Percorsi abilitanti ITP vincitori di concorso: 30 o 36 CFU? [AGGIORNATO con nuova nota USR SICILIA]

I candidati al concorso DDG n. 2575/2023 per le classi di concorso ITP hanno svolto il concorso PNRR1 senza una previsione normativa circa i CFU (30 o 36 da conseguire) dopo la vittoria, per coloro che si fossero collocati nella graduatoria di merito.
Ricordiamo che gli ITP Insegnanti Tecnico Pratici per le classi di concorso della tabella B hanno avuto accesso al concorso o con l’abilitazione o con il diploma ai sensi del DPR 19/2026 e dm 259/2027.
Chi era in possesso dell’abilitazione o l’ha conseguita prima o dopo l’assunzione da concorso, non ha più alcun obbligo di conseguimento dei CFU.
Il “problema” o meglio il dubbio di interpretazione riguarda i candidati assunti a tempo determinato con contratto al 31 agosto 2025, con obbligo di completamento dei CFU.
Quanti CFU per gli ITP?
Il DL n. 160/2024 convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 2024, n. 199 ha apportato modifiche al Decreto L.vo 59/2017, stabilendo per gli ITP vincitori di concorso il conseguimento di 36 CFU, al pari dei colleghi che hanno avuto accesso con laurea + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.
Tale previsione normativa ha stabilito 36 CFU tout court, indipendentemente dal fatto che il candidato abbia avuto accesso con diploma e non con laurea o che possa essere in possesso dei 24 CFU o dei 3 anni di servizio.
E fin qui la legge.
Nel frattempo però il Ministero ha pubblicato la nota del 6 febbraio 2025 con la quale dà una interpretazione più ampia all’obbligo di conseguimento dei 30 o 36 CFU, affermando che per le iscrizioni ai percorsi dell’anno accademico 2024/25 bisogna tener conto della situazione soggettiva in cui si trova il candidato all’atto dell’ammissione al percorso.
E se con la nota è stato parzialmente risolo il problema dei candidati che hanno avuto accesso al concorso con i 24 CFU e adesso possono vantare i 3 anni di servizio (anche se non tutte le Università hanno accolto la nota, soprattutto per la difficoltà derivante dal controllo delle dichiarazioni rese) nulla di specifico è stato detto per i candidati ITP.
Vale anche per il docente ITP la possibilità di prendere in considerazione la situazione soggettiva al momento di iscrizione al percorso abilitante e dunque la possibilità di iscrizione al percorso da 30 CFU allegato 2, dal momento che non sono esplicitamente esclusi dalla nota?
In mancanza di una risposta da parte del Ministero, ecco quello che accade
Nota USR Sicilia del 7 marzo 2025 Percorsi di completamento vincitori di concorso PNRR 1 – NOTA di chiarimento **vedi integrazione in basso del 13 marzo 2025
“ITP: è previsto il conseguimento di 36 CFU, indipendentemente dalla condizione di accesso, tenuto conto di quanto prescritto dal D.L n. 160/2024 (convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 2024, n. 199)”
Università della Tuscia: Avviso del 03 marzo 2025 – ITP senza 24 CFU precisazioni
Gli ITP vincitori di concorso sia del primo che del secondo concorso PNRR che sono stati assunti a tempo determinato in qualità di docenti (al 31/08) conseguono l’abilitazione seguendo il percorso 36 CFU anche se non in possesso dei 24 CFU.
2. Chi può iscriversi al PF30_all.2?
Possono iscriversi i vincitori del concorso PNRR1 che rientrano in una delle seguenti categorie:
- Hanno almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso
- Possiedono 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 e successivamente hanno maturato almeno tre
anni di servizio. - Sono insegnanti tecnico-pratici (ITP) diplomati con almeno tre anni di servizio.
Tutti i candidati devono essere titolari di un contratto a tempo determinato.
3. Chi può iscriversi al PF36?
Il PF36 è destinato a:
- Vincitori del concorso PNRR1 con 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.
- Insegnanti tecnico-pratici (ITP) diplomati che NON hanno maturato le tre annualità di servizio richieste.
Tutti i candidati devono essere titolari di un contratto a tempo determinato.
AGGIORNAMENTO 13 MARZO nuova Nota USR Sicilia
In data 13 marzo 2025 l’USR Sicilia ha fornito una integrazione alla nota del 7 marzo, da noi citata nel presente articolo, fornendo questi chiarimenti
a) Gli ITP che si trovino, al momento dell’immatricolazione al corso universitario, in una delle seguenti condizioni soggettive:
- triennalisti, in possesso di altra abilitazione, specializzazione su sostegno, potranno accedere ai relativi percorsi 30CFU previsti dalle norme sopra citate (articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 – allegato 2 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 – all’articolo 18 bis comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, (allegato 4 del D.P.C.M. 4 agosto 2023)
- b) Per gli ITP che hanno partecipato al concorso con il solo titolo di accesso e non rientrano in nessuna delle soprastanti situazioni soggettive, è previsto il conseguimento di 36 CFU (cfr. D.L n. 160/2024 convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 2024, n. 199) Leggi la nuova nota dell’USR Sicilia
Attenzione: l’USR Sicilia specifica che le indicazioni sono valide esclusivamente docenti vincitori di concorso per i posti della Regione Sicilia