Articolo 13
Articolo 13
Testo dell’articolo
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Commento all’articolo di Anna Tommasi De Pascali
Docente di Diritto presso Istituti Statali Secondari di secondo grado
L’art. 13 Cost. riguarda la libertà personale. Tale libertà consiste nel diritto del singolo a non subire coercizioni fisiche, morali o arresti. Essa è inviolabile in quanto nessuno, neanche lo Stato può sottoporre un individuo a coercizioni. L’intento dei commi successivi, risiede proprio nel tutelare l’individuo da arbitrari abusi da parte dello Stato e dei giudici, come avveniva nel periodo fascista.
La Costituzione al 2°comma dell’art. 13 Cost. ha previsto due tutele per quanti debbano essere sottoposti a restrizioni della libertà personale:
- la riserva di legge consiste nell’attribuire solo a leggi, decreti-legge e legislativi il compito di stabilire i casi in cui è possibile limitare la libertà personale.
- la riserva di giurisdizione invece consiste nel fatto che la libertà personale può essere limitata solo con atto motivato del giudice. Dunque, le forze dell’ordine (Polizia, Carabinieri) operano la misura restrittiva della libertà personale dopo aver ricevuto il mandato del giudice (procedimento ordinario).
Nei casi di necessità e di urgenza, come la flagranza di reato, non si ha la possibilità di disporre subito del mandato, pertanto, il comma 4 dell’art. 13 Cost. prevede il procedimento straordinario. Le forze dell’ordine possono intervenire immediatamente con un provvedimento provvisorio, tale provvedimento dovrà essere comunicato entro 48 ore all’autorità giudiziaria e, questa, a sua volta, ha a disposizione ulteriori 48 ore per convalidarlo.
Il quinto comma dell’art. 13 Cost. riguarda la carcerazione preventiva detta anche “custodia cautelare” e qui si evidenzia che l’art. 27 Cost. stabilisce che un soggetto è considerato innocente fino a quando non viene pronunciata, al termine del processo, una sentenza di colpevolezza nei suoi confronti. La custodia cautelare è un provvedimento mediante il quale l’autorità giudiziaria limita la libertà personale prima dell’eventuale sentenza di condanna. La custodia cautelare opera solo in tre casi:
- pericolo di fuga,
- reiterazione del reato,
- occultamento delle prove da parte del soggetto indagato.
Il quinto comma prevede che la carcerazione preventiva è soggetta a termini massimi stabiliti dalla legge. Qualora infatti il processo dovesse protrarsi per molto tempo, è necessario rimettere in libertà provvisoria il soggetto affinché la custodia cautelare non costituisca una pena nei confronti di chi è ritenuto ancora innocente. Se il processo dovesse poi concludersi con una sentenza di condanna che disponga la detenzione, dal periodo di pena da scontare verrà sottratto quello di custodia cautelare.