Percorsi abilitanti, docente primaria che ottiene passaggio ruolo: nuovo anno di prova e nuova ricostruzione carriera

I nuovi percorsi abilitanti, in particolare quelli da 30 CFU per i docenti già abilitati/specializzati, suscitano diverse domande negli interessati. Docenti primaria: abilitazione secondaria, passaggio di ruolo e anno di prova, computo anni di ruolo pregressi.
Percorsi abilitanti
I nuovi percorsi abilitanti, previsti dal D.lgs. 59/2017 e ss.mm., costituiscono uno dei passaggi fondamentali per diventare docente di ruolo nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Il nuovo sistema di formazione iniziale e reclutamento per l’accesso ai ruoli nella scuola secondaria, infatti, si articola in:
- a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici (percorso abilitante);
- b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
- c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.
Il succitato decreto 59/2017 ha previsto anche una fase transitoria, sino al 31 dicembre 2024, che traghetterà dal vecchio al nuovo sistema di formazione e reclutamento e nell’ambito della quale, oltre a quelli da 60 CFU/CFA, sono previsti anche percorsi da 36 e 30 CFU/CFA.
Precisiamo che i percorsi abilitanti da 60 e 30 CFU/CFA (quest’ultimo per triennalisti e per chi ha sostenuto la prova dello straordinario bis, nonché quello per far acquisire 30 dei 60 CFU/CFA per partecipare al prossimo concorso) non sono stati ancora avviati dagli Atenei, in quanto il MUR ha pubblicato i decreti necessari all’avvio degli stessi (percorsi) il 23 aprile u.s.
Percorsi 30 CFU abilitati/specializzati
Diversamente dai suddetti percorsi ancora da avviare, sono stati già banditi e avviati i percorsi da 30 CFU/CFA destinati ai docenti già in possesso di abilitazione (per altro grado o classe di concorso) o specializzazione su sostegno.
I percorsi in esame, previsti dall’articolo 13 del DPCM 4 agosto 2023, amplieranno le possibilità degli aspiranti di ottenere supplenze dalla prima fascia delle GPS nonché di accedere al ruolo partecipando a più procedure concorsuali. Tali percorsi, inoltre, daranno la possibilità ai cosiddetti “docenti ingabbiati”* di ottenere un’altra abilitazione e sfruttarla, ad esempio, per ottenere un passaggio di cattedra o di ruolo. Tali percorsi sono stati avviati in seguito ai chiarimenti forniti dal MUR con la nota del 15 febbraio 2024. Percorsi abilitanti 30 CFU, arriva PROVA FINALE scritta e lezione simulata per docenti già abilitati o specializzati sostegno. Le indicazioni
*[si tratta di quei docenti, assunti in ruolo in regioni/province diverse da quelle di residenza e che non riescono a rientrare, in quanto la tipologia di posto/classe di concorso di ilarità sono sature e quindi non permettono il citato rientro. Ottenendo l”abilitazione con i percorsi in parola, gli stessi, potrebbero sfrattarla per chiede e ottenere un a passaggio di ruolo o cattedra e quindi rientrare o avvicinarsi a casa]
Requisiti passaggio di ruolo
Dunque, ottenendo un’altra abilitazione i docenti di cui sopra possono sfruttarla e chiedere il passaggio di ruolo (con tale movimento si cambia grado di istruzione di titolarità) o di cattedra (con tale movimento si cambia la classe di concorso ma non il grado di istruzione di titolarità).
Questi, ai sensi dell’articolo 4 del CCNI 2022/25, i requisiti richiesti per il passaggio di ruolo/cattedra:
- superamento dell’anno di prova al momento della presentazione della domanda;
- possesso dell’abilitazione per il grado di istruzione/classe di concorso richiesta.
Nel caso di passaggio di ruolo su posto di sostegno, ai requisiti summenzionati se ne aggiunge un altro, ossia la specializzazione su sostegno nello specifico grado richiesto
Anno di prova
I docenti, che ottengono il passaggio di ruolo, sono tenuti a svolgere l’anno di prova. Infatti, ai sensi dell’art. 2 del DM 226/2022, sono tenuti ad effettuare il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio i docenti:
- a. che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
- b. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
- c. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
- …
In un solo caso, il docente che ottiene il passaggio di ruolo non deve svolgere l’anno di prova, ossia nel caso in cui l’abbia già superato per il grado di istruzione ottenuto, come leggiamo nell’annuale nota sull’anno di prova:
Infine, si ricorda che non devono svolgere il periodo di prova i docenti:
- che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo sia su posto comune che di sostegno;
- che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
- …
Valutazione concorsi fase transitoria
Il concorso in atto, come anche quello che sarà bandito in autunno, rientra nella fase transitoria, ma trattasi comunque di concorso ordinario, come chiarito dal MIM ai sindacati in occasione di una delle informative precedenti il concorso medesimo. Pertanto, ai docenti che lo vinceranno (e anche a quelli che supereranno le prove con il punteggio minimo previsto) dovranno essere attribuiti i 12 punti spettanti nella graduatoria interna di istituto e nella mobilità, previsti per chi supera un pubblico concorso ordinario per titoli ed esami (abbiamo indicato anche i docenti che supereranno le previste prove, in quanto così prevede l’attuale tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI 2022/25).
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Buonasera, sono una maestra di scuola primaria di ruolo e sto seguendo un corso abilitante da 30 CFU per richiedere il passaggio di ruolo nella Scuola Secondaria di 1 Grado. Avrei tuttavia diversi dubbi …
D1. I docenti che faranno il passaggio di ruolo dovranno sostenere l’anno di prova come ad esempio i “neoassunti”?
R1. Sì, come detto sopra, chi ottiene il passaggio di ruolo dovrà svolgere l’anno di prova (a meno che non si tratti di un passaggio di rientro ma non è questo il caso della lettrice).
D2. Gli scatti stipendiali accumulati negli anni vengono ricalcolati ?
R2. Sì, sarà effettuata una nuova ricostruzione per il riconoscimento dei servizi di ruolo alla primaria e preruolo. Così, infatti, leggiamo nell’articolo 485, commi 1 e 2, del D.lgs. 297/94:
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, immesso in ruolo a far data ((dall’anno scolastico 2023/ 2024)) e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. ((89))
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all’estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
D3. I concorsi del DM 205 del 26 ottobre 2023 non sono abilitanti, ma in caso di superamento conferiscono comunque punteggio?
R3. Come detto sopra, il concorso in atto e quello da bandire in autunno, sebbene si svolgano durante la fase transitoria, sono pubblici concorsi ordinari per esami e titoli, per cui i vincitori e coloro i quali supereranno le relative prove (con il punteggio minino previsto) dovranno avere attribuiti i previsti 12 punti nella graduatoria interna di istituto e nella mobilità.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).