2. Competenze di Stato e delle Regioni
2. Competenze di Stato e delle Regioni
La legislazione esclusiva dello Stato
L’art. 117 della Costituzione, modificato dalla riforma, riconosce alle Regioni potere legislativo, precisando che esso deve essere esercitato nel rispetto, oltre che della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Esistono tuttavia materie su cui le Regioni non possono legiferare, in quanto su di esse ha competenza esclusiva lo Stato. Il secondo comma dell’art. 117 elenca dettagliatamente
tali materie; tra di esse vi sono, ad esempio la politica estera, la difesa, la moneta, l’immigrazione, la sicurezza dello Stato, la giurisdizione, il sistema tributario, le norme generali sull’istruzione. Da questo elenco ci possiamo rendere conto della ragione per cui tali materie sono riservate alla competenza legislativa statale: esse si riferiscono, infatti, a settori di evidente rilevanza nazionale, dove non può ritenersi ammissibile una regolazione diversa da Regione a Regione.
La legislazione concorrente
Il terzo comma dell’art. 117 indica invece le materie soggette alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni, ad esempio: l’istruzione, la tutela della salute, la protezione civile, il governo del territorio, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
Ci si domanda dunque come si esercita la legislazione concorrente: lo Stato emana leggi di carattere generale con cui detta i principi fondamentali e le Regioni mediante leggi regionali adottano disposizioni più specifiche, di dettaglio, adeguate alla propria realtà territoriale senza entrare in contrasto con i principi fissati dallo Stato.
La legislazione esclusiva delle Regioni
Su tutte le materie non riservate alla competenza dello Stato e che non siano affidate alla competenza concorrente, le Regioni, in base al 4° comma dell’art. 117, hanno una competenza piena. A titolo di esempio, possiamo citare la formazione professionale. La legislazione regionale deve comunque rispettare la Costituzione, i vincoli che derivano dall’ordinamento comunitario e gli obblighi di natura internazionale.