Percorsi abilitanti 60 CFU, ho i 24 CFU. Restano solo 36 CFU da conseguire? FAQ ufficiale Ministero Università [AGGIORNATO]
Percorsi abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 2023: siamo nella fase di pubblicazione dei BANDI per i percorsi da 60 CFU e da 30 per docenti con tre anni di servizio /docenti del concorso straordinario bis. Nell’ambito dei 60 CFU sarà anche possibile conseguire i primi 30 CFU per la partecipazione al secondo concorso della fase straordinaria PNRR, atteso per ottobre – novembre 2024. A tenere banco in questi ultimi giorni una FAQ del Ministero dell’Università che spiega come trattare il riconoscimento dei 24 CFU conseguiti ai sensi del dm 616/2017.
Importante nota del Ministero Istruzione e Merito del 14 maggio 2024
Con la nota del 14 maggio 2024 il Ministero dell’Istruzione e del Merito invitava le Università a predisporre i BANDI in tempi rapidi per consentire ai corsisti l’iscrizione con riserva in prima fascia GPS, sulla base di una bozza di Ordinanza già predisposta.
Il confronto politico tra sindacati e Ministero ha portato poi alla decisione di non dare seguito alla proposta di inserire con riserva in prima fascia GPS gli aspiranti che si fossero iscritti – pagando la prima rata – entro il 30 giugno 2024 ad un percorso abilitante.
Nell’OM n. 88 del 16 maggio 2024, che disciplina la riapertura e aggiornamento delle GPS prima e seconda fascia per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26, la data del 30 giugno è invece la data ultima entro la quale il titolo deve essere conseguito per poter sciogliere la riserva della prima fascia, per cui la sola iscrizione al percorso abilitante al momento non produce alcun vantaggio.
E tuttavia la nota diramata alle Università è rimasta e quindi tante Università hanno effettivamente prontamente pubblicato i bandi e, con inizio lezioni a luglio, probabilmente potrà essere rispettata la data di chiusura a novembre – dicembre rendendo possibile la partecipazione al secondo concorso con titolo di abilitazione o con i primi 30 CFU.
Ecco per quali percorsi è prevista la conclusione a novembre – dicembre 2024
I BANDI e il riconoscimento dei 24 CFU
La pubblicazione dei BANDI è stata accompagnata dal Ministero dell’Università da due serie di FAQ, rispettivamente dell’8 e del 29 maggio 2024.
Una di queste riguarda la possibilità di far valutare, nell’ambito dei percorsi da 60 CFU, i 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 ai sensi del dm 616/2017.
La FAQ afferma
“Lo studente già in possesso dei 24 CFU/CFA che s’iscrivesse, nell’a.a. 2023-24, ai percorsi di cui agli allegati 1 o 3 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023, ha diritto al riconoscimento “pieno” dei 24 CFU/CFA?
Secondo quanto disposto dal comma 1 secondo periodo, dell’art. 18-bis del d.lgs. 59/17 fino al 31 dicembre 2024, coloro i quali abbiano conseguito i 24 CFU/CFA entro il 31 ottobre 2022, possono partecipare al concorso secondo il previgente ordinamento e, se vincitori di concorso, ottenere l’abilitazione con il percorso da 36 CFU/CFA di cui al comma 4 del medesimo articolo (all. 5 del DPCM 4 agosto 2023)
Lo studente già in possesso dei 24 CFU/CFA che s’iscrivesse, nell’a.a. 2023-24, al percorso di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023 ha diritto al riconoscimento di massimo di 12 CFU/CFA.
Nel caso il medesimo studente si iscrivesse al percorso di cui all’allegato 3 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023 avrebbe diretto al riconoscimento di massimo 6 CFU/CFA.
Il riconoscimento dei 24 CFU dovrebbe essere inquadrato a regime quando sarà passato il transitorio.
Quindi, un laureato in possesso dei 24 CFU (non potendo più partecipare al concorso) potrà chiedere il riconoscimento dei 24 CFU ai fini del percorso da 60 CFU.”
Un’altra FAQ afferma
10) A fronte dell’immatricolazione al percorso 60 CFU da parte di un candidato che abbia conseguito i 24 CFU (DM 616/2017 entro il 31/10/2022), per il quale viene disposta l’applicazione del percorso allegato 5, deve essere considerato anche possibile il riconoscimento di ulteriori 7 CFU per le attività formative del percorso e di ulteriori 3 CFU nel tirocinio diretto e indiretto come previsto dall’allegato B?
Sì. Il riconoscimento rientra nella regolamentazione generale. In ogni caso il riconoscimento di crediti ulteriori rispetto ai 24 non può essere superiore a 7 per le attività formative e 3 per l’eventuale tirocinio.
In questa seconda FAQ non si fa distinzione tra periodo transitorio e a regime, ma se diamo per buona la prima FAQ dovrebbe essere implicito.
(qui tutte le FAQ diffuse dal MUR)
Gli AVVISI di alcune Università
Università del Salento: possibilità di ritirare la domanda presentata “l’Università del Salento, in merito al riconoscimento della carriera di coloro i quali abbiano conseguito i 24 CFU/CFA entro il 31 ottobre 2022, fermo restando tutto il resto, si atterrà al chiarimento espresso dal MUR nella Faq del 29/5/2024, nella parte relativa al capoverso riguardante il riconoscimento dei crediti ed in particolare: “…Per il percorso 60 cfu il numero massimo di crediti complessivamente riconoscibili è pari a 12 (DPCM del 4 agosto 2023, Allegato B, lettera B) e a condizione che siano strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso (DPCM del 4 agosto 2023, Allegato A)”.
Con la presente informativa si chiede ai candidati di manifestare, entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione della presente, la volontà di rinunciare alla partecipazione al bando in oggetto, la cui valutazione della carriera avverrà come sopra precisato”
Università degli Studi dell’Aquila –
“Si fa presente che è stata pubblicata la FAQ del 29 maggio sotto riportata, che chiarisce che la certificazione 24 CFU non potrà essere riconosciuta integralmente.
Poiché l’interpretazione di FAQ precedenti e gli orientamenti diffusi tra gli atenei lasciavano intendere il contrario, si segnala l’importanza di quanto ultimamente ricevuto. In caso di diverse disposizioni che potrebbero intervenire, si provvederà a comunicare tempestivamente mediamente avviso. ”
Università degli Studi di Pavia –
“Come posso chiedere che mi venga riconosciuta la Certificazione 24CFU?
Lo studente già in possesso dei 24 CFU/CFA che intendesse iscriversi, nell’a.a. 2023/2024, al percorso di cui all’All. 1 del D.P.C.M. del 04/08/2023 ha diritto al riconoscimento di massimo di 12 CFU/CFA.
Il riconoscimento dei 24 CFU, nella loro interezza, dovrebbe essere inquadrato a regime quando sarà passato il periodo transitorio. Quindi, un laureato in possesso dei 24 CFU (non potendo più partecipare al concorso) potrà chiedere il riconoscimento dei 24 CFU ai fini del percorso da 60 CFU. ”
Avremo modo di seguire, nelle prossime settimane, cosa accadrà tra l’immatricolazione e l’inizio delle lezioni.