3. Azioni contenimento Coronavirus

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3. Azioni contenimento Coronavirus

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La competenza legislativa in materia di tutela della salute rientra tra quelle ripartite fra lo Stato e le Regioni: il primo stabilisce i principi fondamentali (dunque una serie di condizioni di omogeneità vincolanti per tutte le Regioni), le seconde le norme di sviluppo o dettaglio, che nella cornice delle scelte statali possono differenziare anche sensibilmente la disciplina del servizio salute, soprattutto dal punto di vista organizzativo.

La gestione e organizzazione dei servizi è dunque di competenza regionale. Al finanziamento del SSN, anche se corretto da adeguate misure perequative, concorrono le entrate proprie degli enti locali (ticket e ricavi derivanti dall’attività intramoenia dei propri dipendenti) e la fiscalità generale delle Regioni (IRAP e addizionale regionale all’IRPEF) e circa il 90% della spesa regionale è relativa al settore della sanità.

Vediamo qui di seguito sinteticamente cosa succede alla competenza concorrente, e nella specie, alla tutela della salute, quando come nella attuale situazione di pandemia, occorre procedere ad una profilassi internazionale. In quest’ambito emerge chiaramente come il criterio che sta alla base dell’assetto delle competenze, non può essere quello rigido delle “materie” ma, piuttosto, quello della natura degli interessi in gioco che richiederà un bilanciamento tra le istanze di unità e quelle di autonomia.

E dunque, alla base degli equilibri che si fanno e si disfanno senza sosta nei rapporti tra le leggi dello Stato e le Regioni, è il canone della leale collaborazione che si deve porre come vero e proprio principio architettonico del sistema.

In questo periodo di pandemia, numerosissimi sono i casi in cui è concretamente emersa la necessità di attivare procedimenti destinati ad integrare il parametro della leale collaborazione, in particolare attraverso la Conferenza Stato-Regioni, strumento che vede il coinvolgimento delle Regioni a salvaguardia della loro autonomia e per evitare, con un buon coordinamento centrale, provvedimenti presi anarchicamente a livello locale.

Il principio di leale collaborazione, non è affidato soltanto alla buona volontà delle parti; può trovare un ampio sostegno nel principio costituzionale di sussidiarietà (art.118 Cost.): ne deriva che la competenza segue la dimensione del problema. È come un cursore che si arresta e conferisce la competenza nel punto (alto o basso che sia) adeguato alle funzioni da gestire: funzioni piccole, in basso; funzioni grandi, in alto. Il cursore va dai Comuni fino allo Stato, passando per le dimensioni intermedie. Questa è una pandemia: il minimo è che se ne occupi lo Stato.

Non dimentichiamo poi che, sempre la Costituzione, all’art. 120, attribuisce allo Stato un potere sostitutivo degli organi delle Regioni, quando si tratta di tutelare, l’unità giuridica ed economica e i livelli essenziali delle prestazioni o anche in caso di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica (principio di supremazia dello Stato). In un’emergenza della portata di quella attuale, che non è solo sanitaria ma anche sociale ed economica, è evidente dunque come il luogo di allocazione dell’esercizio del potere non possa che essere lo Stato.


Testo di Loredana Rosso
editing di
WinScuola

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