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Percorsi abilitanti secondo ciclo, prime indicazioni vincitori di concorso PNRR1. RISPOSTE AI QUESITI

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Percorsi abilitanti: 60, 30 o 36 CFU per l’anno accademico 2024/25. E’ in atto la ricognizione dei bisogni formativi da parte degli Uffici Scolastici regionali per i vincitori di concorso PNRR1. per dare la possibilità a chi è in servizio fino al 31 agosto per classe di concorso non rappresentata in tutti gli Atenei, di poter frequentare anche in modalità telematica la parte relativa alla disciplina. A rispondere ai quesiti dei nostri lettori la Prof.ssa Sonia Cannas.

Quale futuro per gli idonei del concorso PNR1?

Non ci sono particolari novità al momento. C’è un emendamento che prevede l’inserimento degli idonei non vincitori nella graduatoria di merito, ma finché non verrà approvato non possiamo dare certezze. Anche in passato ci sono stati emendamenti simili che poi non hanno avuto esito positivo. Per il momento, quindi, bisogna attendere sviluppi normativi e seguire con attenzione l’iter parlamentare.

Ci sarà l’istituzione degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia per chi completa il percorso abilitante entro il 30 giugno?

Sì, la possibilità di iscriversi negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia è confermata dall’ordinanza ministeriale n. 88 del 2024, che regola le GPS per il biennio 2024-2026. Chi completerà l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2025 potrà inserirsi negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, inizialmente con riserva, che dovrà essere sciolta nei primi giorni di luglio.

Nell’ultimo incontro sindacale è stato ribadito che le università dovranno concludere i percorsi abilitanti entro il 30 giugno proprio per permettere ai corsisti di accedere a questi elenchi. Se invece si concluderà l’abilitazione dopo tale data, sarà possibile iscriversi direttamente nella prima fascia delle GPS nel 2026, alla loro riapertura.

Chi ha completato un percorso abilitante dovrà rifrequentarlo in base alle nuove disposizioni?

Se l’abilitazione è già stata conseguita, non sarà necessario ripetere il percorso. Il Ministero difficilmente potrebbe annullare un titolo già ottenuto e richiedere la frequenza di un nuovo corso per la stessa classe di concorso. Tuttavia, nella nota ministeriale più recente non viene specificato in modo esplicito se i requisiti maturati fino a oggi valgano per tutti i percorsi o solo per quelli da 30 crediti riservati ai triennalisti.

Sebbene manchi un chiarimento ufficiale, l’orientamento generale è che un’abilitazione già acquisita abbia pieno valore e non sia necessario ripetere il percorso.

Quali sono i tempi di avvio del secondo ciclo dei percorsi abilitanti?

Non abbiamo ancora una data precisa. Il Ministero sta ritardando la pubblicazione del decreto ministeriale di attivazione del secondo ciclo, che è necessario per stabilire le modalità e i posti disponibili per ogni classe di concorso in ciascun ateneo.

Un passaggio essenziale prima della pubblicazione è l’accreditamento da parte dell’ANVUR, che determinerà quali classi di concorso potranno essere bandite dalle singole università. Dopo questo passaggio, il Ministero potrà definire il decreto, ma al momento non ci sono date certe.

Chi ha congelato il TFA rischia di non poter frequentare il secondo ciclo dei percorsi abilitanti?

Il rischio esiste, perché i tempi di avvio del secondo ciclo non sono ancora noti. Tuttavia, se il decreto sarà pubblicato a breve e i corsi partiranno nei prossimi mesi, sarà possibile frequentarli senza particolari problemi.

Chi è in aspettativa per motivi di studio o ricerca può frequentare il percorso abilitante?

Dipende dal tipo di aspettativa.

  • L’aspettativa per motivi di studio può essere richiesta per frequentare il percorso abilitante, ma non consente di maturare servizio né di percepire lo stipendio.
  • L’aspettativa per motivi di ricerca è invece valida ai fini giuridici e permette di maturare anzianità di servizio.

Non è ancora chiaro se chi è in aspettativa per ricerca possa far slittare la frequenza del percorso abilitante. È un punto che il Ministero dovrebbe chiarire, soprattutto considerando casi simili avvenuti in passato, come quello dei vincitori del concorso straordinario bis, per i quali è stata prevista una proroga della nomina finalizzata al ruolo.

Chi lavora con contratto da 18 ore ma non ha le 150 ore di permesso studio, come può frequentare il percorso da 30 CFU?

Le 150 ore di permesso studio sono state riaperte in alcune province per il primo ciclo dei percorsi abilitanti, quindi potrebbe esserci una possibilità anche per il secondo ciclo.

Chi non ha diritto a questi permessi può provare a chiedere l’aspettativa per motivi di studio, ma va considerato che questa soluzione comporta la sospensione dello stipendio e non permette di maturare servizio.

Nel primo ciclo, molti corsisti sono riusciti a frequentare il percorso conciliandolo con il lavoro, anche se l’impegno richiesto è stato notevole. Le università dovrebbero organizzare la didattica in modo da agevolare chi lavora, ad esempio concentrando le attività nel fine settimana o in modalità asincrona.

Un vincitore di concorso che ha già conseguito la specializzazione sul sostegno può accedere direttamente ai 30 CFU?

La nota ministeriale non menziona esplicitamente questa possibilità, ma lascia intendere che i requisiti maturati fino a oggi saranno considerati. Se ciò vale per i triennalisti, è plausibile che valga anche per chi è già specializzato sul sostegno e vuole frequentare il percorso da 30 CFU per ottenere l’abilitazione su una classe di concorso.

Tuttavia, l’assenza di un riferimento esplicito crea incertezza. L’auspicio è che il Ministero chiarisca la questione in modo ufficiale, fornendo indicazioni precise agli atenei e agli uffici scolastici.

Ci sono informazioni sul TFA sostegno per chi ha svolto tre anni di servizio nello stesso grado?

No, al momento non ci sono aggiornamenti. Si attende ancora il decreto ministeriale che regolamenterà il TFA sostegno con accesso riservato a chi ha tre anni di servizio nello stesso grado. Fino a quando il decreto non verrà pubblicato, non si può dire con certezza come funzionerà il percorso e quali saranno i requisiti effettivi di accesso.

Nelle Marche non è stata inviata nessuna richiesta per i vincitori di concorso in base alla recente nota ministeriale. Cosa significa?

La scadenza per gli uffici scolastici regionali è fissata per domani mattina, quindi potrebbero inviare una comunicazione oggi stesso.

In alternativa, potrebbero aver adottato un’altra strategia, effettuando direttamente una ricognizione dei dati sui candidati tramite il sistema SIDI, senza inviare richieste individuali. In questo caso, è consigliabile monitorare il sito dell’Ufficio Scolastico Regionale e la propria casella email per eventuali aggiornamenti.

Il cambio di modalità didattica trasversale da telematica a presenza riguarderà solo i vincitori di concorso o tutti?

Le università hanno autonomia nell’organizzazione della didattica, pur rispettando le normative vigenti, tra cui il D.Lgs. 59/2017 e il DPCM del 4 agosto 2023.

Per i vincitori di concorso, salvo cambiamenti, la didattica disciplinare dovrebbe essere in modalità telematica, mentre la parte trasversale rimarrà in presenza. Tuttavia, non è detto che questa distinzione valga anche per chi accede ai percorsi abilitanti da 60 CFU o 30 CFU senza aver vinto il concorso.

Se le università volessero estendere l’obbligo di frequenza in presenza per tutti i corsisti, potrebbero sorgere problemi logistici. Alcuni atenei avranno più di mille iscritti, il che renderebbe difficile garantire aule abbastanza capienti per la didattica in presenza. Un’ipotesi potrebbe essere la suddivisione in più aule, con alcuni studenti che seguono la lezione da uno schermo, ma questo vanificherebbe il beneficio della frequenza in presenza.

L’organizzazione definitiva dipenderà quindi dalle scelte operative di ogni singolo ateneo.

Nel 2024-2025 sarà ancora vietato presentare domanda per la stessa classe di concorso in più università?

Nel primo ciclo di percorsi abilitanti, questa limitazione era prevista dall’articolo 3, comma 1, del DM 621/2024, che vietava l’iscrizione per la stessa classe di concorso in più atenei.

Non sappiamo ancora se questa disposizione sarà mantenuta nel secondo ciclo, poiché dipende dal nuovo decreto ministeriale. Alcuni atenei hanno chiesto al Ministero di rimuovere questo vincolo, ma non è chiaro se la richiesta sia stata accolta.

Solo la pubblicazione del nuovo DM chiarirà definitivamente questo punto.

Chi è vincitore di concorso PNR1 ed è iscritto al TFA IX ciclo può completare il TFA e poi seguire il percorso abilitante?

Attualmente non è possibile iscriversi contemporaneamente a due percorsi universitari con obbligo di frequenza, come il TFA e il percorso abilitante.

Per questo motivo, i sindacati hanno chiesto al Ministero di concedere la possibilità di congelare il TFA per completare prima l’abilitazione, ma non c’è ancora una risposta ufficiale.

Anche se fosse consentita la doppia iscrizione, la sovrapposizione delle attività renderebbe molto difficile seguire entrambi i percorsi, considerando i tempi ristretti e l’intensità della formazione.

Se il Ministero non interverrà con una deroga, chi è iscritto al TFA IX ciclo dovrà concluderlo prima di poter iniziare il percorso abilitante.

L’abilitazione ottenuta su una classe accorpata consente di abilitarsi automaticamente anche sull’altra?

Sì, il DM del 22 dicembre 2023 ha chiarito che l’abilitazione in una delle due classi accorpate vale anche per l’altra.

Ad esempio, chi si abilita sulla A-12 (Discipline letterarie negli istituti secondari di II grado) sarà automaticamente abilitato anche sulla ex A-22 (Italiano, Storia e Geografia nella scuola secondaria di I grado).

Nel primo ciclo di percorsi abilitanti, alcuni atenei hanno comunque mantenuto percorsi distinti per le classi accorpate.

Nel secondo ciclo, inizialmente si era parlato di percorsi unificati per le classi accorpate, ma la piattaforma compilata dalle università entro il 12 dicembre 2024 ha mantenuto la distinzione. Questo significa che probabilmente anche per il secondo ciclo saranno banditi percorsi separati per le classi accorpate, ma l’abilitazione resterà comunque valida per entrambe.

TFA e percorsi abilitanti sono incompatibili? È prevista una deroga?

Sì, il TFA e il percorso abilitante sono incompatibili, perché entrambi hanno obbligo di frequenza.

Nel primo ciclo di percorsi abilitanti, il DM 620/2024 e il DM 621/2024 avevano concesso un’eccezione solo per chi era già iscritto all’VIII ciclo del TFA.

A gennaio, i sindacati hanno chiesto al Ministero di estendere questa deroga anche per il IX ciclo, consentendo di congelare il TFA per completare prima l’abilitazione.

Il Ministero ha risposto negativamente, affermando che non sarà concessa né la doppia iscrizione né il congelamento a meno che non intervenga una nuova norma specifica.

Per ora, quindi, chi è iscritto al TFA dovrà concluderlo prima di accedere al percorso abilitante.

Chi maturerà il terzo anno di servizio dopo il 5 marzo potrà accedere al percorso da 30 CFU?

Sì, perché in passato il criterio adottato è stato quello di valutare i requisiti maturati al momento della presentazione della domanda.

Se il decreto non prevede un vincolo temporale più restrittivo, chi completa il terzo anno di servizio entro il termine di presentazione della domanda dovrebbe essere considerato triennalista e quindi idoneo per il percorso da 30 CFU.

Tuttavia, è necessario attendere il decreto per confermare con certezza questa possibilità.

Chi ha ottenuto solo la provincia, ma non la sede definitiva (nomina giuridica), può frequentare i percorsi abilitanti?

Sì, perché i percorsi abilitanti non sono riservati solo ai vincitori di concorso.

Chi ha il titolo di accesso a una classe di concorso può iscriversi ai percorsi abilitanti, indipendentemente dal fatto che abbia già ottenuto la sede definitiva con nomina giuridica.

Esami di Stato e prova finale del percorso abilitante: rischio di sovrapposizione?

Sì, purtroppo esiste il rischio che gli esami di Stato e la prova finale del percorso abilitante coincidano, dato che entrambi si svolgeranno tra giugno e luglio.

Chi sarà impegnato negli esami di Stato potrà:

  • Comunicare all’ateneo la propria situazione, chiedendo di spostare la prova finale in un giorno o un orario compatibile con gli esami di Stato.
  • Organizzarsi con altri corsisti: alcuni atenei, nel primo ciclo, hanno permesso ai corsisti di autogestire il calendario delle prove finali, distribuendosi in base alle proprie esigenze.

Sarà quindi importante confrontarsi con il proprio ateneo per trovare una soluzione compatibile.

Quando saranno attivati i percorsi abilitanti per chi non è vincitore di concorso?

Il secondo ciclo di percorsi abilitanti prevederà diverse tipologie di corsi:

  • 60 CFU per chi vuole abilitarsi ex novo.
  • 30 CFU per chi ha 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni.
  • 36 CFU per i vincitori di concorso già immessi in ruolo.

Il decreto ministeriale di attivazione del secondo ciclo non è ancora stato pubblicato, ma è atteso a breve. Una volta pubblicato, gli atenei potranno aprire i bandi di iscrizione.

Qual è il futuro per gli idonei del concorso PNR1?

Non ci sono novità concrete.

Un emendamento è al vaglio per permettere l’inserimento degli idonei non vincitori nelle graduatorie di merito, ma in passato emendamenti simili non sono stati approvati.

Per il momento, quindi, gli idonei devono attendere sviluppi normativi.

È prevista un’indicazione da parte del MIM o dell’USR sull’università da frequentare per i vincitori del concorso PNR1?

Non credo che ci sarà una limitazione di questo tipo. Un corsista potrebbe, per motivi personali, preferire un Ateneo più distante rispetto alla propria sede di servizio. In passato, per esempio con il percorso formativo da 5 CFU destinato ai vincitori dello straordinario bis, non c’erano restrizioni di questo tipo. Tuttavia, l’ufficialità si avrà solo con la pubblicazione del decreto ministeriale.

Chi deve seguire i 36 CFU, ma si trova in maternità obbligatoria e successivamente in congedo parentale fino al termine delle lezioni, potrà posticipare il percorso abilitante o il tirocinio?

Purtroppo, questa situazione non è stata ancora chiarita dai ministeri. Il congedo per maternità è un diritto e, in quanto tale, deve essere garantito. Per tutelare chi si trova in questa condizione, dovrebbe essere prevista la possibilità di posticipare la frequenza del percorso abilitante, magari accedendo al ciclo successivo.

Vista la difficoltà di concludere in tempo i percorsi abilitanti, esiste la possibilità che il Ministero decida di rendere abilitante il percorso PNR1?

No, questa ipotesi è da escludere. Il sistema dei percorsi abilitanti rientra in una riforma più ampia del PNRR e si basa su un’idea consolidata: l’importanza della formazione iniziale per gli insegnanti. Mentre per infanzia e primaria esiste un percorso strutturato con il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, per la scuola secondaria il sistema è stato più frammentario. Abbiamo avuto le SIS, poi il TFA su materia, il FIT (mai realmente entrato in vigore), fino ai 24 CFU della precedente riforma. Il ritorno ai percorsi abilitanti è un’evoluzione logica e difficilmente si tornerà a una soluzione diversa.

I vincitori del concorso PNR1 verranno assegnati automaticamente a un’università?

Non penso che ci sarà un’assegnazione automatica, proprio perché le situazioni personali possono essere molto diverse. Qualcuno potrebbe preferire un’università più distante dalla propria sede di servizio, e questa flessibilità dovrebbe essere mantenuta. Resta comunque da vedere cosa prevederà il decreto ministeriale.

Chi non ha sciolto la riserva sulle 150 ore entro il 2 gennaio, poiché i bandi del secondo ciclo non erano ancora usciti, potrà comunque usufruire di tali ore?

Ogni Ufficio Scolastico Regionale ha una propria organizzazione in merito. Se era prevista una scadenza entro il 2 gennaio per sciogliere la riserva, ma ciò non era possibile perché i bandi non erano ancora disponibili, è possibile che venga prevista una riapertura delle domande. Questo è già accaduto in alcune province per il primo ciclo.

Chi non è vincitore di concorso potrà comunque partecipare al percorso abilitante?

Sì, i percorsi abilitanti non sono riservati solo ai vincitori di concorso. Anche nel primo ciclo erano previsti percorsi per chi voleva abilitarsi indipendentemente dall’esito del concorso. Esistono percorsi da 60 CFU per chi ha il titolo per insegnare in una classe di concorso o è iscritto a una laurea magistrale (con almeno 180 CFU se a ciclo unico) e percorsi da 30 CFU per chi ha tre anni di servizio negli ultimi cinque, di cui almeno un’annualità specifica. Sono validi sia i servizi svolti in scuole statali che in scuole paritarie.

Qual è la differenza tra i percorsi da 30 CFU previsti dall’allegato 2 e dall’allegato 4?

Il percorso da 30 CFU dell’allegato 2 è destinato ai docenti con tre anni di servizio. Il percorso dell’allegato 4, invece, serve a completare la formazione per chi ha già iniziato un percorso da 30 CFU previsto dall’allegato 3. Alcuni conservatori hanno attivato il percorso dell’allegato 3 e ora sarà necessario completarlo con il percorso dell’allegato 4, ma negli Atenei tradizionali questa tipologia di percorso non risulta attivata.

I bandi saranno unici o distinti tra chi deve conseguire 30 e chi 60 CFU?

Molto probabilmente, come nel primo ciclo, ci sarà un unico bando che includerà diverse tipologie di percorsi. Bisognerà prestare attenzione nella fase di iscrizione per selezionare il percorso corretto.

È prevista la possibilità di congelare il TFA per chi si è iscritto prima di risultare vincitore di concorso?

In generale, il TFA può essere congelato prima dell’inizio del percorso. Se la domanda riguarda la possibilità di congelare il TFA una volta avviato, attualmente non è previsto. Tuttavia, i sindacati hanno chiesto ai ministeri di trovare una soluzione, proponendo di consentire il congelamento per chi si è iscritto al decimo ciclo del TFA e nel frattempo ha ottenuto una nomina finalizzata al ruolo.

Chi ha la specializzazione sul sostegno deve comunque conseguire l’abilitazione?

C’è spesso confusione su questo punto. L’abilitazione riguarda i posti comuni nella scuola secondaria, ovvero le classi di concorso, mentre la specializzazione è un titolo specifico per il sostegno. Se si intende lavorare su sostegno, è necessaria la specializzazione, che consente di partecipare ai concorsi per il sostegno e di iscriversi nella prima fascia GPS per il sostegno. Se invece si vuole insegnare su posto comune, è necessaria l’abilitazione nella specifica classe di concorso.

Come si svolgeranno le prove per chi seguirà i percorsi abilitanti in un’università telematica?

Le prove saranno uguali per tutti gli Atenei, telematici e non. Il DPCM prevede che fino al 50% della formazione possa essere erogata in modalità telematica, ma la restante parte dovrà essere in presenza, inclusi i tirocini diretti e indiretti. La prova scritta verterà sull’analisi critica del tirocinio per chi lo ha svolto e sulla progettazione didattica innovativa per chi segue il percorso da 30 CFU per i docenti con tre anni di servizio. La prova orale sarà una lezione simulata.

Alcuni Uffici Scolastici Regionali hanno inviato moduli per raccogliere informazioni sui vincitori del concorso per i percorsi abilitanti, mentre altri no. Come mai?

Dipende dall’organizzazione dei singoli Uffici Scolastici Regionali. Alcuni stanno raccogliendo i dati tramite moduli Google, mentre altri potrebbero avere metodi diversi per monitorare la situazione.

Chi ha maturato esperienza di insegnamento può vedersi riconosciute alcune ore di tirocinio nel percorso abilitante?

Dipende dall’Ateneo. Nel primo ciclo, alcuni corsisti con esperienza di insegnamento hanno ottenuto il riconoscimento di ore di tirocinio diretto.

Per gli ITP è obbligatorio il percorso da 36 CFU?

Sì, è stato chiarito che gli ITP con una nomina finalizzata al ruolo dovranno conseguire l’abilitazione con un percorso da 36 CFU. Questa indicazione non era esplicitata nel DPCM né nel decreto legislativo 59/2017, ma è stata successivamente chiarita con una nota ministeriale.

Quando riapriranno gli elenchi aggiuntivi per la prima fascia GPS?

Indicativamente in primavera, come avvenuto negli anni precedenti. Il Ministero ha già confermato che si seguirà questa tempistica.

Quando usciranno i bandi per i percorsi abilitanti?

La pubblicazione dipenderà dal decreto ministeriale che darà il via al secondo ciclo. Una volta emanato, gli Atenei pubblicheranno i propri bandi, come avviene anche per il TFA sostegno. I bandi dovrebbero essere pubblicati nei giorni successivi all’uscita del decreto ministeriale.

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