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Percorsi abilitanti e Corsi Indire, opportunità di abilitazione su materia e specializzazione sostegno. Ma i dubbi sono ancora tanti. RISPOSTE AI QUESITI

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La Prof.ssa Sonia Cannas risponde ai quesiti dei nostri lettori su percorsi abilitanti poso comune per la scuola secondaria secondo ciclo a.a. 2024/25 e percorsi specializzazione sostegno INDIRE (in questo caso sono interessati tutti i gradi di scuola, per docenti con tre anni di servizio o contenzioso in atto per titolo estero in attesa di riconoscimento). Conduce Andrea Carlino.

Percorsi abilitanti secondo ciclo a.a. 2024/25

Quali sono gli ultimi aggiornamenti sui percorsi abilitanti? Gli Atenei stanno continuando a pubblicare i bandi?

Sì, in questi giorni continuano a essere pubblicati nuovi bandi per il secondo ciclo dei percorsi abilitanti. È importante monitorare i siti web degli Atenei di interesse, perché ogni giorno vengono pubblicate nuove informazioni. Tuttavia, persistono ancora molte incertezze, sia a livello organizzativo che sui requisiti di iscrizione.

Alcuni Atenei hanno dato indicazioni errate sui requisiti per i vincitori di concorso, sostenendo che dovessero essere quelli utilizzati per l’iscrizione al concorso, anziché quelli attualmente posseduti. Questo va contro la nota ministeriale 2884 del 6 febbraio 2025, che chiarisce che si possono considerare anche i requisiti maturati nel frattempo. La nota, ripresa da USR Sicilia e USR Piemonte 

Un altro aspetto critico riguarda i vincitori di concorso che non hanno un Ateneo accreditato per la propria classe di concorso vicino al luogo di servizio. La nota prevedeva che potessero frequentare la parte trasversale in un Ateneo vicino e la parte disciplinare online in un altro Ateneo, ma questa possibilità non sta trovando applicazione.

Si può presentare domanda per i percorsi abilitanti in più Atenei?

No, il decreto stabilisce che si può presentare domanda per una sola classe di concorso in un solo Ateneo. Se non si rientra nei posti disponibili, non si può fare domanda in un altro Ateneo per la stessa classe di concorso.

Come scegliere l’Ateneo per i 60 CFU se nessuno indica la data di fine corso?

È un problema dovuto al ritardo del secondo ciclo dei percorsi abilitanti. Gli Atenei hanno indicato la loro disponibilità già a dicembre, ma gli accreditamenti non sono ancora completi. Alcuni Atenei ipotizzano di concludere i corsi entro ottobre, ma non ci sono certezze. Il vero problema riguarda il tirocinio di 180 ore, che non può essere svolto dopo la fine dell’anno scolastico.

Quando usciranno i bandi per i 36 CFU per i vincitori PNRR ITP senza abilitazione?

I bandi stanno già uscendo. Gli Atenei pubblicano bandi unici, che includono sia i percorsi per i vincitori di concorso (compresi gli ITP) sia quelli per chi vuole abilitarsi senza aver vinto un concorso.

È possibile una deroga alla compatibilità tra percorsi abilitanti e TFA?

No. L’unica soluzione prevista dal decreto 156/2025 è la possibilità di sospendere il percorso abilitante per riprenderlo successivamente. I sindacati avevano chiesto la contemporanea iscrizione ai due percorsi, come avvenuto nel primo ciclo, ma il Ministero ha negato questa possibilità.

Se conseguirò la laurea magistrale quest’estate, quando potrò presentare domanda per i percorsi da 60 CFU? Il fatto di non avere anni di servizio è penalizzante?

Puoi già presentare domanda perché uno dei requisiti è l’iscrizione a un corso di laurea magistrale. La selezione è per titoli, quindi non avere anni di servizio può penalizzare, ma c’è un punteggio massimo assegnabile al servizio. L’anno scorso in alcune classi di concorso il numero di richieste è stato inferiore ai posti disponibili, quindi potrebbe essere comunque possibile accedere.

Quando l’ANVUR accrediterà nuovi Atenei per i percorsi abilitanti?

Purtroppo, non c’è una data certa. Siamo ancora in attesa.

Chi non è ammesso in un Ateneo può presentare domanda in un altro?

No, l’articolo 3 comma 1 del decreto 156/2025 vieta l’iscrizione in un altro Ateneo per la stessa classe di concorso. Il vincolo non è solo sull’iscrizione, ma sulla presentazione della domanda, quindi anche se non si viene ammessi, non si può presentare una nuova domanda in un’altra università.

Chi sta frequentando il percorso abilitante da 30 CFU può partecipare alle prove di ammissione per la specializzazione sul sostegno?

Sì, non c’è alcun problema nell’inviare la domanda di partecipazione per il nuovo ciclo di specializzazione sul sostegno.

Se ho prestato un anno di servizio nella scuola dell’infanzia, posso inserirlo tra i titoli valutabili per la graduatoria d’accesso ai percorsi abilitanti?

Dipende da come è formulata la tabella di valutazione dei titoli nel decreto ministeriale. Se il servizio è stato svolto senza titolo, potrebbe non essere valutabile.

Alcuni Atenei non ancora accreditati hanno pubblicato i bandi. Cosa succede se mi iscrivo e poi non ottengono l’accreditamento?

Se un Ateneo non viene accreditato, l’iscrizione decade e si ha diritto a presentare domanda in un altro Ateneo, poiché non si è avuta la possibilità di frequentare il primo.

Se faccio domanda per i 60 CFU e non rientro nei posti disponibili, posso iscrivermi a un nuovo percorso abilitante subito o devo aspettare il prossimo ciclo?

Bisognerà attendere l’attivazione del terzo ciclo di percorsi abilitanti, previsto per l’anno accademico 2025/2026.

Il punteggio GPS ottenuto attraverso un percorso abilitante in un’università pubblica è identico a quello ottenuto in una telematica?

Sì, non ci sono differenze nel punteggio tra università pubbliche e telematiche.

Percorsi INDIRE specializzazione sostegno

Il decreto 71/2024 ha istituito due nuovi percorsi di specializzazione sul sostegno:

  1. Per chi ha un titolo estero in attesa di riconoscimento: percorso di 48 crediti (di cui 12 di tirocinio).
  2. Per chi ha tre anni di servizio sul sostegno negli ultimi cinque anni nello stesso grado: percorso di 40 crediti, senza tirocinio.

Questi percorsi potranno essere erogati dall’Indire, dalle università o dalle università in convenzione con l’Indire.

I corsi indire sono obbligatoriamente organizzati da Indire?

No, possono essere organizzati anche dalle università o in convenzione con Indire. Se erogati da Indire, il titolo rilasciato non sarà un titolo universitario, ma avrà crediti ECTS invece dei CFU.

Sono una docente di ruolo con 12 anni di servizio, ma solo un anno su sostegno negli ultimi cinque. Posso frequentare il corso Indire?

No, per accedere al percorso per i tre annualisti servono tre anni di servizio su sostegno nello stesso grado negli ultimi cinque anni.

Chi ha un titolo estero con ricorso al TAR in corso e possiede anche tre anni di servizio, come deve partecipare ai corsi TFA Indire?

Può scegliere tra due opzioni:

  1. Accedere al percorso per i tre annualisti, dove ci sarà un limite di posti disponibili.
  2. Accedere al percorso per chi ha un titolo estero in attesa di riconoscimento, dove la possibilità di iscrizione dovrebbe essere garantita.

Quando saranno aperte le iscrizioni per i percorsi Indire?

Non c’è ancora una data certa, perché i decreti non sono stati pubblicati. Considerando i ritardi nei percorsi abilitanti, potrebbe volerci ancora del tempo.

Chi ha conseguito il TFA sul sostegno può iscriversi ai corsi Indire per specializzarsi su un altro grado anche senza aver maturato annualità di servizio?

No, i requisiti per accedere ai nuovi percorsi di specializzazione sul sostegno sono:

  • Tre annualità di servizio sul sostegno nello stesso grado negli ultimi cinque anni, oppure
  • Un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero in attesa di riconoscimento.

Se non si possiede almeno uno di questi requisiti, non si può partecipare.

Se si è iscritti a un percorso abilitante, è possibile iscriversi anche ai corsi Indire sul sostegno? Se si venisse ammessi a entrambi, si può sospenderne uno e riprenderlo successivamente?

Sì, è possibile. Il decreto ministeriale 156/2025 prevede la possibilità di sospendere il percorso abilitante per comprovate esigenze e riprenderlo in un ciclo successivo conservando la formazione già frequentata. Bisognerà però verificare con il proprio Ateneo le modalità di sospensione.

La specializzazione conseguita con i corsi Indire avrà lo stesso punteggio nelle GPS del titolo TFA?

Non è chiaro. Se il corso è erogato solo da Indire, il titolo non sarebbe universitario e potrebbe non conferire il punteggio aggiuntivo previsto per il TFA sostegno. Anche per i corsi organizzati dalle università bisognerà attendere il decreto per capire se verrà attribuito il punteggio aggiuntivo in GPS.

Chi ha un titolo estero per la secondaria di secondo grado può accedere ai corsi Indire per specializzarsi sul sostegno per la secondaria di primo grado?

No, salvo diversa indicazione nel decreto attuativo, è richiesto che il titolo estero sia nello stesso grado per cui si intende specializzarsi.

Si può partecipare al corso Indire per i triennalisti calcolando anche quest’anno scolastico?

Sì, se si maturano i tre anni di servizio entro la scadenza del bando, si può partecipare.

Chi ha un titolo estero rigettato può partecipare ai percorsi Indire?

No, il requisito è il possesso di un titolo estero con un ricorso ancora pendente. Se il ricorso è stato già respinto, non si rientra in questa casistica.

Chi ha una laurea in psicologia e ha insegnato sostegno per quattro anni in primaria può accedere ai percorsi Indire?

No, per accedere ai percorsi Indire è necessario possedere il titolo valido per insegnare nel grado scolastico di riferimento. La laurea in psicologia non consente di insegnare alla scuola primaria. Servirebbe il diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 o la laurea in Scienze della Formazione Primaria.

Se ho un contratto a tempo indeterminato con riserva perché ho vinto un concorso con titolo estero, devo frequentare i corsi Indire?

Se il titolo estero è in attesa di riconoscimento e c’è un ricorso pendente, puoi accedere ai corsi Indire. Tuttavia, una volta che frequenti e concludi il percorso Indire, la tua specializzazione sarà acquisita tramite questo corso e il riconoscimento del titolo estero non sarà più rilevante.

Il titolo conseguito con Indire o con l’università avrà lo stesso valore del TFA ordinario?

Sì, permetterà l’accesso alla prima fascia delle GPS e alla seconda fascia delle graduatorie d’istituto. Tuttavia, non è certo che avrà lo stesso punteggio aggiuntivo previsto per il TFA sostegno. Dobbiamo attendere il decreto per confermare se sarà equiparato in termini di punteggio.

Percorsi abilitanti vincitori concorso PNRR1

I vincitori del concorso PNRR 1 devono seguire un percorso abilitante specifico?

Sì, ma la questione è ancora poco chiara. Se un vincitore di concorso ha già un’abilitazione, potrebbe accedere al percorso da 30 CFU dell’articolo 13 del DPCM, ma manca un chiarimento esplicito da parte del Ministero.

Gli ITP vincitori di concorso con tre anni di servizio possono accedere al percorso da 30 CFU?

Ci sono interpretazioni contrastanti. Il decreto legislativo 59/2017, modificato, prevede che i vincitori di concorso con solo il diploma possano accedere a un percorso da 36 CFU. Tuttavia, la norma generale sui percorsi da 30 CFU per i tre annualisti non distingue tra ITP e altri docenti, quindi dovrebbe valere per tutti. Manca però una conferma ufficiale.

I vincitori del concorso PNRR abilitati sul sostegno devono seguire un percorso specifico?

No, non ci sono novità o chiarimenti ufficiali. Tuttavia, l’orientamento del Ministero è sempre stato quello di considerare valida qualsiasi abilitazione conseguita, quindi chi è già abilitato sul sostegno non dovrebbe dover seguire un ulteriore percorso.

Gli anni di servizio in congedo per dottorato valgono per il computo dei tre anni richiesti per il percorso da 30 CFU per i vincitori di concorso?

Sì, il congedo per dottorato è valido ai fini giuridici e, di conseguenza, può essere considerato per il calcolo dei tre anni di servizio necessari per accedere al percorso da 30 CFU, purché almeno uno di questi anni sia stato svolto su classe di concorso specifica.

È possibile frequentare i percorsi abilitanti in una regione diversa da quella in cui si è vinto il concorso?

Dipende dal bando dell’Ateneo. Alcuni Atenei hanno inserito limitazioni sulla residenza o sulla regione di servizio, ma se nel bando non sono presenti vincoli, si può frequentare il percorso in qualsiasi regione.

Sono un vincitore PNRR con 24 CFU in surroga o assegnazione provvisoria e non ho ancora una sede. Non riesco a iscrivermi ai percorsi da 36 CFU a Bicocca. Il bando chiede anche un controllo sulle supplenze, ma non dovrebbe essere così.

Il problema è che l’iscrizione ai percorsi per vincitori di concorso è riservata solo a chi ha già una nomina finalizzata al ruolo. Chi ha solo l’assegnazione della provincia, ma non della sede, rientra in un’area grigia che il Ministero non ha ancora chiarito. Se invece non si ha nemmeno la provincia assegnata, sicuramente non si può accedere ai percorsi in questo ciclo e bisognerà attendere il prossimo.

Sono vincitore del concorso sia per A12 che per A22. Ho quattro anni di servizio su A12, due in paritaria, e insegno su A22 senza aver raggiunto i 180 giorni. Quale percorso devo seguire?

Dipende se hai già ricevuto una nomina finalizzata al ruolo.

  • Se hai già la nomina: puoi iscriverti ai percorsi abilitanti per vincitori di concorso.
  • Se non hai la nomina: puoi accedere ai percorsi abilitanti senza concorso. Con quattro anni di servizio su A12 puoi iscriverti al percorso da 30 CFU su A12, ottenendo l’abilitazione anche su A22 grazie all’accorpamento delle due classi di concorso.

I vincitori di concorso hanno diritto all’accesso ai percorsi abilitanti, ma alcuni Atenei nei bandi prevedono un numero massimo di posti. È corretto?

Il Ministero prevede che i vincitori di concorso accedano di diritto, ma alcuni Atenei hanno inserito un limite di posti. Questo crea incertezza, perché la normativa non chiarisce cosa accade a chi non riesce a iscriversi: la nomina finalizzata al ruolo viene prorogata? Consiglio di contattare l’ufficio scolastico regionale per avere chiarimenti.

Conferma supplente di sostegno sullo stesso posto per il 2025/26

Cosa cambia con il decreto che consente la conferma degli insegnanti di sostegno precari da parte delle famiglie?

Il decreto è stato pubblicato e ha generato molte polemiche. L’obiettivo è garantire continuità didattica sul sostegno, ma il provvedimento solleva diverse criticità:

  • Non è chiaro come si procederà in caso di più docenti di sostegno nella stessa classe.
  • Non è definito il ruolo del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione) nel processo di conferma.
  • Potrebbero sorgere problemi nella gestione delle dinamiche con le famiglie.
  • Il rischio è che l’insegnante di sostegno venga visto più come un assistente personale che come un docente della classe.

Il decreto sulla conferma degli insegnanti di sostegno fa riferimento al diritto alla nomina dei docenti. Cosa significa?

Non ci sono ancora chiarimenti ufficiali su questa frase, e anch’io sto cercando di capire meglio il suo significato e le implicazioni.

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