Percorsi straordinari da 30 CFU per docenti con tre anni di servizio sostegno specifico: in attesa della conversione in legge del decreto e dei provvedimenti attuativi. Il punto

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Il decreto Scuola&Sport, identificato come Dl 71/2024, introduce importanti novità nel panorama della formazione per l’insegnamento di sostegno. Tra le disposizioni più rilevanti, il decreto prevede l’istituzione di percorsi formativi alternativi al tradizionale Tfa per ottenere la specializzazione sul sostegno.

Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 31 maggio, è ora in attesa di conversione in legge, con scadenza fissata al 31 luglio. Molti aspetti cruciali di questi nuovi percorsi saranno definiti da un decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito, che sarà emanato previa consultazione con il Ministro dell’Università e della Ricerca. Il decreto ministeriale stabilirà il profilo professionale dettagliato del docente specializzato, i contenuti specifici dei crediti formativi, i criteri e le modalità per l’attivazione dei percorsi, i limiti di costo per la partecipazione, le modalità dell’esame finale e la composizione della commissione esaminatrice. Quest’ultima includerà un membro esterno designato dall’Ufficio scolastico regionale, garantendo così una valutazione imparziale e competente.

Il decreto in Gazzetta Ufficiale

Cosa prevede il provvedimento

Art. 6

Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

  1. Per sopperire all’attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno, che in base alla normativa vigente rimangono affidati ordinariamente alle università, la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue, fino al 31 dicembre 2025, con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L’offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma prevede il conseguimento di almeno trenta crediti formativi. Le università possono, in ogni caso, attivare i percorsi di cui al presente comma autonomamente o in convenzione con l’INDIRE.
  2. Possono partecipare ai percorsi attivati ai sensi del presente articolo e relativi al medesimo grado di istruzione del servizio prestato coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.
  3. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, previo parere del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo, i requisiti e le modalità per l’attivazione dei percorsi, i costi massimi, l’esame finale e la composizione della commissione esaminatrice dell’esame finale, alla quale partecipa un componente esterno designato dall’Ufficio scolastico regionale scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all’attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti.
  4. Il Ministero dell’istruzione e del merito individua, ogni anno, sino al termine di cui al comma 1, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità, al fine dell’attivazione dei percorsi di cui al presente articolo. Il fabbisogno di cui al primo periodo è individuato, per ciascun grado di istruzione, sulla base della programmazione degli organici del personale docente delle scuole del Sistema nazionale di istruzione. Se le domande di partecipazione ai percorsi eccedono il fabbisogno, l’accesso ai percorsi è regolato sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al comma 3.
  5. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Requisiti di accesso

In via straordinaria e transitoria, fino al 31 dicembre 2025, viene introdotta una nuova modalità per conseguire la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Accanto ai tradizionali percorsi universitari, l’INDIRE attiverà corsi di formazione che prevedono il conseguimento di almeno 30 CFU. Le università potranno comunque attivare questi percorsi autonomamente o in convenzione con l’INDIRE.

Possono partecipare a questi nuovi percorsi i docenti che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti. Il servizio deve essere relativo al medesimo grado di istruzione del percorso di specializzazione a cui si intende accedere.

Decreto ministeriale in arrivo

Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, previo parere del Ministro dell’Università e della Ricerca, emanerà un decreto che definirà:

  • Il profilo professionale del docente specializzato
  • I contenuti dei crediti formativi
  • I requisiti e le modalità per l’attivazione dei percorsi
  • I costi massimi
  • Le modalità dell’esame finale e la composizione della commissione esaminatrice

La commissione includerà un componente esterno designato dall’Ufficio Scolastico Regionale, scelto tra dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi.

Programmazione annuale del fabbisogno

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito determinerà annualmente il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico, basandosi sulla programmazione degli organici del personale docente delle scuole del Sistema nazionale di istruzione. Se le domande di partecipazione dovessero eccedere il fabbisogno, l’accesso ai percorsi sarà regolato secondo criteri stabiliti nel decreto ministeriale.

Costi e risorse

Gli oneri connessi all’attuazione di questi nuovi percorsi saranno a carico dei partecipanti. L’attuazione di queste disposizioni avverrà utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Percorsi da 30 CFU per specializzazione sostegno: quando saranno attivati. Lavori già in corso

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