Percorsi abilitanti 30 CFU per docenti con 3 anni di servizio, il 2023/24 sarà considerato valido?

Al via i percorsi abilitanti per i docenti: pochi giorni fa sono stati pubblicati i decreti attuativi che servivano per far partire i corsi per l’abilitazione da 30 e 60 CFU.
I percorsi sono
- Percorsi abilitanti da 60 CFU: destinato a laureati e laureandi iscritti alla magistrale, con riserve di posti per docenti con tre anni di servizio (con specifici requisiti) e partecipanti al concorso straordinario bis ALL.1 DPCM I requisiti di accesso
- Percorsi abilitanti fase transitoria da 30 CFU: Destinato ai docenti con tre anni di servizio negli ultimi cinque presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, o che hanno sostenuto la prova del concorso “straordinario bis” art. 59 comma 9bis e docenti che vincono il concorso con il requisito “tre anni di servizio” ALL.2 DPCM
- Percorsi abilitanti fase transitoria da 30 CFU (+ 30 CFU): destinato a laureati che acquisiscono i 30 CFU utili come titolo di accesso al secondo concorso fase straordinario PNRR (bando previsto dopo l’estate). Dopo aver vinto il concorso i docenti completeranno il percorso di abilitazione con gli ulteriori 30 CFU ALL.3 DPCM
- Percorsi abilitanti da 36 CFU riservati a docenti con i 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.
Per quanto riguarda la tipologia di corsi abilitanti del punto 2, quelli destinati ai precari con 3 anni di servizio, segnaliamo che se ne è parlato durante il Question Time in diretta su OS TV del 24 aprile. In particolare è giunta la seguente domanda: “Chi sta svolgendo il terzo anno di servizio e ha già i 180 giorni, può iscriversi ai 30 CFU? Avrà più possibilità di entrare nei 30 CFU o nei 60 CFU?”
A fornire una risposta Sonia Cannas, esperta in normativa scolastica.
“Il decreto non pone vincoli o meglio non specifica limiti sulle annualità scolastiche, se non che nei tre anni devono essere svolti negli ultimi cinque anni“, spiega Cannas.
“Non essendo specificato nessun anno scolastico, a mio avviso l’anno in corso è valido, quindi coloro che hanno già maturato l’annualità possono indicarla e in quel caso si può accedere a un percorso abilitante ridotto a 30 CFU. Chi ha i tre anni di servizio può cercare di accedere alla riserva dei posti”, continua l’esperta.
Cosa si intende per annualità di servizio
La valutazione è ai sensi di quanto disposto dall’art. 11, comma 14, delle legge n. 124/99, che indica cosa si debba intendere con la previsione contenuta nell’articolo 489/1 del D.lgs. 297/94.
Per annualità di servizio bisogna intendere il servizio prestato per almeno 180 giorni anche non continuativi o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia.
Non è possibile sommare servizi appartenenti ad anni scolastici differenti, per cui i 180 giorni vanno riferiti ad un solo anno scolastico.
Non sappiamo ancora quali tempi saranno necessari alle Università per la pubblicazione dei bandi, ma presupponendo e sperando tempi rapidi, la condizione dei 180 giorni nell’anno scolastico potrà essere stata soddisfatta e quindi, in analogia con quanto disposto per il TFA sostegno IX ciclo, considerare utile come annualità anche il 2023/24.
Se le iscrizioni dovessero chiudersi prima degli scrutini finali, non potrebbe essere considerato annualità un contratto avviato dal 1° febbraio perché il requisito non è completo.
L’individuazione delle tre annualità utili all’accesso, come per altre occasioni, avvantaggi alcuni e lascia scontenti altri ma il principio finora seguito è quello di considerare valida l’annualità se in essa è già stato possibile raggiungere i 180 giorni di servizio, cominciando il conteggio dal 1° settembre.
ASCOLTA LA RISPOSTA DI SONIA CANNAS AL MINUTO 15:15
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La quota di riserva
A proposito della riserva, Cannas osserva che “purtroppo, il decreto, un po’ come il TFA sostegno, non specifica bene che cosa si può fare materialmente nel caso in cui non si riesca ad accedere alla riserva. Per il TFA sostegno abbiamo avuto dei chiarimenti successivi; immagino che arriveranno anche stavolta. La ratio della riserva è quella di creare dei posti riservati che non precludono però l’accesso anche agli altri posti“.
La quota di riserva è prevista dal DM n. 620 del 22 aprile 2024
- per docenti che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie per almeno 3 anni nei 5 precedenti, anche non continuativi (e anche in ordini di scuola diversi purché in possesso del titolo di studio richiesto), di cui almeno uno nella specifica classe di concorso;
- per coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria bis;
- per i titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni.
La riserva di posti è pari
- per il primo ciclo, al 45% dell’offerta formativa programmata e accreditata per ogni classe di concorso in ciascuna Università o istituzione AFAM (il 5% è
riservato ai titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni)
I 30 CFU riservati ai docenti “triennalisti” e a coloro che hanno svolto la prova del concorso straordinario bis sono parte dei percorsi da 60 CFU. All’interno di questi percorsi, il 45% dei posti è riservato alle categorie individuate.
Ci sarà una selezione?
Sarà possibile presentare una sola domanda di partecipazione alla medesima classe di concorso in un solo ateneo Leggi tutto
Se il numero delle domande di accesso ai percorsi eccede i limiti della riserva di posti, con il decreto del Ministro dell’università e della ricerca, si passerà alla selezione per titoli e servizio.
Il decreto non indica cosa accade nel caso non si rientri nella quota di riserva – come sottolineato dalla prof.ssa Cannas – si potrà pensare, come già predisposto per il TFA sostegno IX ciclo, che l’accesso sarà al percorso da 60 CFU, come candidato ordinario.
Riteniamo ci saranno altri chiarimenti in merito.
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