Percorsi abilitanti 2024/25 e TFA sostegno IX ciclo, Università chiedono deroga a incompatibilità

Incompatibilità tra TFA sostegno X ciclo e Percorsi abilitanti per disciplina nella scuola secondaria di cui al DCPM 4 agosto 2023: trattandosi di due percorsi a frequenza obbligatoria, o si sceglie l’uno o si sceglie l’altro. E per i vincitori di concorso PNRR1 che si trovano in questa situazione, obbligati al conseguimento dei CFU per non far decadere il contratto, la scelta diventa quasi obbligata. Ma all’epoca delle selezioni, all’epoca dell’inizio delle lezioni, e fino allo scorso 24 febbraio, del secondo ciclo e del percorso obbligato per i vincitori del concorso PNRR non c’era neanche l’ombra.
Gli Atenei stanno chiedendo una deroga a tale disposizione.
Deroga che nel dm n. 621 del 22 aprile 2024 in relazione ai percorsi abilitanti dell’anno accademico 2023/24 era stata concessa dal Ministero perché il TFA sostegno, a maggio, era di fatto agli sgoccioli, dovendo concludersi entro il 30 giugno 2024.
E dunque la sovrapposizione era limitata.
Nel corrente anno accademico le lezioni del percorso abilitante iniziano, per alcune Università, ad aprile. E quelle del TFA sostegno sono ancora in corso.
E se anche le attività fossero concluse, vale l’iscrizione ad un percorso con frequenza obbligatoria e non la contingenza per cui in una Università le lezioni si sono concluse e nell’altra no.
L’Università della Tuscia anticipa in una FAQ la richiesta degli Atenei 13
24- Sto frequentando il corso di specializzazione sul sostegno IX ciclo (c.d. TFA sostegno). Posso frequentare i percorsi abilitanti?
“No. Diversamente dallo scorso anno, il decreto di attivazione dei percorsi abilitanti non prevede una deroga per lo svolgimento in contemporanea dei due percorsi. Tuttavia, l’art. 4 comma 6 del decreto prevedono che “Le istituzioni che erogano la formazione, in base ai rispettivi regolamenti universitari e accademici, possono consentire la sospensione del percorso di formazione iniziale e l’eventuale prosecuzione anche nell’anno accademico successivo, con salvaguardia della parte di
formazione già svolta, in caso di comprovate e documentate esigenze“. Gli Atenei stanno comunque chiedendo chiarimenti ed eventualmente una deroga a tele disposizioni.”
Al momento nessuna risposta dal MUR.