competenze in precedenza a carico dello Stato centrale come indicato all’art. 117 della Costituzione.

Il Governo italiano anche e soprattutto durante il periodo di  emergenza Covid-19 prosegue l’opera di sostegno del settore della cultura e del turismo con misure speciali e risorse economiche come riportato in questa tabella riassuntiva aggiornata a marzo 2021.

(c) Can Stock Photo / marish


Testo di Licia Landi
tratto dal libro per studenti “Educazione civica a scuola” pubblicato daWinScuola

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