Percorsi abilitanti, i docenti possono seguire per più classi di concorso nello stesso anno?

Percorsi abilitanti docenti: il DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre regola il nuovo percorso di formazione iniziale degli insegnanti. I docenti che possiedono i titoli di studio validi per accedere a più classi di concorso potranno seguire più corsi nello stesso anno?
A rispondere alla domanda è Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, durante la diretta di Orizzonte Scuola tv del 16 ottobre.
“Questo – dice la docente – non è specificato nel DPCM. Non c’è un divieto, né viene scritto che sia possibile. Va ricordato che in passato non è stato possibile, ma va anche detto che in passato non era possibile iscriversi a più percorsi di laurea contemporaneamente. Dallo scorso anno è stato superato questo divieto presente nel regio decreto del 1933, di conseguenza è possibile ma ci sono delle limitazioni. Se anche fosse possibile iscriversi a più percorsi, nella pratica sarà complesso gestire più percorsi in contemporanea perché richiedono un obbligo di frequenza molto serrato ed è quasi inevitabile che ci siano delle sovrapposizioni“.
L’incompatibilità dei corsi
E’ stata la Legge 12 aprile 2022, n. 33 e il l D.M. 29 luglio 2022, n. 930 a consentire la doppia iscrizione ai corsi universitari.
A partire dall’ Anno Accademico 2022-2023, dunque, è consentita l’iscrizione contemporanea a:
- due diversi corsi di laurea (triennale), di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale; anche una laurea triennale in contemporanea ad una specialistica per fare un ulteriore esempio.
- due corsi di diploma accademico, di primo o di secondo livello, presso le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)*.
*Possibile in contemporanea anche un corso di laurea AFAM ed un corso di laurea presso Università
a condizione che si rispetti quanto dettato dall’articolo 3 del DM n. 930/2022
Qualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel rispettivo regolamento didattico del corso di studio, sia a frequenza obbligatoria, è consentita l’iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio.
Pertanto, stante il contemporaneo obbligo di frequenza per due corsi identici, riteniamo che l’iscrizione sarà possibil per classe di concorso ad anno accademico.
Attendiamo in merito ulteriori precisazioni.
I corsi previsti dal DPCM 4 agosto 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre 2023
- Corsi abilitanti da 60 CFU: Destinati a chi intende insegnare una disciplina specifica nella scuola secondaria, con riserve di posti per docenti con una certa esperienza o per coloro che hanno sostenuto determinate prove concorsuali. In prima battuta il corso sarà di 30 CFU per permettere la partecipazione al concorso PNRR previsto per la primavera 2024
- Percorsi formativi da 30 CFU per docenti abilitati su altro grado/classe di concorso o specializzati in sostegno (non ci sono limitazioni di posti, si entra in sovrannumero)
- Percorsi formativi da 30 CFU: Destinato ai docenti con tre anni di esperienza nelle scuole statali o paritarie negli ultimi cinque con un anno di servizio specifico o che hanno sostenuto la prova del concorso “straordinario bis”. Per i primi tre cicli è prevista una quota di riserva per l’accesso ai corsi
- Percorsi formativi transitori da 30 CFU o 36 CFU/CFA: Progettato per i vincitori di concorso – con titolo di accesso 3 anni di servizio negli ultimi cinque nelle scuole statali, di cui uno specifico oppure 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 – che non sono ancora abilitati.
Rivedi la diretta del 16/10