Articolo 14

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Articolo 14

Testo dell’articolo

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.


Commento all’articolo di Anna Tommasi De Pascali

Docente di Diritto presso Istituti Statali Secondari di secondo grado

L’art. 14 Cost. riguarda la libertà di domicilio. Essa consiste nell’impedire l’accesso nei luoghi in cui ciascuno svolge le proprie attività private.  Il significato costituzionale di “domicilio” è più ampio di quello riportato nel Codice Civile. Il C.C lo definisce come: “la sede principale degli affari e degli interessi” riferendolo all’abitazione.  Il domicilio, secondo la Costituzione, riguarda anche i luoghi dove il soggetto lavora, quindi lo studio, l’ufficio, il negozio, villeggia, si considera pertanto domicilio la camera d’albergo, la roulotte, il bungalow fino a ricomprendere l’abitacolo dell’auto. La Costituzione considera dunque quale domicilio “tutti i luoghi in cui il soggetto svolge qualsiasi attività privata”.  

Il domicilio è inviolabile perché nessuno arbitrariamente può introdursi nei luoghi dove si svolgono le attività private altrui. Anche le autorità pubbliche devono essere autorizzate.

Gli accertamenti (perquisizioni e ispezioni) presso il domicilio sono previsti da leggi specifiche e attribuite ad autorità autorizzate (ASL, Vigili del fuoco, Ispettorato del Lavoro) oppure sono tenute dalle forze dell’ordine previo mandato dell’autorità giudiziaria. Le ispezioni e le perquisizioni sono previste:

  • per motivi sanitari, ad es. controllo dell’ASL per l’igiene sul posto di lavoro,
  • per motivi di incolumità rispetto delle norme sulla sicurezza da parte dell’INAIL, in caso di incendio da parte dei Vigili del Fuoco,
  • per motivi fiscali da parte della Guardia di Finanza con apposito mandato,
  • ai sensi dell’art.247 del codice di procedura penale (c.p.p.), le perquisizioni domiciliari vengono disposte con provvedimento dell’autorità giudiziaria quando vi è il fondato motivo che il corpo del reato si trovi in un determinato luogo, es. perquisizione per detenzione presso l’abitazione di droga, armi, fuochi d’artificio illegali, o lì possa essere arrestata una persona imputata.
Via Rasella a Roma
Particolare di un domicilio privato in Via Rasella a Roma: per ricordare ancora oggi le rappresaglie naziste o i rastrellamenti durante la guerra sono stati volutamente lasciati intatti i buchi delle pallottole sulle case private.

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