4. Strumenti straordinari: Decreto-legge e DPCM

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4. Strumenti straordinari: Decreto-legge e DPCM

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Decreto-legge

Esiste uno strumento – uno solo – cui la Costituzione consente interventi in casi eccezionali di necessità ed urgenza: si tratta del decreto-legge, l’atto che, può e deve essere utilizzato per disporre limiti ai diritti fondamentali ulteriori rispetto a quelli consentiti dalla Costituzione nelle situazioni normali.

Vedi qui un esempio di Decreto-legge del 13 marzo 2021, n. 30
Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

Tale atto, disciplinato dall’art. 77 Cost., consente l’adozione rapida di misure volte a fronteggiare le situazioni di urgenza mediante norme che entrano immediatamente in vigore con la mera emanazione del decreto e al tempo stesso prevede un quadro minimo di garanzie: la deliberazione da parte dell’organo collegiale di governo, l’emanazione (con relativo controllo preventivo) da parte del Presidente della Repubblica, la conversione in legge da parte delle Camere entro 60 giorni, con relativo controllo successivo a breve distanza di tempo dall’entrata in vigore.

Al fine di fronteggiare la grande crisi prodotta dal Coronavirus, il Governo ha adottato due decreti- legge, il n. 6/2020 e il n. 19/2020, che hanno previsto le “misure di contenimento” dell’epidemia, autorizzando varie limitazioni ai diritti fondamentali dei cittadini.

Il primo di tali due decreti-legge – il n. 6/2020 – è intervenuto dopo la dichiarazione dello stato di emergenza ed ha previsto le materie in cui le limitazioni delle libertà individuali possono intervenire per contenere i contagi da Coronavirus: circolazione, trasporti, scuola, manifestazioni pubbliche ecc. Lo stesso decreto ha individuato le misure attuative di contrasto al Coronavirus in uno o più Decreti del Presidente del Consiglio (DPCM), nelle ordinanze del Ministro della Salute e nelle ordinanze dei Presidenti di Regione.

Il secondo decreto-legge n. 19/2020 di fronte ad una situazione rapidamente diventata caotica, anche per il sovrapporsi di misure statali, regionali e comunali, ha messo un po’ di ordine, razionalizzando la situazione che si era venuta delineando e riconoscendo un potere regionale di adozione di misure di contenimento, ma lo ha collocato entro limiti ben precisi.

Infatti, le Regioni

  • (a) possono intervenire solo “nelle more” dell’adozione delle misure nazionali di contenimento”;
  • (b) le misure regionali di contenimento hanno “efficacia limitata sino a tale momento” e la perdono all’entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio;
  • (c) tali misure devono essere motivate da “specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento de rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso”;
  • (f) le misure regionali possono solo essere “ulteriormente restrittive” rispetto alle misure già in vigore a livello nazionale e non possono attenuare la portata delle restrizioni.

Quanto ai Sindaci, il decreto è ancora più netto: esso stabilisce infatti che essi “non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto” indicati per le Regioni.

Appare ragionevole ritenere, pertanto, che il legislatore abbia voluto definire, per l’occasione, un rapporto dinamico e mobile, in dipendenza dell’evolversi della situazione epidemiologica, fra il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e le ordinanze regionali ma il DPCM, avrebbe comunque un’indubbia valenza gerarchica.


DPCM

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) è un atto amministrativo che, a differenza del decreto-legge – che pure rappresenta una deroga al normale esercizio delle competenze degli organi costituzionali, dato che comporta l’assunzione da parte del governo di poteri normativi primari che spettano normalmente al Parlamento – lascia la decisione al Presidente del Consiglio, facendo venir meno il controllo del Presidente della Repubblica in sede di emanazione e quelli del Parlamento in sede di conversione e contrae anche i poteri del Consiglio dei ministri come organo collegiale.

Leggi qui il DPCM del 2 marzo 2021 riguardante il Covid-19

Quindi, si presenta come un atto che, pur necessario per gestire un’emergenza come quella attuale, non passa dalle garanzie costituzionali. Un DPCM può dunque limitare le libertà per un periodo di emergenza limitato. Poi, serve una legge o un atto ad essa equiparato: non può che essere la porta d’ingresso per introdurre delle limitazioni alle libertà personali.

È solo sullo sfondo di questo complesso quadro costituzionale ed emergenziale che può essere collocato il tema del rapporto fra lo Stato e le Regioni nel contrasto al Covid-19.

DPCM
Schermata del sito Governo.it con il DPCM del 2 marzo 2021

Testo di Loredana Rosso
editing di
WinScuola

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