Perché i ricorrenti inseriti a pettine hanno diritto al ruolo
inviato da Andrea Raciti – Dalle comunicazioni del Commissario ad Acta del 15 marzo 2011 e del 4 aprile 2011, si evince chiaramente che i docenti ricorrenti con Commissariamento attivo hanno diritto all’immissione in ruolo, se in posizione utile per la quota di contratti a tempo indeterminato destinata alle graduatorie vigenti nell’anno scolastico 2010/2011.
inviato da Andrea Raciti – Dalle comunicazioni del Commissario ad Acta del 15 marzo 2011 e del 4 aprile 2011, si evince chiaramente che i docenti ricorrenti con Commissariamento attivo hanno diritto all’immissione in ruolo, se in posizione utile per la quota di contratti a tempo indeterminato destinata alle graduatorie vigenti nell’anno scolastico 2010/2011.
L’inserimento a pettine dei ricorrenti è stato infatti disposto, pleno iure, senza alcuna riserva ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato e indeterminato.
Inoltre, non trattandosi di atti amministrativi, l’Amministrazione non ha il potere di intervenire in autotutela nei confronti degli atti del Commissario ad Acta e non può di conseguenza modificare le graduatorie già rettificate sulla base dei pronunciamenti del Giudice.
Viene infine esplicitato che, anche qualora il TAR Lazio dichiarasse il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, le ordinanze del TAR Lazio e le disposizioni del Commissario rimarrebbero efficaci. Anche in questo caso, pertanto, l’Amministrazione non avrebbe il potere di modificare le graduatorie con i ricorrenti inseriti “a pettine”, pleno iure, senza alcuna riserva.
Dalla nota del Commissario ad Acta del 15 marzo 2011:
"Occorre sottolineare che l’inserimento a pettine dei ricorrenti doveva e deve intendersi disposto, con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per il biennio 2009/2011, senza alcuna riserva, pleno iure, a tutti gli effetti quindi giuridici ed eventualmente economici, e come tali utili ai fini della individuazione dei docenti destinatari delle proposte di stipula dei contratti, a tempo determinato o indeterminato con il Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca” .
Dalla nota del Commissario ad Acta del 4 aprile 2011:
"[…] L’Amministrazione inoltre non può esercitare i suoi poteri di autotutela nei confronti degli atti del Commissario (non trattandosi di atti amministrativi), né proporre impugnazioni secondo le regole ordinarie, potendo invece, si ribadisce, solo chiedere al giudice dell’ottemperanza di verificare se il suo ausiliario abbia correttamente inteso le statuizioni presenti nel giudicato o abbia esorbitato dai propri poteri e/o competenze" .
Ed inoltre:
“[…] Anche inoltre che in futuro lo stesso TAR Lazio dichiari in giudizio il proprio difetto di giurisdizione, in materia di graduatorie scolastiche, in favore del giudice ordinario, non è di per se utile per una automatica sospensione dell’ottemperanza cautelare (cfr dlgs 104/2010, art. 11, comma 7” .