5. Decreti, ordinanze e diritti fondamentali
5. Decreti, ordinanze e diritti fondamentali
Come ogni situazione emergenziale, anche quella generata dal Coronavirus ha messo in crisi le norme che regolano il funzionamento ordinario degli Stati liberal-democratici, fra cui l’Italia.
Sia la “Costituzione dei poteri” sia la “Costituzione dei diritti” sono infatti sottoposte a forte tensione.
La prima – vale a dire l’insieme delle norme sull’organizzazione dei poteri pubblici – ha fatto registrare una concentrazione di poteri nelle mani del Governo e in particolare del Presidente del Consiglio, ben evidenziata dall’uso del decreto del presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), che è diventato il principale strumento di regolazione dell’emergenza.
La seconda – il sistema dei diritti fondamentali – è stata profondamente messa in questione, a fronte della più grande limitazione delle libertà fondamentali della storia repubblicana, e forse della storia nazionale.
Dobbiamo a questo proposito precisare che le libertà personali, sono coperte da riserva di legge; ciò significa che in queste materie, può intervenire solo una fonte primaria, e che le relative decisioni devono essere prese dal Parlamento, perché nella Repubblica democratica il Parlamento rappresenta il pluralismo delle parti e quindi la necessaria via per una decisione democratica. È questa la garanzia costituzionale della Repubblica democratica.
La Costituzione … sotto stress ai tempi del Coronavirus
Invero, non è stata solo toccata la libertà di circolazione – art. 16 Cost. – (evidentemente limitata da tutti i divieti di spostamento da un luogo all’altro del territorio nazionale), ma anche la libertà di riunione – art.17 Cost. – (per la limitazione degli assembramenti), quella di associazione – art.18 Cost. – (per la limitazione di varie attività delle più varie associazioni), quella religiosa, della libertà di culto art. 19 Cost. – (con il divieto di tenere cerimonie religiose e funerali), della libertà di manifestazione del pensiero – art. 21 Cost. – (si pensi a cinema, teatri, convegni, ecc.) e perfino della libertà personale (dato che almeno la quarantena individuale va considerata una limitazione del diritto garantito dall’art. 13 Cost., disposto senza un atto motivato dall’autorità giudiziaria, come richiede la Costituzione).
Per non parlare di altri diritti fondamentali come il diritto all’istruzione – artt.33/34 Cost. – (messo a dura prova dalla non omogenea diffusione della didattica a distanza), quello al lavoro (inteso come libertà di lavoro), l’iniziativa economica privata (art.40 Cost.) lo stesso diritto alla salute – art.32 Cost. – (dato che in nome della cura della salute pubblica a fronte del Coronavirus, il diritto alla salute per le situazioni normali è stato in vari modi compresso).
Tutti questi diritti di fatto oggi sembrano “sospesi” ma, non dimentichiamo che la nostra Costituzione ha attraversato varie crisi, a partire dagli anni della lotta armata, senza mai sospendere l’ordine costituzionale, ma modulando i suoi principi sui criteri di necessità, proporzionalità, bilanciamento, temporaneità. Le restrizioni dei diritti costituzionali devono avvenire “in base alla legge”, e non necessariamente dalla legge approvata dal Parlamento ed è ciò che è avvenuto.
Vedi qui la videolezione di approfondimento.