Percorsi straordinari per docenti con titoli acquisiti all’estero: chi si iscrive deve rinunciare all’istanza di riconoscimento. Emendamento Dl Scuola approvato

La Commissione Cultura della Camera ha dato il via libera a diversi emendamenti al Decreto Scuola, tra cui quelli relativi all’articolo 7, che riguarda i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i possessori di titolo conseguito all’estero, in attesa di riconoscimento.
L’emendamento apporta significative modifiche all’articolo 7, che ora consente ai docenti che hanno superato un percorso formativo sul sostegno didattico agli alunni con disabilità presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, di iscriversi ai percorsi di formazione attivati dall’INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l’INDIRE.
Requisiti di ammissibilità
Per accedere ai percorsi di formazione, i docenti devono aver superato il percorso formativo sul sostegno didattico agli alunni con disabilità presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, e avere pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero avere in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge.
Rinuncia all’istanza di riconoscimento
Contestualmente all’iscrizione ai percorsi di formazione, i docenti devono presentare rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno. Tuttavia, la rinuncia all’istanza di riconoscimento non ha effetto sullo scioglimento della riserva prevista dall’articolo 7, comma 4, lettera e), dell’ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, né sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero.
Validità del titolo di specializzazione
Il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, conseguito in Italia, anche ai sensi dell’articolo 7, successivamente al titolo estero di cui si è chiesto il riconoscimento, è valido anche ai fini del consolidamento della posizione eventualmente acquisita dal docente, nell’ambito delle procedure volte alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con riserva di riconoscimento del titolo di formazione conseguito all’estero.
Definizione dei criteri di ammissibilità
Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno definiti i criteri di ammissibilità dei percorsi formativi sul sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al comma 1 e i corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti dei percorsi di cui al presente articolo, riferiti ai diversi gradi di istruzione.
Emendamento approvato
ART. 7.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In sede di prima applicazione, coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno superato, presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente nel territorio dell’Unione europea, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità e hanno pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, possono iscriversi ai percorsi di formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, attivati dall’INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l’INDIRE, e definiti dal decreto di cui al comma 3, se, contestualmente all’iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.;
b) dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. La rinuncia all’istanza di riconoscimento di cui al comma 1 non ha effetto sullo scioglimento della riserva prevista dall’articolo 7, comma 4, lettera e), dell’ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 né sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti con contratto a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo di cui al predetto comma 1. Il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, conseguito in Italia, anche ai sensi del presente articolo, successivamente al titolo estero di cui si è chiesto il riconoscimento, è valido anche ai fini del consolidamento della posizione eventualmente acquisita dal docente, nell’ambito delle procedure volte alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con riserva di riconoscimento del titolo di formazione conseguito all’estero di cui al comma 1.;
c) al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di ammissibilità dei percorsi formativi sul sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al comma 1 e i corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti dei percorsi di cui al presente articolo, riferiti ai diversi gradi di istruzione.
Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: i possessori di titolo conseguito con le seguenti: coloro che hanno superato un percorso formativo sul sostegno.