Articolo 16
Articolo 16
Testo dell’articolo
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Commento all’articolo di Anna Tommasi De Pascali
Docente di Diritto presso Istituti Statali Secondari di secondo grado
L’art. 16 Cost. riguarda la libertà di circolazione e di soggiorno. Essa consiste nel consentire ad ogni cittadino di circolare e soggiornare in qualsiasi parte del territorio italiano.
Tale libertà fondamentale spetta ai cittadini italiani e a tutti i cittadini dell’UE. Agli stranieri essa è applicata in modo differente con apposita normativa. La libertà di circolazione e di soggiorno non può essere impedita per ragioni politiche.
La libertà dell’art. 14 Cost. può essere limitata:
- per motivi sanitari (per esempio un’epidemia come accaduto nel 2020 e 2021);
- per motivi di ordine pubblico (per esempio l’esplosione di un ordigno di guerra, un allagamento).