Percorsi abilitanti docenti, la prova finale avrà un costo massimo di 150 euro
Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha ufficializzato il decreto che regolamenta i percorsi abilitanti da 30, 36 e 60 CFU, definendo i posti disponibili, la tabella titoli per la selezione (se necessaria) e la quota riservata ai docenti con contratto triennale o partecipanti al concorso straordinario bis.
Il decreto stabilisce il numero di posti disponibili per ciascun percorso abilitante. Nel caso in cui le domande superino i posti disponibili, si procederà ad una selezione basata su una tabella titoli. Il 45% dei posti sarà riservato ai docenti con contratto triennale o partecipanti al concorso straordinario bis.
Costi
- Per i corsi da 60 CFU/CFA il costo massimo è di 2.500 euro.
- Gli studenti che frequentano i corsi contemporaneamente all’iscrizione alla laurea magistrale beneficeranno di una riduzione a 2.000 euro.
Attenzione: il costo complessivo per l’acquisizione dei primi 30 CFU/CFA (necessari per partecipare al secondo concorso della fase transitoria entro il 31 dicembre 2024) e il completamento degli ulteriori 30 CFU/CFA dopo il superamento del concorso, non può superare 2500 euro.
Le prove finali dei percorsi di formazione iniziale avranno un costo massimo di 150 euro.
I costi massimi sopra riportati, relativi sia percorsi che alla prova finale, sono aggiornati ogni tre anni con decreto del
Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito.
Posti
Sono 51.753 i posti disponibili per i percorsi.
I 51.753 posti disponibili sono stati individuati considerando il fabbisogno espresso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito su base regionale e per classe di concorso e l’offerta formativa presentata dalle istituzioni universitarie e AFAM.
Riguardo alla distribuzione: in caso di Centri costituiti da più Università o Istituzioni AFAM, i posti sono assegnati alla sola istituzione capofila del Centro che poi avrà il compito di ripartirli tra tutte le Istituzioni aggregate.
I percorsi
a) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA ai sensi dell’art. 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017 e all’art. 7, comma 2 del DPCM 4 agosto 2023;
b) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 2-ter, comma 4-bis e dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 7, comma 6, del DPCM 4 agosto 2023;
c) percorso universitario o accademico di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 3, primo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 2, del DPCM 4 agosto 2023;
d) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 3, del DPCM 4 agosto 2023;
e) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 36 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 4, del DPCM 4 agosto 2023.