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Percorsi abilitanti 60, 36 e 30 cfu: anche il secondo decreto con integrazione dei posti lascia spazio a tanti quesiti. LE NOSTRE RISPOSTE

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Percorsi abilitanti per la scuola secondaria anno accademico 2024/25: Sonia Cannas, durante la puntata di Question Time, risponde ai dubbi dei nostri lettori.

L’anno in corso può essere calcolato per raggiungere la terza annualità di servizio e dunque iscriversi ai percorsi da 30 CFU?

Si può essere considerato. La nota 2884 del 6 febbraio, emanata congiuntamente dal MIM e dal MUR e inviata agli USR e agli Atenei, specifica che tutti coloro che nel frattempo hanno maturato le tre annualità possono iscriversi al percorso da 30 CFU. Tuttavia, è sempre necessario verificare le eventuali limitazioni indicate nei bandi delle università.

Tirocinio diretto e percorsi abilitanti: come sarà possibile riuscire a completare tutto per tempo?

Si ripresenta il problema già affrontato nel primo ciclo dei percorsi abilitanti. Il tirocinio diretto riguarda i vincitori di concorso iscritti al percorso da 36 CFU e i corsisti del percorso da 60 CFU, che non è legato al concorso. Molti atenei hanno già previsto che il percorso si concluda dopo l’estate, alcuni addirittura entro dicembre 2025, proprio a causa della difficoltà di svolgere il tirocinio diretto nei tempi previsti.

Nel percorso da 60 CFU sono previste 180 ore di tirocinio diretto. Per i vincitori di concorso, invece, il termine è più stringente: il tirocinio deve concludersi entro l’estate, perché il primo settembre si firma il contratto a tempo indeterminato. Dal momento che ad agosto le attività universitarie sono sospese, tutto deve essere completato entro luglio.

Per gestire il tirocinio diretto si possono adottare diverse strategie:

  • Usufruire delle 150 ore per il diritto allo studio, se disponibili nella propria provincia. Alcuni USR hanno già permesso l’iscrizione con riserva, che potrà essere perfezionata con l’avvio delle immatricolazioni.
  • Utilizzare permessi per motivi personali, se necessario.
  • Svolgere il tirocinio nella propria scuola, se questa ha una convenzione con l’ateneo e se c’è un docente di ruolo disponibile a fare da tutor. Questo permette di evitare spostamenti e ottimizzare il tempo.
  • Chiedere supporto ai tutor coordinatori dell’università, che potranno fornire indicazioni su come completare le ore di tirocinio nei tempi previsti.

I tre anni di servizio da valutare per l’accesso al percorso da 30 CFU devono essere maturati nello stesso grado di istruzione per cui si è vinto il concorso?

Non necessariamente. È sufficiente che almeno un’annualità di servizio sia stata svolta nella specifica classe di concorso per cui si intende ottenere l’abilitazione. Le altre due annualità possono essere maturate in qualsiasi altra classe di concorso o tipologia di posto, anche in un grado diverso.

Cosa significa aver conseguito i 24 CFU? Chi li ha ottenuti all’interno del proprio percorso di studi nel 2018 può considerarli validi?

Significa aver sostenuto 24 crediti formativi in ambiti socio-psicopedagogici e didattici, coprendo almeno tre delle quattro aree stabilite dal decreto ministeriale 616/2017. Non si tratta di crediti generici, ma di esami specificamente riconosciuti per questo percorso.

Se è stata rilasciata una certificazione ufficiale che attesta il conseguimento di questi 24 CFU, allora sono validi. Se, invece, i crediti sono stati ottenuti nel proprio percorso di studi, ma senza una certificazione specifica, è necessario verificare con l’ateneo se possano essere riconosciuti ai fini dell’abilitazione.

Chi non è risultato in posizione utile nei bandi relativi al primo decreto può partecipare ai bandi del secondo decreto per la stessa classe di concorso?

Il secondo decreto è solo un’integrazione del primo. L’articolo 3.1 stabilisce che è possibile presentare domanda di partecipazione ai percorsi abilitanti per la stessa classe di concorso in una sola istituzione.

Chi ha partecipato al concorso PNRR1 e, al momento dell’uscita del bando, aveva già tre anni di servizio nella stessa classe di concorso in una scuola paritaria, può iscriversi ai percorsi da 30 CFU?

Non esistono chiarimenti ufficiali da parte dei ministeri su questa casistica, quindi la valutazione è lasciata agli atenei. In alcuni casi, le università stanno consentendo l’iscrizione, considerando che chi ha tre anni di servizio in una scuola paritaria avrebbe comunque diritto ai percorsi da 30 CFU previsti dall’Allegato 2. Essendo il piano di studi lo stesso del percorso riservato ai vincitori di concorso, alcuni atenei stanno ammettendo questi candidati.

Alla luce del nuovo decreto, uno specializzando del TFA idoneo all’ottavo ciclo può iscriversi ai corsi da 30 CFU ex articolo 13? E se fosse anche in graduatoria, potrebbe iscriversi ai 30 CFU?

Se si tratta di un candidato del nono ciclo, il decreto, all’articolo 4.7, consente la frequenza contemporanea dei percorsi abilitanti con il TFA. Non sembrano esserci limitazioni temporali, ma per sicurezza è consigliabile rileggere attentamente il decreto.

Chi ha fatto domanda per i 36 CFU come vincitore del PNRR1 con l’intento di accedere al ruolo, ma non rientra tra i soprannumerari, può ancora accedere agli altri bandi disponibili?

I decreti del secondo ciclo e il DPCM stabiliscono che i vincitori di concorso hanno diritto all’accesso in sovrannumero ai percorsi abilitanti. Tuttavia, alcuni atenei, per motivi organizzativi, hanno previsto un numero chiuso anche per i vincitori.

Il consiglio è di contattare l’ufficio scolastico regionale, che ha rapporti diretti con le università e può fornire indicazioni su come procedere.

È possibile considerare valido quest’anno scolastico ai fini del conteggio delle annualità, se sono già stati raggiunti i 180 giorni, anche se non continuativi?

Sì, non è necessario che i 180 giorni siano continuativi. Ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 124/1999, per maturare un’annualità di servizio bastano 180 giorni in totale, oppure un servizio continuativo dal 1° febbraio fino agli scrutini finali. Se i 180 giorni sono già stati raggiunti, l’annualità è considerata maturata.

Come sarà possibile completare il tirocinio diretto prima della chiusura della scuola?

Sarà complesso, ma non impossibile. Sarà necessario dedicare molte ore aggiuntive, partecipando alle lezioni del proprio tutor e di altri docenti. Il tutor dovrà comunque controfirmare la presenza. Molti dovranno rinunciare al giorno libero e partecipare a tutte le attività non curricolari, come uscite didattiche, PCTO, orientamento e organi collegiali, che rientrano nel tirocinio diretto.

È possibile pagare le rate del percorso abilitante con la carta docente, anche se il bando non lo menziona tra i metodi di pagamento?

Dipende dall’ateneo. Alcuni lo consentono, altri no. È consigliabile verificare direttamente con l’università.

Le università sono obbligate a pubblicare i bandi a breve o possono posticiparli dopo l’estate, nonostante i percorsi siano relativi all’anno 2024-2025?

I posti autorizzati per questo anno accademico verranno banditi ora, perché i percorsi devono partire subito per i vincitori di concorso. Per i non vincitori, alcuni atenei potrebbero posticipare l’inizio dopo l’estate, ma i bandi saranno pubblicati a breve. Le università stanno cercando di accelerare le tempistiche per quanto possibile.

Chi ha fatto la prescrizione con un’università che non ha ricevuto l’accreditamento nella propria regione, come deve procedere?

Dovrà cercare un altro ateneo, perché non potrà immatricolarsi in quello inizialmente scelto. Essendo obbligato a conseguire l’abilitazione, dovrà trovare un’alternativa.

Chi si iscrive a un percorso abilitante da 60 CFU per una classe di concorso potrà successivamente iscriversi in un altro ateneo al percorso Indire?

Dipenderà dal regolamento dei nuovi percorsi di specializzazione sul sostegno organizzati da Indire o in collaborazione con le università. Sarà necessario verificare eventuali incompatibilità stabilite dai regolamenti futuri.

Le iscrizioni ai percorsi abilitanti sono chiuse, ma in alcune regioni le graduatorie del PNRR 1 devono ancora essere pubblicate. Come faranno i vincitori e gli idonei? Verranno inseriti in una graduatoria?

I vincitori che possono iscriversi ora ai percorsi abilitanti sono quelli che hanno già una nomina finalizzata al ruolo. Chi risulterà vincitore nei prossimi mesi, con graduatorie ancora in fase di pubblicazione, non potrà iscriversi a questo ciclo di percorsi abilitanti, perché non ha ancora ricevuto la nomina. Tuttavia, potrà abilitarsi nei cicli successivi, visto che la riforma prevede percorsi abilitanti annuali.

Gli idonei, invece, non entrano nella graduatoria di merito, che è riservata esclusivamente ai vincitori. Nell’attesa, è possibile tentare l’accesso ai percorsi abilitanti aperti a tutti, sebbene siano a numero chiuso.

È possibile frequentare il percorso abilitante in un’università di un’altra regione rispetto a quella in cui si è vinto il concorso?

Dipende dall’ateneo. Alcune università hanno imposto limitazioni in tal senso, mentre altre no. In quelle che non prevedono restrizioni, è possibile iscriversi liberamente.

Se si possiedono 24 CFU in un determinato anno e per una specifica classe di concorso, quali CFU devono essere svolti?

Chi possiede 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 può richiedere il loro riconoscimento ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del DPCM. Il percorso verrà quindi abbreviato a 36 CFU.

Perché il secondo decreto con le classi di concorso mancanti è stato pubblicato quando molte università avevano già chiuso le iscrizioni?

L’integrazione era attesa da tempo, ma è stata pubblicata solo ora. Purtroppo, le tempistiche non sono sempre prevedibili.

Se quest’anno non si riesce a rientrare nei percorsi da 60 CFU, quando saranno previsti i prossimi cicli? Sarà possibile partecipare al PNRR 3?

I percorsi abilitanti saranno attivati ogni anno, in modo simile al TFA Sostegno. Il prossimo ciclo sarà nel 2025-2026. Tuttavia, probabilmente non si farà in tempo per il PNRR 3, il cui bando è previsto per quest’anno, 2025.

Chi sta frequentando il TFA  nono ciclo può iscriversi ai percorsi prima di conseguire la specializzazione prevista entro giugno?

Sì, questa è una delle novità introdotte dal secondo decreto. A differenza del primo, ora è specificato che è possibile iscriversi contemporaneamente al nuovo ciclo del TFA Sostegno.

Chi ha vinto il concorso ed è in congedo per dottorato può rimandare il conseguimento dell’abilitazione al termine del congedo?

L’articolo 4, comma 6, del decreto 156 già prevedeva la possibilità di sospendere il percorso abilitante e completarlo in un ciclo successivo. Tuttavia, resta il problema della proroga della nomina finalizzata al ruolo. Su questo punto manca un chiarimento ufficiale da parte del Ministero. È probabile che venga concesso, trattandosi di un diritto, ma non esistono indicazioni certe.

Chi ha vinto il concorso PNRR 1 ma ha ricevuto solo l’assegnazione della provincia, senza sede né contratto, deve completare il percorso abilitante entro il 31 agosto o può farlo dal 1° settembre 2025?

Non avendo ancora una nomina finalizzata al ruolo, non ha l’obbligo di conseguire l’abilitazione entro il 31 agosto. Tuttavia, se si iscrivesse ora e completasse il percorso in tempo, potrebbe firmare il contratto a tempo indeterminato il 1° settembre 2025. Considerati i ritardi, però, la precedenza sarà data ai vincitori di concorso che devono concludere il percorso entro il 31 agosto. Per sicurezza, è consigliabile chiedere chiarimenti all’ufficio scolastico regionale.

Sarà possibile introdurre una riserva per chi non riesce a terminare il percorso entro il 30 giugno, viste le difficoltà e i ritardi?

Il nuovo decreto non prevede una proroga della scadenza. Il titolo deve essere conseguito entro il 30 giugno. Alcuni atenei hanno chiesto una proroga a causa dei ritardi nei percorsi abilitanti, ma al momento la data rimane invariata.

Gli atenei possono controllare se un candidato ha presentato domanda per la stessa classe di concorso in più università?

È un problema rilevante. Più che gli atenei, potrebbero essere altri candidati a segnalare eventuali domande multiple, in quanto il regolamento prevede che si possa presentare domanda per una sola università per ciascuna classe di concorso. L’articolo 3, comma 1, stabilisce chiaramente questa limitazione.

Chi è in aspettativa per ricerca e ha vinto il concorso può frequentare i percorsi abilitanti in un ciclo successivo o è obbligato a conseguirli entro il 31 agosto 2025?

Vale lo stesso principio del congedo per dottorato. L’articolo 4, comma 6, consente di congelare il percorso abilitante e completarlo successivamente. Tuttavia, manca un chiarimento specifico sulla possibilità di prorogare la nomina finalizzata al ruolo. Dato che congedi e aspettative sono diritti, è probabile che venga concessa una proroga, ma non esiste ancora un’indicazione ufficiale in merito.

Sono vincitrice di concorso con abilitazione su una classe di concorso differente rispetto a quella per cui ho vinto. Posso partecipare ai bandi ex articolo 13 anche se l’abilitazione che ho già è su un grado differente?

Il fatto che sia su un grado differente non è un problema. Chiunque abbia già un’abilitazione, anche su un grado diverso, può accedere al percorso da 30 CFU dell’articolo 13 del DPCM. Tuttavia, il ministero non ha mai chiarito ufficialmente se i vincitori con un’altra abilitazione o la specializzazione sul sostegno possano iscriversi a questi percorsi. Secondo la normativa, i percorsi per i vincitori sarebbero quelli da 36 CFU o da 30 CFU per i triennalisti. Tuttavia, l’orientamento del ministero finora è stato quello di considerare qualsiasi abilitazione valida, indipendentemente dal percorso con cui è stata conseguita.

Ci sono molti precedenti di colleghi che hanno ottenuto l’abilitazione con l’articolo 13 e che, al momento dell’immissione in ruolo, hanno potuto farla valere, anche se non rientrava tra le abilitazioni previste per i vincitori. Inoltre, la nota 2884 del 6 febbraio 2025 specifica che si possono considerare i requisiti maturati nel frattempo, il che dovrebbe includere anche l’abilitazione ottenuta tramite l’articolo 13, sebbene non sia scritto esplicitamente.

È possibile svolgere il percorso abilitante in disciplina X contemporaneamente all’anno di prova?

Non esiste incompatibilità. L’anno di prova è un percorso di formazione che non prevede l’iscrizione a un’università, quindi non ci sono vincoli che impediscano di frequentare contemporaneamente un percorso abilitante.

Sono iscritta al TFA Sostegno nono ciclo. Posso iscrivermi anche al percorso da 30 CFU? La scadenza per l’iscrizione è imminente?

Sì, se hai tre anni di servizio, puoi iscriverti al percorso da 30 CFU anche se sei iscritta al TFA Sostegno nono ciclo. Tuttavia, ci sarà una sovrapposizione tra i due percorsi, quindi è importante valutare se riuscirai a completare la maggior parte delle attività del TFA Sostegno in tempo per poter frequentare il percorso abilitante, che prevede obbligo di frequenza e un calendario molto intenso.

Ho effettuato la pre-iscrizione in un ateneo per conseguire i 36 CFU. Posso cambiare ateneo o questa pre-iscrizione vale come iscrizione definitiva?

La pre-iscrizione è già considerata domanda di partecipazione e l’articolo 3, comma 1, impone un vincolo sulla presentazione di questa domanda. Non è quindi possibile cambiare ateneo.

Per i 60 CFU è obbligatorio svolgere il tirocinio diretto nella stessa regione in cui si frequenta il percorso abilitante?

No, non esiste un obbligo specifico. L’importante è che ci sia una convenzione tra la scuola e l’ateneo.

Per maturare un’annualità di servizio specifico entro la scadenza dei bandi per i percorsi abilitanti, è possibile sommare il servizio prestato su classi di concorso accorpate?

No. Anche se sono accorpate, le classi di concorso restano formalmente distinte. Non è quindi possibile sommare i giorni di servizio di classi diverse per maturare un’annualità.

Sono vincitrice di concorso e devo abilitarmi con 36 CFU. Gli atenei che offrono il mio percorso sono fuori dalla mia regione e ho impegni nelle commissioni d’esame. Come posso gestire la situazione?

Questa è una problematica comune. Oltre alla difficoltà di frequentare un ateneo fuori regione, il percorso da 36 CFU prevede anche il tirocinio. La riforma non ha previsto soluzioni a questo problema, quindi l’unica opzione è chiedere chiarimenti al ministero per capire se ci saranno deroghe o soluzioni alternative.

Un anno di servizio su posto comune alla primaria, svolto prima della laurea magistrale, può essere valutato come punteggio?

Se il titolo di laurea in Scienze della Formazione Primaria è stato successivamente conseguito, il servizio può essere valutato. Se invece il servizio è stato svolto senza titolo e il titolo non è ancora stato acquisito, la valutazione dipende dall’interpretazione della commissione, poiché non esistono disposizioni specifiche in merito.

Molti vincitori di concorso hanno sedi di abilitazione fuori dalla propria regione, ma il decreto non prevede soluzioni a questo problema.

Purtroppo, questa problematica era nota da tempo e non è mai stata affrontata dal ministero. Non ci sono stati chiarimenti nemmeno nei decreti pubblicati di recente, quindi la situazione rimane irrisolta.

Esistono diversi percorsi da 30 CFU. È possibile iscriversi a uno qualsiasi? Sono vincitore di concorso fuori regione e la mia università non permette l’iscrizione ai vincitori di altre regioni. Ho anche l’abilitazione sul sostegno.

Se possiedi la specializzazione sul sostegno, puoi iscriverti ai percorsi da 30 CFU previsti dall’articolo 13. Tuttavia, il ministero non ha mai chiarito ufficialmente se questa abilitazione possa essere utilizzata dai vincitori di concorso per la trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Finora, però, l’orientamento del ministero è stato quello di considerare qualsiasi abilitazione valida. La nota 2884 del 6 febbraio conferma che possono essere considerati i requisiti maturati nel frattempo.

Le classi di concorso accorpate, come A-01 e A-017, prevedono una sola rata d’iscrizione o due?

Anche se le classi di concorso sono accorpate, i posti e la formazione restano distinti. L’abilitazione ottenuta avrà valore su entrambe le classi, ma il pagamento delle rate segue le stesse regole di un’abilitazione singola.

Alcune classi di concorso non sono incluse nei percorsi abilitanti. Come possono abilitarsi i vincitori? È possibile che non siano stati attivati percorsi per alcune classi di concorso?

Alcune classi di concorso, come quelle coreutiche, sono state escluse dal primo decreto perché nessun ateneo le aveva richieste. Tuttavia, i nuovi accreditamenti avrebbero dovuto garantire la copertura di tutte le classi. In teoria, quindi, ogni classe di concorso dovrebbe essere presente almeno in un ateneo in Italia, nel primo o nel secondo decreto. Se è presente in un solo ateneo, rimane il problema della distanza per i vincitori.

Chi è già specializzato sul sostegno può iscriversi al percorso da 30 CFU?

Sì, chi possiede già un’abilitazione può iscriversi al percorso da 30 CFU per abilitati. Tuttavia, va considerata la sovrapposizione con il TFA nono ciclo: chi termina a maggio rischia di non riuscire a frequentare entrambi i percorsi.

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