Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU: cosa fa chi non rientra nella graduatoria di ammissione in un’Università? Può iscriversi in un’altra? [AGGIORNATO]

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Percorsi abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 2023: è in corso la pubblicazione dei BANDI, con le relative scadenze. Nel caso in cui il numero delle domande presentate superi il numero dei posti disponibili per la classe di concorso l’Università dovrà stilare la graduatoria e decidere di conseguenza chi sarà ammesso al percorso nell’anno accademico 2023/24 e chi no. E chi non sarà stato ammesso cosa farà? Potrà tentare di iscriversi presso altra Università il cui bando è ancora aperto?

Il dm n. 621 del 22 aprile 2024 art 3 comma 1 riporta una disposizione che preoccupa i partecipanti ai percorsi abilitanti “1. Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.

In conseguenza di questa disposizione, nelle FAQ diramate dal MUR in risposta ai quesiti degli Atenei, leggiamo

18) Lo studente deve compilare un’autocertificazione per attestare l’iscrizione ai percorsi in un solo ateneo?

Sì, al momento della presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi di formazione iniziale lo studente presenta un’autocertificazione con la quale si garantisce di aver fatto domanda in una sola Istituzione.

Attenzione: non ci risulta che le Università abbiano fatto compilare tale autocertificazione (ma potremmo sbagliarci su questo), anche se in tanti BANDI viene riportata la disposizione del decreto e quindi la partecipazione al bando ne presuppone l’accettazione dei contenuti e delle normative indicate.

I BANDI delle Università

Dopo la nota del 14 maggio le Università hanno avviato la pubblicazione dei bandi. Non tutte e non tutte negli stessi giorni, infatti le date di scadenza variano sensibilmente. Ci sono bandi scaduti il 31 maggio o il 3 giugno e bandi che scadranno il 1° luglio.

Questo significa che alcuni candidati sanno già se sono rientrati o meno nei posti disponibili nell’Università scelta oppure no. Oppure temono di non farcela e si “guardano attorno”.

Ma il divieto di presentare la domanda per la stessa classe di concorso in più Atenei frena le possibilità.

Perché questa norma? Cosa si ottiene? Ha dei vantaggi?

Se i BANDI fossero pubblicati in periodo contemporaneo, come accade per il TFA sostegno, potremmo comprendere la natura del provvedimento.

Limitare l’iscrizione ad un solo Ateneo infatti “alleggerisce” la procedura, evita di dover rifare più volte la graduatoria per effetto degli scorrimenti in seguito alle rinunce.

Ma questo non è il caso dei bandi per i percorsi abilitanti del DPCM 4 agosto . Un esempio su tutti: le Università della Lombardia hanno pubblicato i bandi, quelle del Lazio non ancora (se non un paio di Università).

E dunque, cosa toglie ai potenziali corsisti di una Università del Lazio il candidato che non ha trovato posto in Lombardia (e che magari è veneto?).

Non ci spieghiamo la ratio della norma, tanto più che il corsista, paradossalmente, potrebbe iscriversi per più classi di concorso non solo nella stessa Università ma anche in Atenei diversi.

Così infatti risponde il MUR

17) Lo studente potrà iscriversi anche a più abilitazioni in classi di concorso differenti?

I percorsi di formazione iniziale non rientrano nelle fattispecie normate dalla legge 33 e dall’art. 3 del DM 930/2022 che riguarda, in maniera specifica, i corsi di studio universitari. La risposta, in relazione alla
legge n. 33 è dunque positiva, tuttavia, trattandosi di percorsi a frequenza obbligatoria, devono essere i rispettivi Centri ad esprimersi sulla possibilità della contemporanea iscrizione sulla base di quanto disciplinato nei rispettivi regolamenti dei singoli percorsi di formazione iniziale.

Ci auguriamo che su questa disposizione possano essere forniti al più presto i dovuti chiarimenti.

I quesiti alla nostra redazione

  1. il 5 giugno ho fatto la pre iscrizione per i 30 cfu presso l’Università Pegaso; oggi ho visionato la graduatoria d’accesso, ma non sono rientrata nei posti disponibili. Posso presentare una nuova pre iscrizione presso un altro ateneo ? Sarebbe cosa gradita, ricevere una sua risposta in merito.

Purtroppo, in base al dm n. 621 del 22 aprile 2024 dobbiamo dare risposta negativa. Le consigliamo di attendere comunque eventuali sviluppi in merito.

Va comunque considerato che, nel caso in cui gli studenti individuati – ci risulta che Pegaso sia ancora in questa fase – non si iscriveranno la graduatoria scorrerà ancora.

Pertanto, fino a chiusura della procedura nell’Ateneo di riferimento, potremmo anche concordare sulla necessità di non sovraccaricare le iscrizioni in altri Atenei con il rischio di falsare le graduatorie.

Una volta decretata l’esclusione però a nostro parere la norma rimane incomprensibile.

  1. “Nel decreto c’è scritto che si può partecipare ad una classe di concorso per ogni ateneo, quindi se provo una classe A ad una università X, non posso riprovarla in nessun altro ateneo. Ma questo per sempre o solo per ogni ciclo di bandi? Inoltre se in preda alla disperazione provassi lo stesso a procedere per la classe di concorso A in una università diversa Y, quali sanzioni rischierei? Multa?”

La collega individua un punto molto importante della procedura. Cosa si rischia nel caso in cui ci sia una doppia iscrizione? Il decreto infatti individua il divieto ma non la sanzione.

Certamente, a nostro parere, si potrebbe rischiare l’esclusione dal corso anche a tasse già versate. Ma anche qui bisognerebbe capire se viene fatta firmare l’autocertificazione richiesta nelle FAQ del MUR e se la disposizione è inserita nel bando, i cui termini e condizioni vengono accettati con la presentazione della domanda.

  1. Ho fatto la preiscrizione alla PEGASO per l’abilitazione all’ insegnamento e ottenere i 30 CFU poiché sono triennalista ma non ho superato la preselezione.
    Posso iscrivermi a un altra Università per il corsodi abilitazione all’ insegnamento dei 60 CFU ?

Anche questo quesito è interessante. Il collega chiede di transitare dal percorso 30 CFU a quello da 60 in altra Università per bypassare il mancato inserimento in graduatoria. Si può fare?

Innanzitutto ogni candidato che non rientri nella quota riservata del 45% dovrebbe avere il diritto a partecipare alla graduatoria per il corso da 60 CFU nella stessa Università, come specificato ad es. dal BANDO dell’Università di Perugia “Si specifica che, in caso di mancata ammissione nella suddetta riserva del 45% dei posti destinati al PFI_30, il candidato dovrà specificare nella domanda di ammissione
l’eventuale volontà di candidarsi per l’ammissione sui posti destinati al PFI_60.”

DI conseguenza, esplicita la mancata ammissione sia al percorso da 30 che da 60 CFU lo studente non potrebbe iscriversi ad altro Ateneo perché ha già sfruttato la sua possibilità per quella classe di concorso.

Se l’Ateneo Pegaso non ha permesso la contemporanea richiesta di iscrizione al percorso da 60 CFU invece c’è un problema ma deve essere risolto dal MUR.

Il nostro consiglio è quello di sollecitare i sindacati del Ministero dell’istruzione e del Merito a fornire chiarimenti su questo aspetto, in modo da essere più consapevoli dei vantaggi che il divieto comporta (perché al momento è difficile vederli).

Inoltre, ci chiediamo, se dovessero rimanere dei posti vuoti e dei candidati già esclusi dalla graduatoria di un Ateneo, sarebbe veramente accettabile non permettere di accedere al corso di abilitazione?

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