Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU, ecco le REGOLE per il tirocinio diretto. Quali supplenze valgono, quali attività considerare. Nota MUR e MIM
Con Nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito e del Ministero dell’Università e della ricerca prot. MUR 7845 del 28 giugno 2024 sono state fornite le indicazioni per lo svolgimento del tirocinio diretto nelle scuole per gli aspiranti che frequentano i percorsi abilitanti da 60 e 30 CFU di cui al DPCM 4 agosto 2023 o che frequentano i corsi di specializzazione sostegno.
E’ l’USR Piemonte a fornirne un’ampia sintesi
1 CFU di tirocinio = 12 ore di attività
Ai sensi del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, all’articolo 2-bis, comma 4, “per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore”
Quali supplenze valgono per il tirocinio
La nota – riferisce l’USR Piemonte – introduce una deroga ai requisiti
“I tirocinanti possono richiedere di espletare il tirocinio di cui all’art. 10 del Regolamento, in deroga a quanto previsto dal presente decreto, a) se titolari di altro insegnamento, presso l’istituzione ove fruiscano di un contratto di insegnamento a tempo indeterminato;
b) ai sensi dell’art. 15, comma 13 lettera a) del Regolamento, se impegnati su una supplenza annuale o sino al termine del servizio ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124, presso l’istituzione ove svolgono l’incarico” (Art. 6, comma 1, DM 93/2012).
L’accoglimento dell’assegnazione del tutor in deroga è subordinato alla disponibilità di tutor dei tirocinanti presso la relativa Istituzione scolastica.
In aggiunta, al fine di consentire lo svolgimento del tirocinio diretto entro i termini previsti dal percorso, i Ministeri hanno congiuntamente previsto la possibilità di espletare il tirocinio in discipline comunque affini alla classe di concorso cui si è iscritti, qualora non fosse possibile la conclusione delle attività del tirocinio in ordine alle discipline afferenti alla propria classe di concorso.ù
Quali attività sono comprese nel tirocinio diretto
Il tirocinio diretto consiste nelle seguenti attività
- osservazione guidata delle attività svolte in classe, mirata all’individuazione e all’analisi delle strategie educative e didattiche;
- osservazione delle dinamiche relazionali nel contesto delle classi e valutazione delle loro ricadute sugli interventi educativi;
- osservazione durante lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali, del GLO e degli altri momenti di elaborazione collegiale;
- affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione e verifica delle attività didattiche.
Al fine di consentire il completamento del primo ciclo dei percorsi di formazione entro il termine previsto, i Ministeri hanno congiuntamente previsto, a titolo esemplificativo, una serie di attività che potrebbero essere ricomprese nelle attività di tirocinio, laddove compatibili con il relativo periodo di svolgimento:
- corsi di recupero organizzati dalle scuole secondarie di secondo grado per gli studenti con sospensione del giudizio (debito formativo) per valutazioni, ottenute in sede di scrutinio finale, inferiori a sei decimi in una o più discipline;
- coinvolgimento dei tirocinanti nelle attività concernenti P.C.T.O. e stage di studenti del terzo e quarto anno di licei, istituti tecnici, istituti professionali presso enti o aziende;
- per le scuole che siano soggetti attuatori o che vi abbiano aderito, partecipazione del corsista-tirocinante alle attività didattiche afferenti lo sviluppo dei progetti P.N.R.R. contro la dispersione scolastica e la riduzione dei divari territoriali, attuazione del Piano Scuola 4.0, ovvero realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per alunni e studenti finalizzati a promuovere l’integrazione, all’interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, nonché quelle linguistiche;
- coinvolgimento dei tirocinanti nelle attività riconducibili al c.d. “Piano Estate”, nel caso in cui l’istituzione scolastica vi abbia aderito;
- – affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione, verifica e valutazione delle attività didattiche con particolare riguardo alla personalizzazione degli interventi, allo sviluppo delle competenze, disciplinari e trasversali, all’integrazione dei soggetti con disabilità;
- partecipazione e attività osservative da condursi in seno a: dipartimenti, commissioni, gruppi di lavoro finalizzati alla redazione, revisione e periodico aggiornamento della documentazione di istituto, allo sviluppo dei progetti in corso, all’autovalutazione e al miglioramento dei processi, all’orientamento in uscita, all’inclusione;
- partecipazione al lavoro collegiale di pianificazione, anche in chiave orientativa, di interventi finalizzati al recupero o al potenziamento degli apprendimenti.
La partecipazione dei tirocinanti a tali attività è consentita nell’ambito dell’autonomia scolastica e universitaria delle Istituzioni coinvolte.
Requisiti dei tutor dei tirocinanti nelle scuole
“I tutor dei tirocinanti sono individuati e nominati dai dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche ricomprese negli elenchi di cui all’art. 12 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e, sino alla predisposizione dei predetti elenchi, secondo quanto disposto dall’art. 15, comma 23, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del predetto decreto. Al fine dell’individuazione di tali docenti si dovrà tener conto del requisito di almeno cinque anni di servizio d’insegnamento a tempo indeterminato, in assenza del quale non è possibile assumere l’incarico di tutor dei tirocinanti” (D.M. 08/11/2011, art. 2. comma
2);
Per I tirocini per la specializzazione sostegno
Il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l’istituzione scolastica sede del tirocinio diretto. È individuato sulla base della disponibilità, del curriculum, dell’incarico di insegnamento per non meno di 7 anni, e secondo le priorità di seguito indicate:
– docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio;
– docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo) (DM del 30/09/2011 ALLEGATO B).