Percorsi abilitanti vincitori di concorso PNRR1: dovranno concludersi entro il 18 luglio. Nuova nota MIM – MUR anche per classi di concorso non attivate

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Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Ministero dell’Università e della Ricerca hanno pubblicato, rispettivamente con le note 7353 e 3877 del 4 aprile 2025, nuove indicazioni sull’offerta formativa destinata ai docenti vincitori di concorso che devono completare il percorso di abilitazione.

Le disposizioni riprendono quanto già indicato nella nota del 6 febbraio, introducendo soluzioni per agevolare i docenti che si trovano in regioni dove non sono attivati i corsi per la loro classe di concorso. In questi casi, è prevista una collaborazione tra l’istituzione che ha attivato il corso e quella più vicina alla sede di servizio del docente.

Per facilitare tali collaborazioni, i Ministeri hanno allegato un documento che elenca il numero di docenti interessati e le istituzioni che, in altre regioni, hanno attivato i corsi per le classi di concorso mancanti. Lo strumento consentirà alle università, agli istituti di alta formazione e agli Uffici Scolastici Regionali di individuare le istituzioni disponibili a formalizzare accordi e indirizzare i docenti verso l’iscrizione, che dovrà essere effettuata presso l’ente che ha attivato il corso.

Modalità organizzative e aspetti economici

La nota chiarisce che, per individuare il percorso di completamento, si terrà conto della situazione soggettiva dei docenti al momento dell’attivazione dei corsi, indipendentemente dai requisiti con cui hanno partecipato al concorso. Gli USR forniranno, su richiesta, l’elenco degli aventi diritto e le eventuali specifiche necessità formative.

Per quanto riguarda il contributo economico, le istituzioni coinvolte potranno definire autonomamente la suddivisione delle spese, rispettando i limiti massimi previsti dal DPCM 4 agosto 2023. La prova finale si svolgerà presso l’istituzione che ha attivato la classe di concorso e presso cui il candidato è iscritto, senza la necessità di coinvolgere docenti di altre istituzioni nella commissione d’esame.

Un aspetto importante riguarda la modalità di erogazione del percorso formativo. In base al comma 6-bis dell’art. 18-bis del d.lgs. 59/2017, le attività didattiche possono essere svolte in modalità telematica sincrona, ma non oltre il 50% del totale. Tuttavia, le previsioni stabilite in fase di accreditamento possono essere rimodulate per garantire il buon funzionamento del modello organizzativo e il completamento dei percorsi.

Modalità didattiche e scadenze

Le attività didattiche potranno essere erogate in modalità telematica sincrona, nel rispetto del comma 6-bis dell’art. 18-bis del d.lgs. 59/2017, che consente l’utilizzo di strumenti digitali fino a un massimo del 50% del totale delle ore. Le istituzioni potranno però rimodulare le modalità di erogazione, sia in presenza che a distanza, per garantire il buon funzionamento del modello organizzativo e il completamento dei percorsi.

NOTA

Allegato 1: ecco per quali classi di concorso e per quanti docenti ci sono criticità

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