Perché la cattedra mista su sostegno è negativa

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L’artificio normativo al quale si vorrebbe ancorare l’incipit della cattedra mista è costituito dall’art. 14, c. 2, D. Lgs. n. 66/17, che così recita:

“Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti dell’organico dell’autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107”.

In tal guisa, si opera un’evidente forzatura della disposizione de qua in virtù di una sua interpretazione estensiva che ingloba nella previsione di una pseudo cattedra mista, oltre ai docenti sul potenziamento in vista dell’arricchimento dell’offerta formativa, anche i docenti in possesso di specializzazione e titolari sulla disciplina e/o viceversa, senza considerare che tale impostazione si ripercuoterebbe negativamente sulla professionalizzazione della classe docente, sulla specificità dei ruoli didattici, sulla qualità del sistema inclusivo e, soprattutto, sancirebbe la questione di una duplice valutazione su ogni alunno (valutazione disciplinare e valutazione su livello inclusivo raggiunto negli assi fondamentali posti alla base dell’inclusione dall’art. 12, c. 3, L. n. 104/1992, ossia apprendimento, relazione, comunicazione e socializzazione) e, infine, l’eccessiva frammentazione degli insegnamenti genererebbe un’ulteriore violazione a carico della legge n. 328/2013 che ha abrogato le aree disciplinari per il reclutamento dei docenti di sostegno nella scuola secondaria di II grado ad evidente detrimento dei fondamenti pedagogici ed epistemologici dell’unitarietà del sapere che deve prevalere sulla settorializzazione disciplinare nell’intento dello stesso legislatore all’interno dei paradigmi delle Indicazioni Nazionali.

Fare il docente di sostegno non è facile. Questo tipo di insegnante si trova già ad agire da collante in situazioni diverse. Per professionalità, sensibilità e formazione ha particolare abilità nell’intercettare le condizioni di disagio. Quando il docente di sostegno ha la cattedra interamente dedicata a una sola classe è la soluzione ideale perché in quel caso il docente può attivare tutti gli strumenti che gli sono propri per il benessere globale della classe. Non sono pochi i casi in cui i genitori all’atto dell’iscrizione dei propri figli vogliono essere rassicurati sulla presenza in classe di un alunno con disabilità per potere usufruire del prezioso contributo e della guida amorosa e vigile di un docente di sostegno. In questo senso possiamo dire che la scuola italiana è stata davvero maestra nell’integrazione, perché gli alunni con disabilità e i docenti di sostegno sono entrati nelle famiglie come una risorsa.

Quando le ore di sostegno in una classe sono invece ridotte, sia gli alunni sia i docenti di sostegno vanno incontro a corse frenetiche e gli apprendimenti viaggiano a marcia ridotta. Il senso di frustrazione riferito da questi docenti è molto elevato perché sentono di non fare mai abbastanza.

Se questa situazione già grave, con un numero di ore di sostegno insufficiente, venisse ulteriormente suggellata a livello giuridico dalla cattedra mista si assisterebbe contemporaneamente a un multiplo sfacelo.

1 la docenza del sostegno verrebbe percepita e gestita come un tappabuchi e uno scarto (per esempio, assegnando 13,5 ore di docenza su materia e 4,5 ore su sostegno), col risultato evidente di uno svilimento della didattica e uno scompenso a svantaggio totale dell’alunno con disabilità D’altra parte, invece, se la composizione oraria fosse al 50% ci sentiamo di dire che senza dubbio alcuno lo studente con disabilità ne verrebbe, parimenti, svantaggiato perché il docente “misto” si troverebbe incastrato nel meccanismo della “rincorsa a completare il programma in tempo” (non nascondiamoci dietro a un dito: questa è realtà che tutti conoscono bene).

2 Tutte le attività collaterali svolte dal docente di sostegno verrebbero totalmente svilite e depotenziate. Pensiamo ad esempio al semplice rapporto scuola famiglia, in moltissimi casi necessario di colloqui quotidiani e riprogettazione condivisa, o addirittura con rapporti frequenti con le agenzie territoriali come i servizi sociali. Nonché il lavoro di raccordo quotidiano con gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione, quando assegnati, o con i logopedisti, eccetera.

3 Ma un terzo ragionamento risulta ancora più grave, se i precendenti non fossero bastati. In una situazione di emergenza italiana sul sostegno in cui i docenti specializzati non bastano (e al tempo stesso quei pochi precari dotati di specializzazione non vengono assunti a tempo indeterminato), si vuole usare il docente specializzato come tappa buchi (perché questo sarebbe)? A vantaggio di chi? Questo quesito getta ombre scure sui diritti degli alunni con disabilità, la cui punta minima nella mancanza della tutela recente (eccetto il passato inglorioso delle scuole speciali) sembrava essere l’attuazione del D.Lgs 66/17, soprattutto nella parte del GIT e del ridimensionamento del GLHO. A quali terribili scenari si va incontro quando i legislatori sono presi dal sacro fuoco del rinnovamento dei buoni dispositivi consolidati?

Ancora una volta la Rete dei 65 Movimenti, i PSP e l’Accademia nazionale docenti devono dichiararsi a difesa della legge 104/92, contrastando ogni perversione giuridica che ne cancelli la dignità, e con essa la dignità degli studenti con disabilità.

Ci troviamo a dovere evidenziare una nefasta continuità tra questo governo e il precedente. Dunque, poniamo un ultimo quesito: Nel caso della inappropriata cosiddetta cattedra mista: Se la docenza su sostegno sarà pari al 25% della cattedra oraria, non è che per caso si delibererà che quel docente essendo al 75% un docente curriculare può essere privo di specializzazione?

A questo punto, non osiamo andare oltre con i ragionamenti.

Docenti della Rete dei 65 Movimenti
Accademia nazionale docenti
Partigiani della scuola pubblica

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